- 04-04-2025

Con la sentenza n. 38  la Corte ha dichiarato l’illegittimità della previsione contenuta nelle "Norme di attuazione del codice di procedura penale” (art. 104-bis, comma 1-bis.2) che consentiva

1. lo svolgimento di giudizi di appello paralleli davanti a tribunali diversi, aventi per oggetto i medesimi stabilimenti o impianti di interesse strategico nazionale; e

2.  il trasferimento della competenza solo al giudizio di impugnazione contro il provvedimento che negava la prosecuzione dell’attività. 

Nello specifico, la Consulta rileva problematicamente che dalla vigenza della norma che attribuiva la competenza al Tribunale (di Roma) esclusivamente per l’impugnazione del provvedimento che nega l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività produttiva, ferma la competenza del tribunale territoriale per l’impugnazione del provvedimento che, al contrario, autorizzava l’attività, impugnabile dal pubblico ministero, scaturiva una situazione del tutto anomala, in cui la competenza si radicava in un tribunale piuttosto che in un altro in base all’esito della decisione impugnata.

Inoltre, il trasferimento della competenza limitatamente al giudizio di impugnazione contro il provvedimento che nega la prosecuzione dell’attività comporta il rischio di procedimenti d’appello paralleli davanti a tribunali diversi, aventi per oggetto provvedimenti emessi dallo stesso giudice in relazione ai medesimi impianti.

Di qui il pregiudizio non solo con riguardo alla finalità perseguita dal legislatore, volta a garantire l’uniformità degli indirizzi interpretativi e la specializzazione dell’organo giudicante, ma anche rispetto all’esigenza di assicurare, nell’immediato, decisioni coerenti in relazione al singolo procedimento cautelare avviato a seguito del sequestro di un determinato impianto o stabilimento, con "un ulteriore vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata”.

Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del secondo periodo della disposizione censurata per violazione dell’art. 3 della Costituzione («Sull’appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.»), precisando che, invece, rimane in vigore il primo periodo della norma, che estende la legittimazione attiva a proporre appello cautelare ai soggetti istituzionali indicati, purché ricorrano le condizioni previste dalla disposizione.

È stato infine chiarito che rientra nella discrezionalità del legislatore l’eventuale accentramento della competenza, purché nel rispetto dei principi enunciati dalla stessa Corte costituzionale.