Corte costituzionale - Delibera 22
luglio 2021
Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale
(G.U. 3 novembre 2021, n. 262).
CAPO PRIMO -
Questioni di legittimita' costituzionale nel corso
di un giudizio
1. Trasmissione dell'ordinanza notificata. - 1.
L'ordinanza, con cui il giudice davanti al quale pende la causa solleva la
questione di legittimita' costituzionale, e' trasmessa, con modalita' telematica, alla Corte costituzionale, insieme
con gli atti e con la prova delle eseguite notificazioni e comunicazioni
prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87.
2. Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza. - 1. Il Presidente
della Corte, accertata, sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere
ai sensi del regolamento di cancelleria, la regolarita'
dell'ordinanza, delle notificazioni e delle comunicazioni previste dall'art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, dispone che l'ordinanza stessa sia pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale e, quando occorra, nel Bollettino Ufficiale delle regioni.
2. Le ordinanze di cui
all'art. 23 della legge predetta, pervenute alla Corte, sono iscritte
dal cancelliere nel registro generale informatico con l'indicazione delle date
delle notificazioni e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel
Bollettino Ufficiale delle regioni interessate.
3. Costituzione delle parti. - 1. La costituzione delle parti in
giudizio ha luogo nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione
dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito con modalita' telematica della procura speciale al difensore e
delle deduzioni, comprensive delle conclusioni. Nello stesso termine possono
essere prodotti nuovi documenti relativi al giudizio di legittimita'
costituzionale.
4.
Interventi in giudizio. - 1.
L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo nel
termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta
Ufficiale, mediante deposito con modalita'
telematica delle deduzioni, comprensive delle conclusioni, sottoscritte
dall'Avvocato generale dello����� Stato o
da un suo sostituto.
2. L'intervento in
giudizio del Presidente della Giunta regionale ha luogo nel termine perentorio
di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale,
mediante deposito con modalita' telematica delle
deduzioni, comprensive delle conclusioni e della procura speciale al difensore.
3. Gli interventi di
altri soggetti hanno luogo con le modalita' e nel
termine di cui al comma precedente. Possono intervenire i titolari di un
interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto
in giudizio. La Corte decide sull'ammissibilita'
degli interventi.
5.
Accesso degli intervenienti agli atti
processuali. - 1. L'interveniente a norma dell'art. 4, comma 3, nel caso in
cui intenda prendere visione degli atti processuali, deposita con modalita' telematica, contestualmente all'atto di
intervento, apposita istanza di fissazione anticipata e separata della sola
questione concernente l'ammissibilita' dello stesso.
2. Il Presidente, sentito
il giudice relatore, fissa con decreto la trattazione dell'istanza in camera di
consiglio per la sola decisione sull'ammissibilita'
dell'intervento.
3. Il cancelliere da' immediata comunicazione del decreto alle parti
costituite e all'istante, i quali, entro dieci giorni dall'avvenuta
comunicazione, hanno facolta' di depositare con modalita' telematica sintetiche memorie concernenti
esclusivamente la questione dell'ammissibilita'
dell'intervento.
4. La Corte decide con
ordinanza, a cui si applica il regime di pubblicita'
di cui all'art. 35.
6.
Amici curiae. - 1. Entro il termine perentorio
di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta
Ufficiale, le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti
istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla
questione di costituzionalita', possono depositare
con modalita' telematica un'opinione scritta.
2. L'opinione non puo' superare la lunghezza di 25.000 caratteri, spazi
inclusi, ed e' inviata per posta
elettronica alla cancelleria della Corte, che ne comunica l'avvenuta ricezione
con posta elettronica.
3. Con decreto del
Presidente, sentito il giudice relatore, sono ammesse le opinioni che offrono
elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione
della sua complessita'.
4. Il decreto di cui al
comma 3, unitamente alle opinioni dichiarate ammesse, e' messo a disposizione a cura della cancelleria alle
parti costituite almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza o della camera
di consiglio ed e' pubblicato nel sito della Corte
costituzionale.
