Consulta Online - Regolamento generale della Corte costituzionale

 

Regolamento generale della Corte costituzionale

(approvato con deliberazione del 20 gennaio 1966)

(G.U. n. 45 del 19 febbraio 1966, ed. spec.)

 

 

Capo I - Della Corte e dei giudici

 

1. - La Corte costituzionale ha la sua sede in Roma, nel Palazzo della Consulta (1).

Nell�ambito della sede i poteri di polizia sono riservati alla Corte.

La sede comprende tutti gli altri locali e spazi a disposizione della Corte (2).

 

(1) V. anche l�art. 1 della l. 18 marzo 1958, n. 265.

 

(2) Comma introdotto con le Modificazioni al regolamento generale approvate il 26 settembre 2002.

 

2. - I poteri di polizia sono esercitati dal Presidente, che si avvale dei commessi della Corte. Egli pu� concordare con le autorit� competenti eventuali servizi di polizia .

La forza pubblica non pu� entrare nella sede della Corte se non per ordine del Presidente.

 

3. - Qualora nell�interno della sede della Corte vengano commessi fatti che possano costituire reati di oltraggio alla Corte o ad uno dei suoi componenti nell�esercizio o a causa delle sue funzioni, il Presidente pu� ordinare l�arresto immediato dell�autore di detti fatti e la sua consegna all�autorit� competente.

 

4. - Nell�aula delle sedute pubbliche si riservano posti ai Presidenti dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Giunte regionali.

 

5. - La convocazione della Corte in sede non giurisdizionale � fatta dal Presidente mediante l�invio dell�ordine del giorno almeno cinque giorni prima dell�adunanza, salvo i casi di urgenza.

Le proposte di norme regolamentari, formulate in modo articolato e corredate del parere della Commissione per gli studi e per i regolamenti, sono comunicate ai giudici almeno otto giorni prima dell�adunanza al cui ordine del giorno sono iscritte (1).

Il Presidente apre e chiude l�adunanza e regola la discussione. Un giudice nominato dalla Corte redige e custodisce i verbali. In essi si annotano soltanto le deliberazioni adottate e ciascun giudice pu� chiedere che dal verbale risulti il proprio dissenso.

La Corte pu� chiamare ad intervenire alle sedute le persone che ritiene opportuno ascoltare.

 

(1) Comma introdotto dall�art. 1 delle Modifiche al Regolamento generale approvate il 14 gennaio 1984.

 

5-bis. - (1)I poteri inerenti alla autonomia della Corte come organo costituzionale e alle garanzie dei suoi componenti sono esercitati dalla Corte collegialmente, ovvero dagli organi interni della Corte medesima, secondo le norme delle leggi e dei regolamenti.

In materia di gestione dei servizi, degli uffici, dei beni e del personale, la Corte esercita collegialmente le seguenti funzioni:

1) approvazione dei regolamenti;

2) approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;

3) approvazione di indirizzi generali, con indicazione degli obiettivi da conseguire nella gestione finanziaria e amministrativa della Corte;

4) conferimento degli incarichi di Segretario generale e di vice Segretario generale;

5) nomina dei componenti della Commissione di esperti in materia di contabilit�;

6) deliberazione di ogni altro atto espressamente attribuito alla Corte dalle norme regolamentari.

Le deliberazioni della Corte sono immediatamente esecutive e sono depositate nella Segreteria generale.�. (1)

 

(1) Articolo introdotto dall�art. 2 delle Modificazioni al Regolamento generale approvate il 26 settembre 2002.

 

6. - {La Corte esercita collegialmente i poteri inerenti alla sua autonomia di organo costituzionale, fatta eccezione dei casi in cui l�esercizio di tali poteri � attribuito a organi della Corte, a norma delle leggi e dei regolamenti} (1).

I giudici hanno l�obbligo d�intervenire alle sedute della Corte quando non siano legittimamente impediti (2).

Le sedute della Corte in sede non giurisdizionale non sono valide se non intervengono almeno nove giudici e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti norme regolamentari la maggioranza richiesta (3) � di otto giudici (4).

 

(1) Comma soppresso dall�art. 3 delle Modificazioni al Regolamento generale approvate il 26 settembre 2002.

(2) V. l�art. 8 della l. cost. 11 marzo 1953, n. 1, e l�art. 16, comma 1, della l. 11 marzo 1953, n. 87.

