Decisione 10 gennaio 1951 - 29 marzo 1952, n. 31

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 10 gennaio 1951 - 29 marzo 1952, n. 31

sul ricorso del Presidente della Regione contro il D.P. 30 luglio 1950, n. 878 concernente « Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche

 

Presidente; SCAVONETTI; Relatore MERLIN;  P. M.; EULA. Regione Siciliana (Avv. St. E. La  LOGGIA, DEDIN e ORLANDO CASCIO)- Presidenza Consiglio (Avv. St. ARIAS).

 

Proseguendo la sua opera di regolarizzazione dei rapporti con la Regione Siciliana, lo Stato ha emanato e pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1950, n. 88 contenente « Norme di integrazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di opere pubbliche .

In precedenza era stato pubblicato il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, portante norme per lesercizio nella Regione Siciliana delle attribuzioni del Ministero dellagricoltura e delle foreste.

Ed ancora, con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 novembre 1949. n. 1182, si erano pubblicate le « Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana nelle materie relative allindustria e commercio .

I precedenti decreti non subirono censure.

Invece contro lultimo decreto in data 30 luglio 1950, n. 878 venne presentato dalla Regione Siciliana ricorso per ottenere lannullamento per illegittimit costituzionale.

La Regione ha presentato i seguenti motivi:

1) Un primo motivo investe tutto il decreto per omesso richiamo; nelle premesse del decreto presidenziale impugnato, dellart. 43 dello Statuto Siciliano.

Questo art. 43 demandava ad una commissione paritetica di quattro membri di determinare le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione.

2) illegittimit dellart. 2 comma II del D. P. n. 878 in quanto, mentre lart. 20 dello Statuto della Regione Siciliana, a proposito della funzione amministrativa nelle materie nelle quali la Regione non ha potere legislativo, parla di unattivit secondo le direttive del Governo dello Stato, il detto art. 2 parla invece di direttive del Ministero dei lavori pubblici, e con ci (secondo la Regione) si avrebbe una restrizione di diritti a danno della Regione.

3) un terzo motivo riguarda la dizione degli artt. 1 e 2 del decreto presidenziale, laddove si usa la parola « Regione, mentre lart. dello Statuto parla di «Presidente ed Assessori regionali.

4) illegittimit dellart. 3 del decreto presidenziale n. 878 nelle lettere g) h) m).

Lart. 3 cos formulato: « Sono considerate grandi opere pubbliche di prevalente interesse nazionale ai sensi dellart. 14 lettera g) ed i) dello stesso Statuto: le linee elettriche di trasporto con tensione non inferiore ai 15000 wolts; h) le grandi derivazioni di acque pubbliche m) tutte le altre « opere che lo Stato, sentita la Regione, riconoscer di prevalente interesse nazionale.

La prima doglianza sub 4 riguarda il fatto che il decreto presidenziale non fa distinzione fra opere pubbliche ed opere eseguite dai privati. Secondo la Regione queste seconde non dovrebbero essere comprese nellelenco.

La seconda doglianza sub 4 vorrebbe escluse dallelenco le opere create da Enti gi riconosciuti, operanti in Sicilia, sotto la vigilanza della Regione.

La terza censura sub 4 riguarda il regime delle acque pubbliche. Poich le acque pubbliche a sensi dellart, 32 dello Statuto, appartengono al demanio della Regione, e lart. 14 lett. i) dello Statuto affida alla Regione la legislazione esclusiva in materia di acque pubbliche, si potrebbero solo escludere le opere pubbliche relative alle acque quando queste opere avessero esclusivo interesse nazionale.

DIRITTO

LAlta Corte ritiene:

1) che nel decreto presidenziale 30 luglio 1950, n. 878 il riferimento allart. 43 dello Statuto implicito nella premessa: «Visto lo Statuto della Regione Siciliana . Nel pia sta il meno, Se il decreto si riferisce a tutto lo Statuto, indubbiamente comprende anche lart. 43. la cui omissione sarebbe irrilevante agli effetti della validit e costituzionalit del decreto.