5. Le formazioni sociali
e i soggetti istituzionali le cui opinioni sono state ammesse con il decreto di
cui al comma 3 non assumono qualita' di parte nel
giudizio costituzionale, non possono ottenere copia degli atti e non
partecipano all'udienza.
7. Deposito in cancelleria di atti,
documenti e memorie. - 1.
Gli atti e i documenti delle parti e dei soggetti di cui all'art. 4 sono
depositati in cancelleria con modalita' telematica.
Il deposito si intende perfezionato, in ogni caso, secondo quanto previsto dal decreto di cui
all'art. 39.
2. Eventuali memorie
illustrative sono depositate, con la medesima modalita',
fino al ventesimo giorno libero prima dell'udienza o della camera di consiglio.
8. Notificazioni e comunicazioni. - 1. Le notificazioni e le
comunicazioni sono eseguite, a cura del cancelliere, con modalita'
telematica e si intendono perfezionate, in ogni caso, secondo quanto previsto
dal decreto
di cui all'art. 39.
������
9. Nomina del giudice per l'istruzione e per la relazione. - 1.
Decorso il termine indicato nell'art. 3, il Presidente nomina uno o piu' giudici per l'istruzione e per la relazione, cui il
cancelliere rende immediatamente disponibili gli atti del giudizio.
2. Il giudice relatore puo' chiedere al Presidente di disporre, con apposito
provvedimento, l'acquisizione al giudizio, con modalita'
telematica, di altra documentazione.
3. Il cancelliere da' comunicazione del deposito alle parti costituite e ai
soggetti di cui all'art. 4, entro il termine previsto all'art. 10, comma 2.
10. Convocazione della Corte in udienza
pubblica. - 1. Il
Presidente fissa, con decreto, la data dell'udienza pubblica e convoca la
Corte.
2. Almeno trenta giorni prima
della data fissata per l'udienza, il cancelliere ne da'
comunicazione alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4.
3. Il giudice relatore,
d'intesa con il Presidente, puo' formulare specifici
quesiti alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4, ai quali i
difensori rispondono oralmente nell'udienza pubblica. I quesiti sono
comunicati, a cura del cancelliere, a tutti i difensori e agli altri giudici
almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 1 delle
Modificazioni alle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale" approvate con delibera 24 maggio 2022 della Corte
costituzionale.
11. Convocazione della Corte in camera di
consiglio. - 1. Se
nessuna delle parti si e'
costituita in giudizio, il Presidente puo' convocare
con decreto la Corte in camera di consiglio.
2. Il Presidente,
sentito il giudice relatore, puo' convocare
ugualmente la Corte in camera di consiglio, qualora ravvisi che la questione
possa essere dichiarata manifestamente inammissibile o manifestamente infondata
o che gli atti possano essere restituiti al giudice rimettente.
3. Almeno trenta giorni
prima della data fissata per la camera di consiglio, il cancelliere ne da' comunicazione alle parti costituite e ai soggetti di
cui all'art. 4.
4. Le parti e soggetti
di cui all'art. 4 possono illustrare, nella memoria di cui all'art. 7, comma 2,
le ragioni per le quali ritengono che la questione debba essere discussa in
udienza pubblica.
5. La Corte, se ritiene
che la questione non possa essere decisa in camera di consiglio, dispone che
sia discussa in udienza pubblica.
12. Provvedimenti straordinari in ordine
a preclusioni o decadenze. - 1. La Corte provvede in ordine a preclusioni o a
decadenze intervenute per cause non imputabili alle parti o ai soggetti di cui
all'art. 4.
2. Il Presidente puo', previo accordo delle parti costituite e dei soggetti
di cui all'art. 4, autorizzare il deposito di documenti in udienza pubblica.
13. Trasmissione degli atti ai giudici. -
1. Almeno dieci
giorni prima dell'udienza pubblica o della camera di consiglio, il cancelliere
rende disponibili ai giudici l'atto introduttivo del giudizio davanti alla
Corte e tutti i successivi atti del giudizio, secondo le modalita'
previste nel decreto
di cui all'art. 39.
14. Mezzi di prova. - 1. La Corte dispone con ordinanza i
mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i termini e i modi da
osservarsi per la loro assunzione.