(3) V. l�art. 14, comma 1, della l. 11 marzo 1953, n. 87.

(4) Comma cos� sostituito dall�art. 2 delle Modifiche al Regolamento generale approvate il 14 gennaio 1984.

 

6-bis. - Il Presidente esercita i poteri previsti dalle leggi e dai regolamenti della Corte, e firma gli atti per i quali sia richiesta una determinazione della Corte o dell�Ufficio di Presidenza (1).

 

(1) Articolo introdotto dall�art. 4 delle Modificazioni al Regolamento generale approvate il 26 settembre 2002

 

7. - L�elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto sotto la presidenza del giudice pi� anziano di carica (1).

Nel caso in cui venga a scadenza il mandato di giudice del Presidente, la Corte deve essere convocata per una data compresa fra il giorno del giuramento del giudice che lo sostituisce ed i dieci giorni successivi. Qualora la sostituzione non sia ancora intervenuta, la Corte deve essere convocata per una data non anteriore alla scadenza del termine di cui all�art. 5, secondo comma, della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 e non successiva al decimo giorno dalla scadenza medesima (2).

Funzionano da scrutatori i due giudici meno anziani.

Avvenuta la proclamazione, gli scrutatori distruggono le schede della votazione.

 

(1) Comma cos� sostituito dalle Modifiche al regolamento generale approvate il 25 maggio 1999.

(2) Comma introdotto dalle Modifiche al regolamento generale approvate il 14 aprile 1986 e cos� sostituito dalle Modifiche al regolamento generale approvate il 25 maggio 1999.

 

8. - (1) Della cessazione dalla carica di giudice il Presidente d� comunicazione all�organo che ha nominato il giudice (2).

In ogni caso, di tale cessazione si d� anche notizia al Presidente della Repubblica e ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

 

(1) Articolo cos� sostituito dall�art. 1 delle Modifiche al regolamento generale approvate il 7 luglio 1969.

(2) V. l�art. 5 della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2.

 

9.-10. - (Articoli soppressi dall�art. 2 delle Modifiche al regolamento generale approvate il 7 luglio 1969).

 

11. - (1) Le deliberazioni della Corte relative alla esistenza dei requisiti soggettivi di� ammissione dei Giudici sono depositate nella cancelleria (2)..

Le norme relative all�esame della esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione e al sorteggio dei cittadini nominati ai sensi dell�art. 135 della Costituzione e dell�art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (3), sono contenute nel regolamento per il procedimento penale davanti alla Corte.

 

(1) Articolo cos� sostituito dalla deliberazione della Corte costituzionale del 12 dicembre 2005

(2) V. l�art. 2 della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2.

(3) L�art. 10 della l. 11 marzo 1953, n. 87, � stato abrogato dall�art. 7 della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2.

 

12. - Dopo che la Corte ha accertato l�esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei Giudici (1), il Presidente ne d� comunicazione al Presidente dell�Organo dal quale il nuovo Giudice proviene. La stessa comunicazione � fatta, in ogni caso, al Presidente della Repubblica e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento (2).

Successivamente i giudici sono ammessi a prestare giuramento (3).

 

(1) V. l�art. 2 della l. cost. 22 novembre 1967, n. 2.

(2) Comma cos� sostituito dalla deliberazione della Corte costituzionale 27 ottobre 2005.

(3) V. l�art. 5 della l. 11 marzo 1953, n. 87.

 

13. - L�assunzione delle funzioni e l�anzianit� dei giudici decorrono dalla data del giuramento.

Tra i giudici, che abbiano prestato giuramento nello stesso giorno, viene considerato il pi� anziano il maggiore di et�.

 

14. - Sulle questioni relative alle incompatibilit� dei giudici decide esclusivamente la Corte (1).

 

(1) V. anche l�art. 10 della l. 11 marzo 1953, n. 87

 

15. - Qualora pervenga alla Corte la richiesta di autorizzazione prevista dall�ultimo comma dell�art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (1), il Presidente nomina una commissione di tre giudici per la relazione e fissa la seduta della Corte per un giorno non successivo al trentesimo da quello in cui � pervenuta la richiesta.

Della richiesta e della convocazione � data notizia al giudice che pu� prendere visione degli atti depositati presso la presidenza.

