L. 3 agosto 2007, n. 124
Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica e nuova disciplina del segreto.
(G.U.
13 agosto 2007, n. 187)
(estratto)
1.-18. (Omissis)
19. (Opposizione della speciale causa di giustificazione all�autorit� giudiziaria). - 1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all�articolo 17 e autorizzate ai sensi dell�articolo 18 sono iniziate indagini preliminari, il direttore del servizio di informazione per la sicurezza interessato, tramite il DIS, oppone all�autorit� giudiziaria che procede l�esistenza della speciale causa di giustificazione.
2. Nel caso indicato al comma 1, il procuratore della Repubblica interpella immediatamente il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell�autorizzazione di cui all�articolo 18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli relativi all�opposizione sono separati e iscritti in apposito registro riservato, per essere custoditi secondo modalit� che ne tutelino la segretezza.
3. Quando l�esistenza della speciale causa di giustificazione � opposta nel corso dell�udienza preliminare o del giudizio, il Presidente del Consiglio dei ministri � interpellato dal giudice che procede.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, se sussiste l�autorizzazione, ne d� comunicazione entro dieci giorni all�autorit� che procede, indicandone i motivi. Della conferma � data immediata comunicazione al Comitato parlamentare di cui all�articolo 30. Nelle more della pronuncia del Presidente del Consiglio dei ministri il procedimento � sospeso.
5. Se la conferma non interviene nel termine indicato al comma 4, essa si intende negata e l�autorit� giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.
6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri conferma la sussistenza dell�autorizzazione, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o d�ufficio, pronuncia, a seconda dei casi, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione. Gli atti del procedimento sono, all�esito, trasmessi al procuratore della Repubblica, che li custodisce in archivio secondo modalit�, dallo stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza.
7. Analoga procedura di custodia degli atti viene seguita quando � sollevato conflitto di attribuzione fino a che il conflitto non sia stato risolto.
8. Se � stato sollevato conflitto
di attribuzione,
9. Quando l�esistenza della speciale causa di giustificazione � eccepita dall�appartenente ai servizi di informazione per la sicurezza o da uno dei soggetti di cui all�articolo 17, comma 7, al momento dell�arresto in flagranza o dell�esecuzione di una misura cautelare, l�esecuzione del provvedimento � sospesa e la persona � accompagnata dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti e comunque non oltre ventiquattro ore, salvo il caso previsto al comma 10.
10. Il procuratore della Repubblica, immediatamente informato, provvede a norma degli articoli 390 e seguenti del codice di procedura penale, dispone le necessarie verifiche e chiede conferma al direttore generale del DIS, che deve rispondere entro ventiquattro ore dalla richiesta. La persona � trattenuta negli uffici della polizia giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore generale del DIS e comunque non oltre ventiquattro ore dalla ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta la conferma richiesta, si procede a norma del codice di procedura penale.
11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al Presidente del Consiglio dei ministri, che conferma o smentisce l�esistenza della causa di giustificazione entro dieci giorni dalla richiesta. Se la conferma non interviene nel termine indicato, essa si intende negata e l�autorit� giudiziaria procede secondo le ordinarie disposizioni.
19.-27. (Omissis)
28. (Introduzione dell�articolo 270-bis del codice di procedura penale). - 1. Dopo l�articolo 270 del codice di procedura penale � inserito il seguente:
�Art. 270-bis. � (Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). � 1. L�autorit� giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l�immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.
2. Terminate le intercettazioni, l�autorit� giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi � pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando � necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attivit� del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l�autorit� giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l�ulteriore corso del procedimento.
5. L�opposizione del segreto di Stato inibisce all�autorit� giudiziaria l�utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.
6. Non � in ogni caso precluso all�autorit� giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.
7. Quando � sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell�insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non pu� pi� opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l�autorit� giudiziaria non pu� acquisire n� utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali � stato opposto il segreto di Stato.
29.-39. (Omissis)
40. (Tutela del segreto di Stato). - 1. L�articolo 202 del codice di procedura penale � sostituito dal seguente:
�Art. 202. � (Segreto di Stato). � 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l�obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato.
2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l�autorit� giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell�eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l�esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non d� conferma del segreto, l�autorit� giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l�ulteriore corso del procedimento.
5. L�opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all�autorit� giudiziaria l�acquisizione e l�utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.
6. Non �, in ogni caso, precluso all�autorit� giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.
7. Quando � sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell�insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non pu� pi� opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l�autorit� giudiziaria non pu� n� acquisire n� utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali � stato opposto il segreto di Stato.
2. All�articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: �nonch� i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale�.
3. Dopo il comma 1 dell�articolo 204 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
�1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attivit� del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l�apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l�esistenza della speciale causa di giustificazione.
1-ter. Il segreto di Stato non pu� essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica.
1-quater. In nessun caso il
segreto di Stato � opponibile alla Corte costituzionale.
1-quinquies. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualit� di Autorit� nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell�autorit� giudiziaria competente�.
4. All�articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 � sostituito dal seguente:
�2. Quando perviene la comunicazione prevista dall�articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perch� il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l�esame del soggetto interessato.�;
b) il comma 3 � abrogato.
5. Di ogni caso di conferma dell�opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell�articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, o dell�articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri � tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali , al Comitato parlamentare di cui all�articolo 30 della presente legge. Il Comitato, se ritiene infondata l�opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
41. (Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato). - 1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio � fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, in ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto disposto dall�articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall�articolo 40 della presente legge, se � stato opposto il segreto di Stato, l�autorit� giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualit� di Autorit� nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza.
2. L�autorit� giudiziaria, se ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, chiede conferma dell�esistenza del segreto di Stato al Presidente del Consiglio dei ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l�esistenza del segreto di Stato.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non d� conferma del segreto, l�autorit� giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l�ulteriore corso del procedimento.
5. L�opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all�autorit� giudiziaria l�acquisizione e l�utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.
6. Non �, in ogni caso, precluso all�autorit� giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.
7. Quando � sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell�insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non pu� pi� opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l�autorit� giudiziaria non pu� n� acquisire n� utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali � stato opposto il segreto di Stato.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri � tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell�opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all�articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l�opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
42.-fine. (Omissis).