15. Assunzione dei mezzi di prova. - 1. L'assunzione dei mezzi di prova ha
luogo davanti alla Corte riunita in camera di consiglio, con la partecipazione
delle parti e con l'assistenza del cancelliere, che ne redige il verbale.
2. Almeno dieci giorni
della data fissata per l'assunzione, il cancelliere ne da'
comunicazione alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4.
3. Le spese per
l'assunzione sono a carico del bilancio della Corte.
16. Chiusura dell'istruttoria e riconvocazione
della Corte. - 1. Espletate le procedure per l'assunzione dei mezzi di
prova, i relativi atti sono depositati con modalita'
telematica in cancelleria.
2. Almeno trenta giorni
prima, il cancelliere da' comunicazione della data fissata
per la nuova udienza pubblica o camera di consiglio alle parti costituite e ai
soggetti di cui all'art. 4.
17. Esperti.
- 1. La Corte, ove ritenga necessario acquisire informazioni attinenti a
specifiche discipline, dispone con ordinanza che siano ascoltati esperti di
chiara fama in apposita adunanza in camera di consiglio alla quale possono
assistere le parti costituite. Con l'autorizzazione del Presidente, le parti
possono formulare domande agli esperti.
2. Il cancelliere
avverte le parti costituite con modalita' telematica
almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza in camera di
consiglio.
3. La Corte puo' altresi' disporre
l'acquisizione da parte degli esperti ascoltati di documenti o di una relazione
scritta, del cui deposito con modalita' telematica
viene data comunicazione alle parti costituite.
18. Discussione congiunta di questioni e
riunione di giudizi. - 1.
Il Presidente puo' disporre, d'ufficio o ad istanza
di parte, che due o piu' cause siano congiuntamente
discusse in una medesima udienza o camera di consiglio.
2. Dopo la discussione
in udienza pubblica o in camera di consiglio, la Corte delibera se e quali
giudizi riunire per un'unica pronuncia.
3. Ove ne ravvisi l'opportunita', il Presidente puo'
rinviare una causa ad una nuova udienza pubblica o ad una nuova riunione in
camera di consiglio, al fine della trattazione congiunta con altra causa
connessa o che implichi la soluzione di analoghe questioni.
19. Udienza pubblica. (1) - 1. All'udienza il
giudice relatore espone in sintesi le questioni della causa e i quesiti
eventualmente formulati ai Dopo la relazione, i difensori, di regola non piu' di due per parte, svolgono in modo sintetico i motivi
delle loro conclusioni e rispondono ai quesiti eventualmente formulati dal
relatore. sensi dell'art. 10, comma terzo.
2. Dopo la relazione, i
difensori, di regola non piu' di due per parte,
svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni e rispondono ai
quesiti eventualmente formulati dal relatore.
3. Ciascun giudice puo' formulare in udienza ulteriori domande ai difensori.
4. Il Presidente dirige
la discussione e stabilisce i tempi nei quali le difese orali debbono
contenersi.
5. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, gli
articoli 128, comma secondo, e 129 del codice di procedura civile.
(1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 2 delle Modificazioni alle "Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale" approvate con
delibera 24 maggio 2022 della Corte costituzionale.
20. Deliberazione delle sentenze e delle
ordinanze. - 1. Le
sentenze e le ordinanze sono deliberate in camera di consiglio con voti
espressi in forma palese. Alla deliberazione partecipano i giudici presenti a
tutte le udienze pubbliche o camere di consiglio fino alla chiusura della
discussione della questione.
2. Il Presidente, dopo
la relazione, dirige la discussione e pone in votazione le questioni.
3. Il relatore vota per
primo; votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno anziano per nomina;
per ultimo vota il Presidente. In caso di parita' di
voti, il voto del Presidente prevale.
4. Dopo la votazione, la
redazione della sentenza o dell'ordinanza e'
affidata al relatore, salvo che, per indisponibilita'
o per altro motivo, sia assegnata dal Presidente ad altro o a piu' giudici.
5. La data della
decisione e' quella
dell'approvazione di cui al comma 3.
6. Le sentenze e le
ordinanze, il cui testo e'
stato approvato dal collegio, sono sottoscritte dal Presidente e dal giudice
redattore.