Il giudice pu� presentare memorie scritte e ha diritto di essere ascoltato, quando ne faccia richiesta.

La deliberazione della Corte � presa a scrutinio segreto ed � depositata nella cancelleria.

(1) V. anche l�art. 9 della l. 11 marzo 1953, n. 87.

 

16. - (1) Nel caso in cui si debba procedere alla sospensione o rimozione o alla pronuncia di decadenza di un giudice ai sensi dell�art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e degli artt. 7 e 8 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, il Presidente convoca la Corte, previa deliberazione dell�Ufficio di presidenza.

Si osservano le norme stabilite nell�articolo precedente.

 

(1) Articolo cos� sostituito dall�art. 3 delle Modifiche al regolamento generale approvate il 7 luglio 1969.

 

17. - Le dimissioni del giudice devono essere presentate alla Corte.

La deliberazione con la quale la Corte accetta le dimissioni � depositata in cancelleria.

 

18. - (1) Qualora pervenga alla Corte la richiesta di autorizzazione a procedere prevista dall�art. 313 del codice penale per il reato di vilipendio della Corte costituzionale, il Presidente entro venti giorni nomina il relatore e fissa la seduta della Corte.

Della richiesta e della convocazione � data notizia a tutti i giudici almeno dieci giorni prima dell�adunanza.

La Corte delibera nella composizione prevista dall�art. 16, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

La deliberazione � depositata nell�ufficio del segretario generale, che cura la comunicazione all�autorit� richiedente

 

(1) Articolo soppresso dall�art. 2 delle Modifiche al regolamento generale approvate il 7 luglio 1969 e reintrodotto dalle Modifiche al regolamento generale approvate il 25 maggio 1999.

 

19. - Le retribuzioni e le indennit� spettanti ai giudici sono a carico del bilancio della Corte (1).

 

(1) V. l�art. 12 della l. 11 marzo 1953, n. 87.

 

20. - I giudici cessati dall�ufficio, sempre che siano stati incarica per almeno quattro anni, assumono il titolo di giudice emerito.

 

21. - Il Giudice emerito, su designazione del Presidente della Corte,

1. pu� essere componente delle commissioni di concorso e di avanzamento dei dipendenti della Corte;

2. pu� essere incaricato di partecipare alle riunioni organizzate nell�ambito degli accordi di cooperazioni con altre Corti;

3. pu� far parte di delegazioni della Corte in incontri in Italia e all�estero;

4. pu� essere incaricato di rappresentare la Corte in caso di impossibilit� di partecipare dei giudici in carica;

5. pu� essere incaricato di svolgere studi sulla giurisprudenza della Corte, nonch� di svolgere altri incarichi relativi ad attivit� non giurisdizionali.

Il Giudice emerito, inoltre,

1. partecipa ai seminari organizzati dalla Corte;

2. collabora all�aggiornamento della biblioteca (1).

I giudici emeriti hanno diritto di frequentare la sala della Biblioteca della Corte riservata ai giudici e di avvalersi, anche per i propri familiari aventi diritto all�assistenza sanitaria, dell�ambulatorio medico sito nel Palazzo della Consulta; sono inoltre ammessi ad utilizzare altri servizi a disposizione dei giudici costituzionali in carica, entro i limiti previsti dai relativi regolamenti amministrativi (2).

 

(1) Comma introdotto� con deliberazione della Corte costituzionale 16 dicembre 1997 e di poi sostituito con deliberazione della stessa Corte del. 13 dicembre 2007.

(2) Comma derivante dalla sostituzione effettuata con deliberazione della Corte costituzionale 4 luglio 1997.

 

Capo II - Delle attribuzioni del Presidente, dell�Ufficio di presidenza e delle Commissioni

 

22. - Il Presidente rappresenta la Corte, la convoca, ne presiede le sedute, sovraintende all�attivit� delle Commissioni ed esercita gli altri poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti.

 

22-bis. - (1) Il giudice designato dal Presidente ai sensi dell�art. 6, ultimo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87, assume il titolo di vice Presidente.

 

(1) Articolo introdotto dall�art. un. delle Modifiche al regolamento generale approvate il 10 dicembre 1971.

 

23. - (1) In caso di assenza del Presidente e del vice Presidente presiede la Corte il giudice pi� anziano, al quale pu� essere conferito dalla Corte, su proposta del Presidente, il titolo di vice Presidente.

