Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 3 marzo 1951 27 aprile 1951, n.
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sul ricorso del Commissario dello Stato
contro la legge approvata dall'Assemblea regionale il 1 febbraio 1951
concernente: « Istituzione dal comitato regionale per l'albo degli esportatori
Presidente: SCAVONETTI; Estensore: BRACCI; P.M: EULA - Commissario Stato
(Avv. St. ARIAS) Regione Siciliana (Avv.ti SCADUTO, SANTORO PASSARELLI)
(Omissis)
La legge 31 dicembre 1931, n. 1806 istitu presso i Consigli provinciali dell'economia gli albi per gli esportatori ortofrutticoli agrumari; con questa legge, completata dal successivo regolamento R. D. 16 gennaio 1932, n. 697, la competenza per la iscrizione negli albi, per l'applicazione delle sanzioni a carico degli esportatori che abbiano cagionato discredito o danno all'attivit esportatrice e per la determinazione delle cauzioni a carico delle case di spedizione fu attribuita a speciali commissioni presso i consigli provinciali dell'economia. Contro le decisioni di queste commissioni nelle materie suddette fu dato ricorso al comitato centrale per gli albi degli esportatori, organo collegiale allora istituito presso il Ministero delle corporazioni ed oggi presso il Ministero del commercio estero, costituito da alti funzionari dello Stato o da membri di designazione sindacale e presieduto dal Sottosegretario di Stato.
La legge dell'Assemblea regionale siciliana 1febbraio 1951 intitolata: « Istituzione del comitato regionale per l'albo degli esportatori , sostituisce al comitato statale centrale per gli albi degli esportatori un comitato regionale costituito da alti funzionari regionali e da rappresentanti dei commercianti e degli agricoltori, designati dalle Federazioni regionali dei commercianti e degli agricoltori e presieduto dall'Assessore per l'industria e per il commercio. Le attribuzioni di questo comitato regionale sono in Sicilia quelle che secondo la legge 31 dicembre 1931, n. 1806 e secondo il R.D. 16 giugno 1932, n. 697 spettano al comitato centrale nel territorio dello Stato e le norme sul procedimento restano sostanzialmente immutate.
Il Commissario dello Stato per
Secondo il Commissario dello Stato, la materia dell'industria e del commercio, propria della legislazione esclusiva siciliana secondo l'articolo 14 lettera d) dello Statuto, non comprende il commercio d'esportazione che ha caratteristiche peculiari di portata nazionale che escludono discipline particolari con efficacia regionale ed in secondo luogo superato il limite della competenza territoriale dell'Assemblea siciliana perch le disposizioni della legge regionale, in quanto attinenti all'esportazione, manifestano la loro efficacia non soltanto al di l dei confini regionali, ma addirittura al di l di quelli nazionali: questo limite territoriale di ostacolo all'esercizio del potere legislativo regionale in materia, anche in ordine all'art. 17 dello Statuto.
Il Procuratore generale ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
osserva in diritto
Non esatto il rilievo del Commissario
dello Stato circa il contrasto fra la legge regionale impugnata e le norme di
attuazione dello Statuto siciliano in materia di commerci.
Quantunque questo punto non abbia
rilevanza costituzionale giova osservare, per bene intendere lo spirto della
legge impugnata, che l'art. 3 delle dette norme D.P. 5 novembre 1949, n. 1182,
attribuisce all'Assessorato regionale per l'industria ed il commercio la
vigilanza e la tutela sulle Camere di commercio. Poich le commissioni locali
per gli albi degli esportatori erano incardinate nelle Camere di commercio
secondo la legge 31 dicembre 1931, n. 1806, e tali sono rimaste. sembra
armonico che la commissione di appello, cio il comitato centrale venga trasformato
in un comitato regionale e organizzato presso l'Assessorato dell'industria e
del commercio ora che quest'organo regionale esercita sulle Camere di commercio
della Sicilia quelle funzioni di controllo che prima spettavano al competente
Ministero statale.
Comunque, non sembra a quest'Alta Corte
che possa dubitarsi, nella fattispecie, della competenza legislativa regionale
ex art. 16 dello Statuto. Le operazioni che vengono compiute da intermediari
per fare pervenire le merci dai produttori ai consumatori, sia nello stesso
Stato sia in Stati diversi, sono scambi commerciali, cio commercio, materia
riservata alla legislazione esclusiva regionale. Indubbiamente, la disciplina
amministrativa degli scambi commerciali con l'estero pu invertire anche materie
di rapporti internazionali o doganali o di finanza nazionale sottratte alla
competenza legislativa esclusiva della Regione o per le quali sia consentito
dall'art. 17 dello Statuto. Ma nel caso, tutte le funzioni proprie del comitato
centrale sono funzioni che in prima istanza vengono esercitate da commissioni
locali che per essere istituite presso
perci del tutto legittimo che
Non sembra infine fondata la censura di
violazione dei limiti territoriali della competenza legislativa della Regione,
in quanto gli effetti della legge impugnata andrebbero oltre i confini
nazionali. La legge regionale impugnata si applica agli esportatori della
Sicilia nei limiti della Regione Siciliana; certamente la possibilit di
esportare o di non esportare i prodotti ortofrutticoli all'estero potr
dipendere per i commercianti siciliani dalle decisioni del comitato regionale,
ma questa sar una ripercussione di fatto del provvedimento amministrativo e
non un effetto giuridico della legge siciliana. Del resto lo stesso avviene
per la legge statale circa le sue ripercussioni di fatto fuori della sfera
territoriale della sovranit dello Stato.
P. Q. M.
L'Alta Corte respinge il ricorso del
Commissario dello Stato per l'annullamento della legge regionale 1 febbraio 1951
sull'istituzione del comitato regionale per l'albo degli esportatori.