21. Sospensione, interruzione ed
estinzione del processo principale. - 1. La sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo
principale non producono effetti sul giudizio davanti alla Corte
costituzionale.
CAPO SECONDO - Questioni
di legittimita' costituzionale in via principale
22. Ricorso che promuove questione di legittimita'
costituzionale. - 1.
Nei casi previsti negli articoli 31, 32 e 33
della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso che promuove questione di legittimita'
costituzionale contiene l'indicazione delle norme costituzionali che si
assumono violate e l'illustrazione delle relative censure.
2. Il ricorso e' depositato con modalita' telematica in cancelleria insieme con gli atti, i
documenti e la prova delle eseguite notificazioni. Le regioni depositano, altresi', la procura speciale al difensore.
3. Le disposizioni di
cui ai commi precedenti si applicano anche ai ricorsi previsti dagli articoli 56, 97 e 98 dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche'
al ricorso che promuove la questione di legittimita'
costituzionale sulle leggi regionali che approvano gli statuti delle regioni, a
norma dell'art. 123,
secondo comma, della Costituzione, e sulle leggi statutarie delle regioni a
statuto speciale, a norma dei rispettivi statuti.
4. La parte resistente
si costituisce in giudizio con modalita' telematica
entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il
deposito del ricorso, con atto contenente le controdeduzioni e le conclusioni nonche' l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica
valido ai sensi del decreto di cui
all'art. 39.
23. Istanza di sospensione. - 1. Ove, instaurato il giudizio, sia
proposta istanza di sospensione ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il Presidente, ravvisata l'urgenza di provvedere e sentito il
giudice relatore, convoca la Corte in camera di consiglio. Con il medesimo
provvedimento il Presidente puo' autorizzare
l'audizione delle parti e disporre lo svolgimento delle indagini ritenute
opportune.
2. Il cancelliere
comunica immediatamente alle parti costituite la data della camera di consiglio
e l'eventuale autorizzazione all'audizione.
24. Convocazione della Corte in camera di
consiglio. Discussione separata o congiunta di questioni e riunione di giudizi.
- 1. Qualora ravvisi
che possa essere dichiarata l'improcedibilita' del
ricorso o l'estinzione del processo o la cessazione della materia del
contendere, il Presidente, sentito il giudice relatore, puo'
fissare, con decreto, la data della camera di consiglio e convocare la Corte.
2. Per la discussione
separata di questioni promosse con un unico ricorso o congiunta di questioni
connesse, promosse con ricorsi diversi, e per la riunione di giudizi, si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 18.
25. Rinuncia al ricorso. - 1. La rinuncia al ricorso, qualora
sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo.
CAPO TERZO -
Conflitti di attribuzione
26. Ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato. - 1.
Il ricorso previsto nell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, contiene l'esposizione delle ragioni di
conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate.
2. Il Presidente,
avvenuto il deposito con modalita' telematica,
convoca la Corte in camera di consiglio ai fini dell'art. 37, comma 3, della legge
sopracitata.
3. Se il ricorso e' dichiarato ammissibile, il
ricorrente deposita in cancelleria con modalita'
telematica la prova delle notificazioni eseguite a norma dell'art. 37, comma 4,
della predetta legge, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima
notificazione. Il ricorso e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con l'indicazione della data e del
numero di quella in cui e' stata pubblicata
l'ordinanza che ne ha dichiarato l'ammissibilita'.
4. La parte resistente
si costituisce in giudizio, entro e non oltre venti giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma precedente, con il deposito con modalita'
telematica di un atto contenente le controdeduzioni e le conclusioni.
5. Il ricorso, l'atto di
costituzione e l'atto d'intervento indicano l'indirizzo di posta elettronica valido
ai sensi del decreto
di cui all'art. 39.
6. Per la rappresentanza
e per la difesa in giudizio si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87.
27. Ricorso per conflitto di attribuzione
tra Stato e regioni e tra regioni. - 1. Il ricorso previsto negli articoli 39 e 42 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, e'
notificato al Presidente del Consiglio dei ministri o al Presidente della
Giunta regionale.
