Consulta Online - Regolamento generale della Corte costituzionale

 

Decreto del Presidente della Corte costituzionale (1)

(30 maggio 2022)

(disciplina di dettaglio dello svolgimento dell'udienza pubblica)

 

(1) Decreto adottato in attuazione dell'art. 19, comma 4, delle previgenti Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale e in base all'art. 3 delle Modificazioni alle "Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale" approvate con delibera 24 maggio 2022 della Corte costituzionale.

 

1. 1. L'udienza si articola secondo scansioni temporali predeterminate dal Presidente, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti la Corte costituzionale.

2. Con la comunicazione di cui all'articolo 10, terzo comma, delle Norme integrative, il cancelliere informa i difensori anche delle eventuali determinazioni del Presidente, ai sensi del successivo art. 3, circa i tempi a loro disposizione per lo svolgimento delle proprie difese orali e la risposta alle domande scritte del giudice relatore.

 

2. 1. L'udienza inizia con una sintetica introduzione del giudice relatore, di regola non superiore a cinque minuti, nella quale sono esposti i termini essenziali delle questioni e i quesiti eventualmente formulati alle parti ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, delle Norme integrative.

 

3. 1. Ciascuna parte e ciascun interveniente ammesso in giudizio hanno a disposizione, di regola, quindici minuti complessivi per svolgere le proprie difese orali e rispondere alle domande formulate per iscritto dal giudice relatore ai sensi dell'art. 10, terzo comma, delle Norme integrative. Il Presidente, sentito il giudice relatore, puo' tuttavia assegnare a ciascuna parte o interveniente un diverso tempo, tenuto conto della natura e del grado di complessita' della causa.

2. Nel caso in cui piu' difensori per una stessa parte o per uno stesso interveniente intendano prendere la parola, essi sono tenuti a suddividersi il tempo complessivamente assegnato alla parte o all'interveniente.

3. Se vi sono piu' parti o piu' intervenienti che sostengono la medesima posizione rispetto alle questioni sottoposte alla Corte, il Presidente assegna ai loro difensori un unico tempo complessivo per lo svolgimento delle difese orali e la risposta alle domande scritte del giudice relatore.

4. Eventuali questioni preliminari vengono brevemente discusse, su invito del Presidente, prima dello svolgimento delle difese orali da parte dei difensori presenti.

 

4. 1. Concluse le difese orali o nel corso di esse, ciascun giudice puo' rivolgere brevi domande ai difensori presenti.

2. In tal caso, il Presidente regola il prosieguo della discussione.