Decisione 12 maggio 1953 - 1 giugno 1954, n. 68

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 12 maggio 1953 - 1 giugno 1954, n. 68

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dall Assemblea regionale il 27 marzo 1953, concernente: « Approvazione dei ruoli organici dellamministrazione regionale .

 

Presidente: PERASSI; Relatore: BRACCI; Estensore: STURZO; P.M.: EULA. Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) Regime Siciliana (Avv. SORRENTINO).

(omissis)

 

IN FATTO

 

LAssemblea regionale siciliana approv con legge 27 marzo 1953 i ruoli organici dellamministrazione regionale.

Si tratta di una legge di 31 articoli, con tabelle dalla lettera «A alla lettera «H, che provvede alla sistemazione nei ruoli organici definitivi del personale di ruolo in servizio presso le amministrazioni centrali della Regione.

Questa legge, comunicata al Commissario dello Stato il 30 marzo 1953 fu da questi impugnata con ricorso 3 aprile 1953.

Il ricorso, dopo avere censurata la legge nel suo complesso, in quanto emanata con violazione dellart. 43 dello Statuto siciliano e della VIII disposizione transitoria della Costituzione e addirittura viziata da eccesso di potere, investe specificatamente alcune norme particolari.

Gli artt. 3 e 4 sono denunciati come illegittimi perch non spetta alla Regione disciplinare la facolt dopzione del personale statale che preferisca passare alle dipendenze della Regione. Lart. 19 del pari considerato illegittimo perch consente allamministrazione regionale di valersi dellopera di dipendenti dello Stato in posizione di comando o di distacco ed invade in tal modo la competenza dello Stato. Liscrizione di 30 ispettori di grado superiore al V nei ruoli organici dellamministrazione regionale (artt. 2 29), il trattamento economico del personale iscritto nei ruoli regionali che di fatto risulta superiore a quello della maggior parte degli impiegati statali di pari grado (art. 28) ed altre disposizioni in materia di inquadramento e di agevolazioni ai capi delle famiglie numerose (art. 15) sono censurati come costituzionalmente illegittimi perch inconciliabili col principio posto dallart. 1 dello Statuto siciliano che impone la coordinazione dellorganizzazione regionale con quella statale per assicurare e preservare lunit della nazione.

La Regione ha contestato il fondamento del ricorso sostenendo che la legge regionale impugnata non ha esorbitato dai limiti della competenza regionale esclusiva e che stata il logico e necessario completamento delle leggi preesistenti non impugnate o riconosciute costituzionalmente legittime in seguito allimpugnazione.

Alludienza lAvv. Cesare Arias per il Commissario dello Stato e lAvv. Antonio Sorrentino per la Regione Siciliana hanno insistito rispettivamente sui motivi del ricorso e sulle eccezioni gi illustrate in memoria scritta.

Il Procuratore generale Dott. Eula ha concluso per laccoglimento dei ricorso.

 

DIRITTO

 

Non dubbio che lordinamento degli uffici e la disciplina dello stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione sono materia di competenza esclusiva regionale. Perci del tutto legittimo che la legislazione regionale dia una disciplina allorganizzazione centrale della Regione; ci pu avvenire sia in via provvisoria e per settori particolari, come accaduto nel passato, sia in via definitiva e generale come nel caso della legge impugnata.

QuestAlta Corte ha gi avuto occasione di rilevare, quanto alla legittimit costituzionale, che in tale materia la legislazione regionale incontra soltanto i limiti delle leggi costituzionali dello Stato fra le quali non da comprendersi la disposizione VIII della Costituzione perch i rapporti transitori relativi alla Sicilia furono regolati dallart. 43 dello Statuto, che riconobbe ad una speciale commissione paritetica il potere normativo in materia di passaggio del personale degli uffici dello Stato agli uffici della Regione.