2) che la diversa, forma usata nellart. 2 col riferimento al « Ministero dei lavori pubblici invece che col « Governo dello Stato non pu essere intesa come avente effetto limitativo della disposizione dellart. 20 dello Statuto Siciliano, al quale fa ampio riferimento lart. 1 del decreto in esame. Il potere di emanare direttive attribuito al Governo dello Stato: questa competenza non e non si pu intendere modificata dal citato art. 2, il quale designa il Ministero dei lavori pubblici, ma come organo trasmette le direttive generali stabilite dal Governo dello Stato. In questo senso la disposizione dellart. 2 legittima.

3) Luso della parola «Regione invece di « Presidente ed Assessori regionali di cui allart. 20 dello Statuto, per quanto possa essere discutibile, perch nel caso presente si tratta di rappresentanza statale che appartiene al Presidente ed agli Assessori da lui delegati e non allo Ente Regione, deve essere interpretata ed applicata con riferimento al testo dellart. 20 dello Statuto, che ha valore di legge costituzionale e non nel senso che possa essere investito di funzioni statali genericamente lEnte Regione come tale. Il contesto e la portata dellarticolo legittimano tale interpretazione, senza che vi ricorrano elementi di incostituzionalit.

4) Riguardo poi allart. 3 del decreto in esame ed alle censure che ad esso sono state fatte, da notare che per lart. 14 dello Statuto, lettera g), la Regione ha la legislazione esclusiva sui «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche dinteresse prevalentemente nazionale . Nella concorrenza dei due interessi (il regionale e il nazionale), prevale il secondo agli effetti de poteri. Alla lettera del detto art. 14 la competenza della Regione estesa alle acque pubbliche, che non siano oggetto di opere pubbliche dinteresse nazionale.

evidente che in quanto le acque pubbliche sono oggetto di «opere pubbliche di interesse nazionale lo Stato deve avere esercitato il potere di usare di tali acque a scopi determinati, e la, Regione, al cui demanio per lart. 32 dello Statuto appartengono tutte le acque pubbliche, deve pur avere riconosciuto il prevalente interesse nazionale (salve eventuali controversie da decidersi in sede competente). Pertanto le formule usate dal decreto in contestazione devono essere intese, con riferimento e aderenza alle disposizioni dello Stanno e quindi non possono comprendere poteri, in genere, e autorizzazioni e concessioni in ispecie, che non concernono opere pubbliche di interesse nazionale, nel senso sopra precisato.

La impugnativa riguarda anche « le linee elettriche di trasporti con tensione non inferiore ai 15 wolts (g) le grandi derivazioni di acque pubbliche (h) e tutte le altre opere che lo Stato, sentita la Regione. riconoscer di prevalente interesse nazionale (m) . Ma chiaro che le opere pubbliche suddette, in quanto interesse nazionale, sono di competenza dello Stato, comprese anche le concessioni e le autorizzazioni connesse a tali opere con esclusione di ogni altra concessione ed autorizzazione estranea alle opere di interesse nazionale, che restano di competenza regionale.

P. Q . M.

LAlta Corte non rileva elementi di illegittimit del decreto presidenziale 30 luglio 1950, n. 878, in quanto il riferimento dellart. 2 al Ministero dei lavori pubblici serve a precisare lorgano amministrativo a mezzo del quale il Governo dello Stato d le direttive di cui allarticolo 20 dello Statuto e la designazione letterale della «Regione non pu intendersi che per il Presidente della Regione e gli Assessori da lui delegati che rappresentano statutariamente lo Stato; e in quanto le indicazioni delle lettere g), h) ed m) dellart. 3 del decreto, coerentemente ai termini degli artt. 16, 32 e 20 dello Statuto, riguardano opere pubbliche di prevalente interesse nazionale, e non autorizzazioni e concessioni, che non siano connesse alle opere pubbliche suddette; pertanto non accoglie il ricorso del Presidente della Regione.