Con la sentenza n. 38 la
Corte ha dichiarato l’illegittimità della previsione contenuta nelle
"Norme di attuazione del codice di procedura penale” (art. 104-bis, comma
1-bis.2) che consentiva
1. lo svolgimento di giudizi di appello paralleli davanti a
tribunali diversi, aventi per oggetto i medesimi stabilimenti o impianti di
interesse strategico nazionale; e
2. il trasferimento della competenza solo al giudizio
di impugnazione contro il provvedimento che negava la prosecuzione
dell’attività.
Nello specifico, la Consulta rileva problematicamente che dalla vigenza della
norma che attribuiva la competenza al Tribunale (di Roma) esclusivamente per
l’impugnazione del provvedimento che nega l’autorizzazione alla prosecuzione
dell’attività produttiva, ferma la competenza del tribunale territoriale per
l’impugnazione del provvedimento che, al contrario, autorizzava l’attività,
impugnabile dal pubblico ministero, scaturiva una situazione del tutto anomala,
in cui la competenza si radicava in un tribunale piuttosto che in un altro in
base all’esito della decisione impugnata.
Inoltre, il trasferimento della competenza limitatamente al
giudizio di impugnazione contro il provvedimento che nega la prosecuzione
dell’attività comporta il rischio di procedimenti d’appello paralleli davanti a
tribunali diversi, aventi per oggetto provvedimenti emessi dallo stesso giudice
in relazione ai medesimi impianti.
Di qui il pregiudizio non solo con riguardo alla finalità
perseguita dal legislatore, volta a garantire l’uniformità degli indirizzi
interpretativi e la specializzazione dell’organo giudicante, ma anche rispetto
all’esigenza di assicurare, nell’immediato, decisioni coerenti in relazione al
singolo procedimento cautelare avviato a seguito del sequestro di un
determinato impianto o stabilimento, con "un ulteriore vizio di manifesta
irragionevolezza della disciplina censurata”.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del secondo periodo della disposizione censurata per violazione
dell’art. 3 della Costituzione («Sull’appello avverso il provvedimento di cui
al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.»),
precisando che, invece, rimane in vigore il primo periodo della norma, che
estende la legittimazione attiva a proporre appello cautelare ai soggetti
istituzionali indicati, purché ricorrano le condizioni previste dalla disposizione.
È stato infine chiarito che rientra nella discrezionalità
del legislatore l’eventuale accentramento della competenza, purché nel rispetto
dei principi enunciati dalla stessa Corte costituzionale.