Non pu sostenersi fondatamente che la legge impugnata abbia violato lart. 43 dello Statuto. Difatti, questa legge sui ruoli organici dellamministrazione regionale ha la sua ragion dessere e si giustifica indipendentemente dalla partecipazione dello Stato alla disciplina transitoria prevista dallart. 43 dello Statuto, sia perch la Regione ha un personale proprio gi in servizio, sia perch la norma dellart. 43 influisce sulla efficacia della legge regionale, ma non limita il potere legislativo regionale ex art. 14, lettere p) e q), dello Statuto. Vale a dire che, non essendo la legge regionale fonte di doveri per lamministrazione dello Stato in quanto la sua efficacia non pu superare lambito regionale, la disciplina sancita dalla legge regionale sui ruoli organici non potr essere applicata al personale statale senza che siano emanate conformi norme paritetiche o senza che lo Stato abbia provveduto, a sua volta, unilateralmente nelle forme di legge: ci, del resto, espressamente riconosciuto dalla legge impugnata (art. 4).

Questa limitata efficacia della legge regionale potr magari giustificare le censure dinopportunit, tenuto anche conto dellannunciata riforma statale della burocrazia, ma non tocca la legittimit costituzionale della norma perch la censura dintempestivit e di inopportunit hanno rilevanza soltanto politica e sfuggono alla competenza di questAlta Corte.

Perci limpugnazione della legge nel suo complesso per violazione della disposizione VIII della Costituzione e dellart. 43 dello Statuto destituita di fondamento.

Neppure pu parlarsi deccesso di potere, come adombra il ricorso del Commissario dello Stato, perch questa Alta Corte ritiene, conforme alla propria giurisprudenza, che questo vizio caratteristico della causa degli atti amministrativi non possa essere esteso al campo dillegittimit costituzionale.

Del pari infondate sono le censure particolari.

Lart. 3 che fissa un termine di 6 mesi per lopzione dei dipendenti statali a favore dei ruoli regionali e lart. 4 che richiede il nulla osta dellamministrazione di provenienza per linquadramento del personale optante non sono norme illegittime, come afferma il ricorrente, in quanto invadono il campo della legislazione statale: sono piuttosto norme la cui efficacia condizionata alladesione dello Stato, come altra volta questAlta Corte ebbe a pronunciare; e quindi legittime sotto tale profilo.

Lo stesso pu dirsi riguardo al motivo di impugnazione dellart. 19 della legge regionale che sarebbe illegittimo perch consentirebbe i comandi dei dipendenti statali presso lamministrazione regionale, regolando in tal modo una materia che di competenza legislativa statale e contro i principi della stessa legislazione statale che normalmente non consente i comandi. Ma anche in questo caso, evidentemente, si tratta di norma destinata a rimanere priva di efficacia qualora manchi il consenso statale e diretta a disciplinare i comandi del personale statale soltanto per ci che attiene al potere della Regione di valersene e non anche per lobbligo statale di concederli.

Infine, il ricorso dello Stato lamenta la violazione dellart. 1 dello Statuto in quanto liscrizione nei ruoli organici di 30 ispettori di grado superiore al V, il trattamento economico superiore a quello dello Stato e altre disposizioni relative allinquadramento costituirebbero un « precedente pericoloso e si allontanerebbero talmente dai lineamenti fondamentali della pubblica amministrazione da violare il principio dellunit politica dello Stato.

QuestAlta Corte, pur riconoscendo che nella retta applicazione dellart. 1 dello Statuto siciliano riposano le maggiori garanzie contro ogni esorbitanza della autonomia regionale che possa costituire un pericolo per lunit dello Stato, non ritiene che le ripercussioni di fatto che una disciplina legislativa regionale pu causare nella vita dello Stato unitario debbano essere considerate abnormi e addirittura illegittime.

La mancanza di «unit di indirizzo nellorganizzazione statale e nellorganizzazione regionale, la diversit dei criteri informatori dei ruoli statali e dei ruoli regionali, le facilitazioni al capi delle famiglie numerose, sono una conseguenza dellautonomia regionale e, lungi dal rivestire caratteri dillegittimit costituzionale, sono manifestazioni del normale funzionamento della autonomia della Regione che si esprime con discipline tanto pi diverse da quelle dello Stato quanto pi la materia riservata alla competenza della legislazione regionale, che nel caso esclusiva.

 

P. Q. M.

 

LAlta Corte respinge il ricorso proposto dal Commissario dello Stato avverso la legge regionale 27 marzo 1953 recante « approvazione dei ruoli organici dellamministrazione regionale .