2. Il ricorso deve
essere notificato altresi' all'organo che ha emanato
l'atto, quando si tratti di autorita' diverse da
quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo.
3. Il ricorso e' depositato in cancelleria entro
il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione, insieme con la
procura speciale, quando occorra.
4. La parte resistente
si costituisce in giudizio a norma dell'art. 26, comma 4.
28. Sospensione dell'esecuzione degli atti. - 1.
La sospensione esecuzione degli atti, di cui all'art.
40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, puo'
essere richiesta in qualsiasi momento.
2. Si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 23.
29. Pubblicazioni. - 1. I ricorsi di cui al presente capo
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nonche',
ove si faccia questione di un atto della regione o di una provincia autonoma,
nel rispettivo Bollettino Ufficiale.
2. Il ricorso previsto
nell'articolo 26 e'
pubblicato con l'indicazione in calce degli estremi dell'ordinanza che decide sull'ammissibilita' dello stesso.
CAPO QUARTO
- Ammissibilita' delle richieste di referendum
30. Giudizi di cui all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1. - 1. Nei giudizi di cui all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo
1953, n. 1, si osservano, per come applicabili, le disposizioni di cui alle
presenti Norme integrative.
CAPO QUINTO
- Disposizioni finali
31. Norme di rinvio. - 1. Nei giudizi regolati ai capi
secondo e terzo si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 2 a 20.
2. Nei giudizi regolati al
capo terzo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli
articoli 24 e 25.
32. Astensione e ricusazione dei giudici.
- 1. Nei giudizi di
cui alle presenti Norme integrative non si applicano le disposizioni
relative alle cause di astensione e di ricusazione dei giudici.
33. Condanna alle spese. - 1. Nei giudizi davanti alla Corte
costituzionale non si pronunzia condanna alle spese.
34. Protezione dei dati personali. - 1. Al fine di assicurare il rispetto
della normativa in materia di protezione di dati personali, il Presidente
stabilisce, con proprio decreto, previa deliberazione della Corte, i criteri e
le modalita' di pubblicazione e diffusione degli atti
di promovimento e delle decisioni della Corte.
35. Pubblicazione delle sentenze e delle
ordinanze. - 1. Le
decisioni della Corte costituzionale sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale e, quando, abbiano ad oggetto una legge regionale o provinciale,
anche nel relativo Bollettino Ufficiale.
36. Correzione di omissioni o errori materiali
nelle sentenze e nelle ordinanze. - 1. La Corte provvede, in camera di consiglio, con ordinanza,
anche d'ufficio, alla correzione di omissioni o di errori materiali contenuti
nelle sentenze e nelle ordinanze, previo avviso alle parti costituite e ai
soggetti intervenuti.
2. L'ordinanza di
correzione e' annotata
sull'originale della sentenza o dell'ordinanza corretta.
3. Qualora si tratti di
sentenza che abbia dichiarato l'illegittimita'
costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, all'ordinanza
di correzione si applica l'art. 30, commi primo e secondo,
della legge 11 marzo 1953, n. 87.
37. Raccolta delle sentenze e delle
ordinanze della Corte costituzionale. - 1. Le sentenze e le ordinanze della Corte hanno una
numerazione progressiva annuale e sono pubblicate, sotto la vigilanza d'un
giudice designato dalla Corte, nella Raccolta delle sentenze e delle ordinanze
della Corte costituzionale.
38. Acquisizione di atti, notificazioni e
comunicazioni con modalita'
alternative. - 1.
Il Presidente puo' autorizzare l'acquisizione di
atti trasmessi con modalita' alternative a quelle
disciplinate dal decreto
di cui all'art. 39 e puo', allo stesso modo, disporre
per le notificazioni e le comunicazioni di cui all'art. 8.
39. Regole tecniche del processo
costituzionale telematico. - 1. La modalita' telematica
di cui alle presenti Norme integrative e'
disciplinata con decreto
del Presidente, previa deliberazione della Corte. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
40. Entrata in vigore. - 1. Le presenti Norme integrative
entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e si applicano ai giudizi il cui atto introduttivo sia stato
depositato nella cancelleria della Corte a partire da tale data.