D.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199
Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi
(G.U. 17 gennaio 1972, n. 13)
(estratto)
13. (Parere su ricorso
straordinario). - L'organo al quale � assegnato il ricorso, se riconosce
che l'istruttoria � incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono
in contraddizione con i documenti, pu� richiedere al Ministero competente nuovi
chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove
verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi
documenti. Se il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei
controinteressati, manda allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del
contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalit� previste
nell'art. 9, quinto comma. Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso
indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimit� costituzionale
che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e,
riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonch� la
notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati. Se l'istruttoria �
completa e il contraddittorio � regolare, esprime parere (1):
a) per la dichiarazione di inammissibilit�, se
riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facolt�
dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo competente il
ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;
b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per
la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarit� sanabile, e, se questi non vi
provvede, per la dichiarazione di improcedibilit� del ricorso;
c) per la reiezione, se riconosce infondato il
ricorso;�
d) per accoglimento e la rimessione
degli atti allo organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il
motivo di incompetenza;
e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti
dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di
legittimit� (2).
(1)
Comma cos� modificato dall�art. 69, comma
1, della l. 18 giugno 2009, n. 69.
(2)
In proposito, rileva particolarmente la sent.
n. 73 del 2014.