Alta Corte per la
Regione siciliana
10 aprile 1953 3
novembre 1953, n.66
sul ricorso del Commissario dello Stato
contro la legge approvata dallAssemblea regionale il 25 febbraio 1953, concernente:
« Norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti delle esattorie delle imposte
dirette
Presidente: PERASSI; Estensore: FINOCCHIARO APRILE; P. M.: EULA Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) - Regione Siciliana (Avv.ti ORLANDO CASCIO, NAVARRA).
(omissis)
La legge dellAssemblea regionale siciliana del 29 marzo 1951 sui
rapporti di lavoro dei dipendenti dalle esattorie delle imposte dirette fu
impugnata dal Commissario dello Stato perch, trattandosi di materia di
legislazione concorrente della Regione (art. 17, lett. f dello Statuto), non
sarebbero state osservate le due condizioni richieste dallart. 17, e cio che
essa rientri nei limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la
legislazione dello Stato, e che abbia per fine di soddisfare alle condizioni
particolari ed agli interessi propri della Regione. LAlta Corte ritenne di
dover prendere in esame, come pregiudiziale, solo la seconda delle censure del
Commissario dello Stato, ed accogliendo il relativo motivo di ricorso, con decisione
24 aprile 1951, annull la legge, osservando che « la materia che ha formato
oggetto della legge regionale impugnata (rapporto di lavoro dei dipendenti
dalle esattorie delle imposte dirette) per sua natura di portata nazionale,
n risultano dalla legge regionale o dagli atti preparatori, motivi e
condizioni speciali che spieghino la necessit di norme particolari per
LAssemblea Regionale Siciliana riprese in esame largomento e approv nella seduta del 25 febbraio 1953 una nuova legge, apportando modificazioni a quella annullata, onde renderla ineccepibile dal punto di vista costituzionale e meglio adattarla alle finalit da conseguire.
Dichiarato con lart. I che la legge mira a soddisfare esigenze determinate dalla particolare situazione delle esattorie delle imposte dirette della Sicilia e ad assicurare la maggiore regolarit del servizio, si dispone con lart. 2 che gli esattori possono procedere al licenziamento dei dipendenti che risultano iscritti da almeno tre mesi al fondo di previdenza, solo quando ricorrano gravi motivi disciplinari, accertato rendimento insufficiente, sopravvenuta inidoneit fisica o riduzione non inferiore al quarto dei contribuenti; si ammette che il licenziamento possa aver luogo anche nel caso di meccanizzazione dei servizi, limitatamente alla quota di personale che si renda cos esuberante; e si vieta ogni trasferimento di personale se non per comprovata esigenza di servizio. Con lart. 3 si dichiara che la violazione. delle predette disposizioni costituisce irregolarit a norma della legge 16 giugno 1939, n. 942 e pu quindi determinare la decadenza dellesattore da pronunziarsi dal prefetto su proposta della Intendenza di finanza e dellIspettorato del lavoro. Con lart. 4 si stabilisce che sia corrisposta una maggiore indennit al personale licenziato per riduzione dei contribuenti tassati o per meccanizzazione dei servizi. Con lart. 5 prescritto lobbligo di riprodurre negli avvisi di asta per il collocamento delle esattorie gli artt. 3 e 4 di questa legge, facendone menzione nei contratti di appalto e negli atti di conferimento della gestione dellesattoria. Con lart. 6, finalmente, viene ordinato il deposito entro tre mesi presso lIntendenza di finanza dellelenco del personale dipendente di ciascuna esattoria, distinto per categoria; elenco al quale dovranno allegarsi le dichiarazioni controfirmate dagli interessati con indicazione delle generalit, delle date di assunzione in servizio e di iscrizione al fondo di previdenza di ciascun dipendente. Le variazioni successive dovranno, entro trenta giorni, essere comunicate allintendenza di finanza cui sono demandati la tenuta e il controllo degli elenchi.
Contro questa legge ha prodotto ricorso il Commissario dello Stato, lamentandone la illegittimit costituzionale.
Premesso che la materia dellesazione delle imposte, per la sua stretta connessione con quella tributaria, pu rientrare nella potest legislativa complementare spettante alla Regione, ma non certo in quella esclusiva, e che pertanto essa deve svolgersi entro i limiti dei principi ed interessi generali cui sinforma la legislazione dello Stato e al fine di soddisfare a particolari condizioni ed interessi propri della Regione, il Commissario dello Stato asseriva che la legge abbia esorbitato da tali limiti e debba quindi essere annullata.
Ha resistito
IN DIRITTO
Come gi nella decisione 24 aprile 1951, relativa alla precedente legge in materia, dichiarata costituzionalmente illegittima dallAlta Corte, si ritiene anche ora di prendere prima in esame, come pregiudiziale, la seconda delle censure del Commissario dello Stato, quella cio riguardante il non essersi la potest normativa dellAssemblea regionale svolta, neppure ora, per soddisfare interessi della Regione.
LAlta Corte ha riconosciuto che la materia del rapporto di lavoro dei
dipendenti delle esattorie delle imposte dirette per sua natura di portata
nazionale; pertanto, onde lAssemblea regionale possa esercitare la sua potest
normativa ex art. 17, necessario che siano dichiarate le condizioni
particolari e gli interessi propri della Regione che occorra soddisfare, dichiarazione
da contenersi nella legge o negli atti preparatori di essa. Or non dubbio che
lAssemblea regionale, riprendendo in esame la materia dopo la decisione 24
aprile 1951 dellAlta Corte e colmando la lacuna dalla decisione stessa
riscontrata, abbia chiaramente indicato il presupposto che a base dellart.
17, cio di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi della
Regione. Quando infatti si legge nella relazione che precede il disegno di
legge che in Sicilia il carico tributario medio per abitante notevolmente
superiore alla media nazionale; che vi sono notevoli oscillazioni nel numero
degli articoli di ruolo in carico presso ogni esattoria; che vi un elevato
indice di morosit; che gli esattori non osservano gli obblighi previsti dai
contratti di lavoro applicabili alla categoria; che sono continui i
licenziamenti del personale esattoriale e via dicendo: si dicono appunto le
ragioni che sono state poste a sostegno delle particolari esigenze per
Infondato altres il primo mezzo per cui la potest normativa della Regione ex art. 17 non si sarebbe svolta nella specie entro i limiti dei principi generali cui si informa la legislazione dello Stato. chiaro che questa espressione vada intesa in senso lato, nel complesso della legislazione nazionale sulla materia a cui si riferisce la legge regionale e non nei ristretti limiti di una sola legge; ci che porterebbe alla necessit dellAssemblea regionale di uniformarsi sic et simpliciter alle singole disposizioni di una singola legge, come sarebbe in materia il T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401, con la conseguenza della impossibilit dellAssemblea medesima di esercitare la sua potest normativa ex art. 17, che, verrebbe non solo ridotta ai minimi termini, ma anche annullata. La legislazione nazionale del lavoro informata al criterio sociale di garantire le condizioni del lavoratore; e non affatto in contrasto, anzi in piena aderenza con questo criterio il regolare la stabilit del lavoratore. Daltra parte il principio della stabilit, gi acquisito nei rapporti di pubblico impiego, si andato estendendo ai rapporti di impiego privato e non mancano norme (v. legge 16 giugno 1922, n. 942, modificatrice degli artt. 106 - 108 del T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401 e R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, sui rapporti di lavoro del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) che quel principio sanzionano. La legittimit costituzionale della legge impugnata non adunque contestabile e il primo mezzo del ricorso non pu essere accolto.
P.Q.M
LAlta Corte rigetta il ricorso del Commissario dello Stato.