Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 24 aprile 1951 1 ottobre 1952, n. 40
sul ricorso del Commissario dello Stato contro
la legge approvata dallAssemblea il 27 marzo 1951, concernente: « Proroga del
contratto di esercizio della Miniera Cozzodisi
Presidente: SCAVONETTI; Relatore: SELVAGGI;
P.M. EULA Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) Regione Siciliana (Avv.ti E.
(omissis)
La legge 27 marzo 1951, oggetto della impugnazione,
autorizza l'Assessore per l'industria e il commercio a prorogare sino al 31 dicembre
1972 il contratto di esercizio della miniera di zolfo « Cozzodisi Madonna ,
gi prorogata al 31 dicembre 1956 con decreto 25 giugno 1947. La proroga
condizionata a specifica domanda dei concessionari e degli esercenti della
miniera, corredata dei progetti, dei preventivi di spesa e del piano di
ammortamento, e all'obbligo di attuare, nel termine di due anni, un impianto
di flottazione per il trattamento dello zolfo con gli accessori. prevista la
decadenza per inadempimento di questo obbligo di eseguire gli impianti nel termine
stabilito.
Il Commissario dello Stato ha contestato
la legittimit costituzionale della legge per tre motivi :
1) perch viola « i principi generali
dell'ordinamento minerario nazionale, che soltanto eccezionalmente contemplano
contratti di esercizio e i limiti delle deroghe a questi principi, disposti
dallo Stato per particolarissime esigenze e per limitati servizi;
2) perch «incide su rapporti di diritto
privato, in contrasto con l'art. 14 lettera d)
dello Statuto per
3) perch interferisce su modalit di
attuazione del piano ERP, subordinando l autorizzazione « alla presentazione
all'Assessore dei piani e progetti che potranno essere diversamente apprezzati
dalla Regione e dallo Stato .
L'Avvocato dello Stato, nella discussione
orale, ha esaminato la deduzione di illegittimit dal punto di vista degli
effetti della legge 20 marzo 1947, n. 233, che soppresse lEnte Zolfi Siciliano
e limiterebbe i poteri della Regione, escludendoli dal campo della competenza
dell'Ente Zolfi Italiani, la quale comprenderebbe ogni atto diretto ad
incoraggiare le ricerche minerarie, lo sfruttamento dello zolfo, ecc.
La resistente, premesso che in questa
materia
a) che nell'attribuzione dell'Ente Zolfi Italiani
stata concentrata la disciplina delle vendite e non della produzione e le
proroghe dei contratti di esercizio sono state previste da altre leggi, sicch
anche se si trattasse di potest non esclusiva non sarebbero violati principi generali della legislazione dello
Stato;
b) che la legge regionale non autorizza la proroga per
atto di autorit, ma la condiziona alla domanda delle parti interessate;
c) che non attribuito all'Assessore un potere di
approvazione riservato ad altri organi o enti, ma l'autorizzazione
condizionata a quel finanziamento che pu essere concesso dalle autorit
competenti.
Il Procuratore generale ha chiesto il
rigetto del ricorso, avendo la legge effetto nell'ambito della Regione ed
essendo contenuta nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato.
L'Alta Corte ha considerato che la legge 27
marzo
Unificato 1'ordinamento giuridico
dell'appartenenza e della disponibilit delle sostanze minerali, assoggettati
questi beni a pubblica destinazione, e quindi al potere amnainistrativo, la
legge 29 luglio 1927, n. 144, modificata dalla legge 1941, n. 1560, regol le
situazioni preesistenti con disposizioni transitorie, concernenti anche i
contratti di esercizio minerario allora in corso e la loro durata (art. 55). Il
decreto legge 2 marzo 1947, n. 216, stabil :« I contratti di esercizio delle
miniere di zolfo in Sicilia contemplati dall'art. 55 del R. D. 1927, n. 1443,
possono essere ulteriormente prorogati per il periodo di tempo necessario ad
assicurare una conveniente gestione delle miniere stesse e in ogni caso non
oltre il 31 dicembre 1956. Il contratto di proroga non ha effetto n fra le
parti n in confronto di terzi se non ne sia stata preventivamente autorizzata
la stipulazione dall'Alto Commissario per
Il contratto di esercizio della miniera
Cozzodisi fu prorogato sino al 31 dicembre 1956 con decreto 25 giugno 1947,
n.7.
La legge regionale impugnata autorizza
ulteriore proroga per esigenze dell'incremento della produzione dello zolfo in
relazione alla necessit di nuovi impianti di flottazione. L'Assemblea regionale
ha, dunque, esercitato un potere che le appartiene nei limiti in cui
contenuto dall'art. 14 dello Statuto, cos per loggetto come per gli effetti.
Non ne sono modificati i rapporti privati
che siano sottratti alla potest legislativa della Regione, tanto pi che l'autorit
amministrativa autorizzata ad esercitare il potere di proroga se le parti
interessate ne facciano richiesta, siano cio d'accordo i concessionari e gli
esercenti.
Le attribuzioni dell'Ente Zolfi Italiani,
estese alla Sicilia per effetto del decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 253,
che soppresse l'Ente Zolfi Siciliani, non restringono, per oggetto e contenuto,
il potere legislativo della Regione, che pieno ed esclusivo nei limiti
stabiliti dall'art. 14: ambito regionale; leggi costituzionali dello Stato.
Il finanziamento quali che ne siano le
fonti, una delle condizioni che l'Assessore deve obiettivamente valutare al
fine di disporre la proroga della durata del contratto o di negarla.
P. Q. M.
L'Alta Corte riconosce la costituzionalit
della legge regionale 27 marzo 1951
concernente la proroga dei contratti di esercizio della miniera Cozzodisi e
respinge il ricorso del Commissario dello Stato.