 

(1) Articolo cos� sostituito con deliberazione della Corte costituzionale 16 maggio 1996.

 

24. - (1) Al vice Presidente o al giudice designato dal Presidente che tenga di questi le veci nelle cerimonie ufficiali spetta a tutti gli effetti il rango di Presidente .

 

(1) Articolo cos� sostituito dall�art. un. delle Modifiche al regolamento generale approvate il 10 dicembre 1971.

 

25. - (1) L�Ufficio di Presidenza � costituito dal Presidente o, in caso di impedimento o per sua delega, dal Vice Presidente designato ai sensi dell�art. 6, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e da due Giudici designati dalla Corte mediante sorteggio. Al sorteggio non possono partecipare, oltre al Presidente ed al Vice� Presidente, i componenti dell�Ufficio di Presidenza sorteggiati la volta precedente, ad eccezione del Giudice supplente (2).

In caso di impedimento di alcuno dei Giudici l�Ufficio di Presidenza � integrato da un Giudice supplente designato dalla Corte mediante sorteggio.

I componenti sorteggiati durano in carica per un triennio.

Se uno o pi� componenti cessano dalla carica si procede alla loro sostituzione.

Il Segretario generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell�Ufficio di Presidenza e ne redige il verbale.

L�Ufficio di Presidenza pu� chiamare ad intervenire, con voto consultivo, per singoli affari il Presidente della Commissione competente o il Giudice cui sia stato affidato uno specifico incarico.

Ogni Giudice che non fa parte dell�Ufficio di Presidenza pu� intervenire alle sedute senza voto deliberativo. I Vice Presidenti intervengono con voto deliberativo (3)

L�ordine del giorno deve essere comunicato a tutti i Giudici costituzionali.

Il Presidente rimette all�esame della Corte i provvedimenti deliberati dall�Ufficio di Presidenza, quando un Giudice lo richieda entro cinque giorni dal ricevimento del verbale della seduta.

Trascorso il termine di cui al comma precedente senza alcuna richiesta di rimessione i provvedimenti diventano esecutivi.

Nei casi di urgenza, l�Ufficio di Presidenza pu� deliberare l�immediata esecutivit�.

Tutte le deliberazioni dell�Ufficio di Presidenza e quelle della Corte assunte ai sensi del comma ottavo sono depositate nella Segreteria generale.

 

(1) Articolo sostituito dall�art. 5 delle Modificazioni al Regolamento generale approvate il 26 settembre 2002, e di poi modificato dall�art. 1 della delib. della Corte costituzionale 22 giugno 2006. La versione originale dell�articolo era gi� stata sostituita con la delib. della Corte costituzionale del 4 maggio 1995. Il 1 comma era gi� stato modificato in precedenza (10 dicembre 1971) e sostituito ancora da ultimo dall�art. un. delle Modifiche al regolamento generale approvate il 12 febbraio 1977.

(2) Comma modificato dall�art. 1 della delib. della Corte costituzionale 14 luglio 2009.

(3) Comma modificato dall�art. 1 della delib. della Corte costituzionale 18 novembre 2020.

 

26. - (1) All�Ufficio di Presidenza spettano le seguenti funzioni:

1) esame e proposta del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo e degli indirizzi generali per la gestione finanziaria ed amministrativa, da sottoporre alla approvazione della Corte;

2) direttive per la gestione finanziaria e amministrativa in conformit� agli indirizzi determinati dalla Corte;

3) trasferimenti di somme tra capitoli del bilancio, nelle ipotesi previste dal regolamento di contabilit� e per i capitoli indicati in sede di bilancio, e prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste;

4) approvazione di programmi di ristrutturazione e adeguamento degli immobili sede della Corte e dei relativi impianti e servizi;

5) nomine e incarichi dei responsabili preposti ai servizi e uffici della Corte;

6) deliberazione di procedere alla copertura di posti vacanti del personale di ruolo della Corte, approvazione dei bandi e nomina delle commissioni giudicatrici;

7) conferimento degli incarichi previsti dal regolamento dei servizi e del personale e richieste di comando, di distacco o di collocamento fuori ruolo di personale di pubbliche amministrazioni nei casi previsti dai regolamenti;

8) autorizzazione al personale, comunque in servizio presso la Corte, ad assumere incarichi estranei all�attivit�� della Corte previsti dalle norme in vigore;

9) deliberazione di ogni altro atto attribuito espressamente all�Ufficio dai regolamenti della Corte.

