Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 10 gennaio 1951 - 29 marzo 1952,
n. 31
sul ricorso del Presidente della Regione
contro il D.P. 30 luglio 1950, n. 878 concernente « Norme di attuazione dello
Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche
Presidente; SCAVONETTI; Relatore MERLIN; P. M.; EULA. Regione Siciliana (Avv. St. E. La LOGGIA, DEDIN e ORLANDO CASCIO)- Presidenza Consiglio (Avv. St. ARIAS).
Proseguendo la sua opera di regolarizzazione dei rapporti con
In precedenza era stato pubblicato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, portante norme per lesercizio nella Regione Siciliana delle attribuzioni del Ministero dellagricoltura e delle foreste.
Ed ancora, con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 novembre 1949. n. 1182, si erano pubblicate le « Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana nelle materie relative allindustria e commercio .
I precedenti decreti non subirono censure.
Invece contro lultimo decreto in data 30 luglio 1950, n. 878 venne presentato dalla Regione Siciliana ricorso per ottenere lannullamento per illegittimit costituzionale.
1) Un primo motivo investe tutto il decreto per omesso richiamo; nelle premesse del decreto presidenziale impugnato, dellart. 43 dello Statuto Siciliano.
Questo art. 43 demandava ad una commissione paritetica di quattro membri di determinare le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione.
2) illegittimit dellart. 2 comma II del D. P. n.
3) un terzo motivo riguarda la dizione degli artt. 1 e 2 del decreto presidenziale, laddove si usa la parola « Regione, mentre lart. dello Statuto parla di «Presidente ed Assessori regionali.
4) illegittimit dellart. 3 del decreto presidenziale n. 878 nelle lettere g) h) m).
Lart. 3 cos formulato: « Sono considerate grandi opere pubbliche di
prevalente interesse nazionale ai sensi dellart. 14 lettera g) ed i) dello
stesso Statuto: le linee elettriche di trasporto con tensione non inferiore ai 15000
wolts; h) le grandi derivazioni di acque pubbliche m)
tutte le altre « opere che lo Stato, sentita
La prima doglianza sub 4 riguarda il fatto che il decreto presidenziale
non fa distinzione fra opere pubbliche ed opere eseguite dai privati. Secondo
La seconda doglianza sub 4 vorrebbe escluse dallelenco le opere create da Enti gi riconosciuti, operanti in Sicilia, sotto la vigilanza della Regione.
La terza censura sub 4 riguarda il regime delle acque pubbliche. Poich le acque pubbliche a sensi dellart, 32 dello Statuto, appartengono al demanio della Regione, e lart. 14 lett. i) dello Statuto affida alla Regione la legislazione esclusiva in materia di acque pubbliche, si potrebbero solo escludere le opere pubbliche relative alle acque quando queste opere avessero esclusivo interesse nazionale.
DIRITTO
LAlta Corte ritiene:
1) che nel decreto presidenziale 30 luglio 1950, n. 878 il riferimento allart. 43 dello Statuto implicito nella premessa: «Visto lo Statuto della Regione Siciliana . Nel pia sta il meno, Se il decreto si riferisce a tutto lo Statuto, indubbiamente comprende anche lart. 43. la cui omissione sarebbe irrilevante agli effetti della validit e costituzionalit del decreto.
2) che la diversa, forma usata nellart. 2 col riferimento al « Ministero dei lavori pubblici invece che col « Governo dello Stato non pu essere intesa come avente effetto limitativo della disposizione dellart. 20 dello Statuto Siciliano, al quale fa ampio riferimento lart. 1 del decreto in esame. Il potere di emanare direttive attribuito al Governo dello Stato: questa competenza non e non si pu intendere modificata dal citato art. 2, il quale designa il Ministero dei lavori pubblici, ma come organo trasmette le direttive generali stabilite dal Governo dello Stato. In questo senso la disposizione dellart. 2 legittima.
3) Luso della parola «Regione invece di « Presidente ed Assessori regionali di cui allart. 20 dello Statuto, per quanto possa essere discutibile, perch nel caso presente si tratta di rappresentanza statale che appartiene al Presidente ed agli Assessori da lui delegati e non allo Ente Regione, deve essere interpretata ed applicata con riferimento al testo dellart. 20 dello Statuto, che ha valore di legge costituzionale e non nel senso che possa essere investito di funzioni statali genericamente lEnte Regione come tale. Il contesto e la portata dellarticolo legittimano tale interpretazione, senza che vi ricorrano elementi di incostituzionalit.
4) Riguardo poi allart. 3 del decreto in esame ed alle censure che ad
esso sono state fatte, da notare che per lart. 14 dello Statuto, lettera g),
evidente che in quanto le acque pubbliche sono oggetto di «opere pubbliche di interesse nazionale lo Stato deve avere esercitato il potere di usare di tali acque a scopi determinati, e la, Regione, al cui demanio per lart. 32 dello Statuto appartengono tutte le acque pubbliche, deve pur avere riconosciuto il prevalente interesse nazionale (salve eventuali controversie da decidersi in sede competente). Pertanto le formule usate dal decreto in contestazione devono essere intese, con riferimento e aderenza alle disposizioni dello Stanno e quindi non possono comprendere poteri, in genere, e autorizzazioni e concessioni in ispecie, che non concernono opere pubbliche di interesse nazionale, nel senso sopra precisato.
La impugnativa riguarda anche « le linee elettriche di trasporti con
tensione non inferiore ai 15 wolts (g) le grandi
derivazioni di acque pubbliche (h) e tutte le altre opere che lo Stato, sentita
P. Q . M.
LAlta Corte non rileva elementi di illegittimit del decreto
presidenziale 30 luglio 1950, n.