Decisione 3 marzo 1951 - 27 aprile 1951, n. 33

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 3 marzo 1951 27 aprile 1951, n. 33

 

sul ricorso del Commis­sario dello Stato contro la legge approvata dall'Assemblea regionale il 1 febbraio 1951 concernente: « Istituzione dal comitato regionale per l'albo degli esportatori

 

 

Presidente: SCAVONETTI; Estensore: BRACCI; P.M: EULA - Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) Regione Siciliana (Avv.ti SCADUTO, SANTORO PASSARELLI)

 

 

(Omissis)

 

La legge 31 dicembre 1931, n. 1806 istitu presso i Consigli provin­ciali dell'economia gli albi per gli esportatori ortofrutticoli agrumari; con questa legge, completata dal successivo regolamento R. D. 16 gen­naio 1932, n. 697, la competenza per la iscrizione negli albi, per l'ap­plicazione delle sanzioni a carico degli esportatori che abbiano cagio­nato discredito o danno all'attivit esportatrice e per la determinazio­ne delle cauzioni a carico delle case di spedizione fu attribuita a spe­ciali commissioni presso i consigli provinciali dell'economia. Contro le decisioni di queste commissioni nelle materie suddette fu dato ricorso al comitato centrale per gli albi degli esportatori, organo collegiale allo­ra istituito presso il Ministero delle corporazioni ed oggi presso il Mi­nistero del commercio estero, costituito da alti funzionari dello Stato o da membri di designazione sindacale e presieduto dal Sottosegretario di Stato.

La legge dell'Assemblea regionale siciliana 1febbraio 1951 inti­tolata: « Istituzione del comitato regionale per l'albo degli esportato­ri , sostituisce al comitato statale centrale per gli albi degli esporta­tori un comitato regionale costituito da alti funzionari regionali e da rappresentanti dei commercianti e degli agricoltori, designati dalle Fe­derazioni regionali dei commercianti e degli agricoltori e presieduto dall'Assessore per l'industria e per il commercio. Le attribuzioni di questo comitato regionale sono in Sicilia quelle che secondo la legge 31 dicembre 1931, n. 1806 e secondo il R.D. 16 giugno 1932, n. 697 spet­tano al comitato centrale nel territorio dello Stato e le norme sul pro­cedimento restano sostanzialmente immutate.

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha rilevato che questa legge regionale in contrasto con le norme di attuazione dello Statuto siciliano nelle materie relative all'industria e al commercio (D. P. 5 novembre 1949 , n. 1182) e l'ha impugnata per illegittimit co­stituzionale con ricorso 9 febbraio 1951.

Secondo il Commissario dello Stato, la materia dell'industria e del commercio, propria della legislazione esclusiva siciliana secondo l'ar­ticolo 14 lettera d) dello Statuto, non comprende il commercio d'espor­tazione che ha caratteristiche peculiari di portata nazionale che esclu­dono discipline particolari con efficacia regionale ed in secondo luogo superato il limite della competenza territoriale dell'Assemblea si­ciliana perch le disposizioni della legge regionale, in quanto attinenti all'esportazione, manifestano la loro efficacia non soltanto al di l dei confini regionali, ma addirittura al di l di quelli nazionali: questo limite territoriale di ostacolo all'esercizio del potere legislativo re­gionale in materia, anche in ordine all'art. 17 dello Statuto.

La Regione resiste all'impugnazione dello Stato, nega il fondamento dei motivi del ricorso e afferma che la legge regionale impugnata concerne soltanto gli esportatori siciliani e che essa non ha alcuna effi­cacia giuridica diretta fuori dei confini della Sicilia.

Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

 

osserva in diritto

 

Non esatto il rilievo del Commissario dello Stato circa il contra­sto fra la legge regionale impugnata e le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di commerci.

Quantunque questo punto non abbia rilevanza costituzionale gio­va osservare, per bene intendere lo spirto della legge impugnata, che l'art. 3 delle dette norme D.P. 5 novembre 1949, n. 1182, attribuisce all'Assessorato regionale per l'industria ed il commercio la vigilanza e la tutela sulle Camere di commercio. Poich le commissioni locali per gli albi degli esportatori erano incardinate nelle Camere di commercio secondo la legge 31 dicembre 1931, n. 1806, e tali sono rimaste. sembra armonico che la commissione di appello, cio il comitato centrale venga trasformato in un comitato regionale e organizzato presso l'As­sessorato dell'industria e del commercio ora che quest'organo regionale esercita sulle Camere di commercio della Sicilia quelle funzioni di con­trollo che prima spettavano al competente Ministero statale.

Comunque, non sembra a quest'Alta Corte che possa dubitarsi, nella fattispecie, della competenza legislativa regionale ex art. 16 dello Statuto. Le operazioni che vengono compiute da intermediari per fare pervenire le merci dai produttori ai consumatori, sia nello stesso Stato sia in Stati diversi, sono scambi commerciali, cio commercio, materia riservata alla legislazione esclusiva regionale. Indubbiamente, la disci­plina amministrativa degli scambi commerciali con l'estero pu inver­tire anche materie di rapporti internazionali o doganali o di finanza nazionale sottratte alla competenza legislativa esclusiva della Regione o per le quali sia consentito dall'art. 17 dello Statuto. Ma nel caso, tutte le funzioni proprie del comitato centrale sono funzioni che in prima istanza vengono esercitate da commissioni locali che per essere isti­tuite presso la Camera di commercio sono espressioni di interessi lo­cali e di cui non in discussione il rapporto di dipendenza della Re­gione. Perci non si vede come il comitato centrale, che ha soltanto il compito di riesaminare le decisioni delle commissioni locali su ricorso dei privati interessi possa essere preso in considerazione per la tutela di interessi. economici o valutari di portata nazionale.

perci del tutto legittimo che la Sicilia abbia in questa materia una disciplina diversa da quella statale, conforme alle naturali esigenze dell'autonomia siciliana.

Non sembra infine fondata la censura di violazione dei limiti ter­ritoriali della competenza legislativa della Regione, in quanto gli effetti della legge impugnata andrebbero oltre i confini nazionali. La legge re­gionale impugnata si applica agli esportatori della Sicilia nei limiti della Regione Siciliana; certamente la possibilit di esportare o di non esportare i prodotti ortofrutticoli all'estero potr dipendere per i com­mercianti siciliani dalle decisioni del comitato regionale, ma questa sar una ripercussione di fatto del provvedimento amministrativo e non un effetto giuridico della legge siciliana. Del resto lo stesso avvie­ne per la legge statale circa le sue ripercussioni di fatto fuori della sfera territoriale della sovranit dello Stato.

 

P. Q. M.

 

L'Alta Corte respinge il ricorso del Commissario dello Stato per l'annullamento della legge regionale 1 febbraio 1951 sull'istituzione del comitato regionale per l'albo degli esportatori.