Consulta OnLine - d.p.r. n. 1199/71

 

D.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199

Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

(G.U. 17 gennaio 1972, n. 13)

(estratto)

 

13. (Parere su ricorso straordinario). - L'organo al quale � assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria � incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i documenti, pu� richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalit� previste nell'art. 9, quinto comma. Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimit� costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonch� la notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati. Se l'istruttoria � completa e il contraddittorio � regolare, esprime parere (1):

a) per la dichiarazione di inammissibilit�, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, salva la facolt� dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro atti non definitivi;

b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa una irregolarit� sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilit� del ricorso;

c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;�

d) per accoglimento e la rimessione degli atti allo organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;

e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimit� (2).

 

(1) Comma cos� modificato dall�art. 69, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69.

(2) In proposito, rileva particolarmente la sent. n. 73 del 2014.