L�Ufficio di Presidenza pu� affidare a singoli Giudici o a commissioni di Giudici, anche con la partecipazione di esperti estranei, compiti istruttori per oggetti specifici; pu� inoltre nominare commissioni a carattere tecnico con compiti consultivi.

 

(1) Articolo cos� sostituito dall�art. 6 delle Modificazioni al Regolamento generale approvate il 26 settembre 2002.

 

��27. - (1) La Commissione per gli studi e per i regolamenti � composta da tre Giudici sorteggiati tra quelli che non fanno parte dell�Ufficio di Presidenza ed e� presieduta dal componente pi� anziano.

La Commissione per la biblioteca � composta da tre Giudici sorteggiati tra quelli che non fanno parte dell�Ufficio di Presidenza ne� della Commissione per gli studi e per i regolamenti ed � presieduta dal componente pi� anziano.

I componenti le due Commissioni durano in carica per un triennio.

Se uno o piu� componenti cessano dalla carica si procede alla loro sostituzione mediante sorteggio.

Il sorteggio dei componenti la Commissione per gli studi e i regolamenti e la Commissione per la biblioteca avvengono, nel predetto ordine, dopo la costituzione dell�Ufficio di Presidenza. Al� sorteggio� non� possono� partecipare� i� Giudici che facevano parte, la volta precedente, della Commissione interessata (2)

Nessun Giudice pu� far parte di pi� di uno degli organi disciplinati da questo articolo.

Se un Giudice, una volta sorteggiato, rinuncia alla designazione, si provvede ad un nuovo sorteggio.

Funziona da segretario il direttore competente per la rispettiva materia.

 

(1) Articolo cos� sostituito, da ultimo, dall�art. 2 della delib. della Corte costituzionale 22 giugno 2006.

(2) Comma modificato dall�art. 2 della delib. della Corte costituzionale 14 luglio 2009.

 

28. - La Commissione per gli studi e per i regolamenti dirige l�Ufficio studi; segue l�applicazione dei regolamenti e ne propone le opportune modifiche; redige progetti di norme d�ordine sia processuale, sia amministrativo che ne siano richiesti dalla Corte o dall�Ufficio di presidenza; riferisce sulle questioni di interpretazione dei regolamenti amministrativi; sovraintende alla pubblicazione della Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte; cura periodicamente una relazione sull�attivit� della Corte.

 

29. - (1) La Commissione per la biblioteca sovrintende alla biblioteca e alla gestione dell�archivio storico e predispone gli schemi dei relativi regolamenti.

 

(1) Articolo cos� sostituito dall�art. 8 delle Modificazioni al Regolamento generale approvate il 26 settembre 2002.

 

29-bis - (1) L�Amministrazione della Corte, costituita dal Segretario generale, dal Vice Segretario generale e dai Servizi e Uffici secondo le norme approvate ai sensi dell�art. 31, compie tutti gli atti di amministrazione e gestione che non siano riservati alla Corte, all�Ufficio di Presidenza o al Presidente.

Il Segretario generale, previa autorizzazione dell�Ufficio di Presidenza, pu� delegare specifici compiti di amministrazione di sua spettanza a preposti a servizi e uffici, che ne assumono la responsabilit�.

 

(1) Articolo introdotto dall�art. 9 delle Modificazioni al Regolamento generale approvate il 26 settembre 2002.

 

Capo III - Disposizioni finali

 

30. - Le norme per i giudizi di legittimit� costituzionale e per i conflitti di attribuzione, le norme relative al procedimento penale davanti alla Corte e le norme per i giudizi in via esclusiva sui ricorsi dei dipendenti della Corte sono deliberate dalla Corte e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

31. - L�ordinamento degli uffici, le norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Corte e la relativa pianta organica, nonch� tutti gli altri regolamenti amministrativi, sono approvati dalla Corte su proposta dell�Ufficio di presidenza, sentite le Commissioni competenti.

 

32. - Il presente regolamento sostituisce quello approvato dalla Corte il 22 aprile 1958, e pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1958, n. 107, edizione speciale, ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.