Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 16 marzo
1950 - 18 ottobre 1950, n. 15
sul ricorso del Commissario dello Stato
contro la legge approvata dallAssemblea regionale l8 febbraio 1950, concernente:
« I provvedimenti in materia di riscossione delle poste dirette
Presidente: SCAVONETTI;
Relatore: ORTONA;
Estensore: CATINELLA; P.
M.: EULA.
Commissario Stato (Avv. St. CALENDA)
- Regione Siciliana (Avv.ti E.
(omissis)
Nella seduta dell8 febbraio 1950 lAssemblea regionale siciliana
approvava la legge avente per oggetto « Provvedimenti in materia di riscossione
di imposte dirette , nella quale si ripetevano, con alcune modificazioni, le
disposizioni della legge statale 15 dicembre 1949, numero 944. Allart.
Per le esattorie in delegazione governativa, lart. 5 disponeva che lAssessore per le finanze avrebbe determinato laggio caso per caso, entro il limite massimo del 10%, anche prescindendo dai risultati dei conteggi previsti dallart. 2.
Inoltre, lart, 7 riconosceva allAssessore per le finanze le attribuzioni in materia di quote inesigibili spettanti al Ministro ai sensi della legge statale.
Con ricorso depositato il 24 febbraio 1950, il Commissario dello Stato proponeva impugnazione avverso la legge predetta affermando che lAssemblea avesse, ecceduto i limiti della competenza legislativa attribuitale dallo Statuto; e che, non rientrando la riscossione delle imposte dirette tra le materie elencate negli artt. 14, 15 e 17, la relativa attivit amministrativa dovesse svolgersi, ai sensi dellart. 20, secondo la direttiva del Governo dello Stato.
Il ricorrente sosteneva, inoltre, che la competenza della Regione non potesse desumersi dallart. 36, riguardando detto articolo soltanto i tributi deliberati dalla Regione medesima, e che la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari fra Stato e Regione disposta con il D. L. 12 aprile 1948, n. 507, avesse lasciato immutato il carattere statale delle imposte temporaneamente attribuite alla Regione.
Aggiungeva, infine, che anche ad ammettere che la riscossione potesse considerarsi funzione trasferibile alla Regione, il trasferimento dovesse essere disposto con legge dello Stato, ai sensi della disposizione transitoria VIII della Costituzione.
I motivi, esposti nel ricorso venivano successivamente illustrati dallAvvocatura dello Stato con memoria del 27 febbraio 1950.
Alla pubblica udienza del 10 marzo 1950 i difensori dello Stato e della Regione insistevano nelle rispettive tesi.
Il Procuratore generale chiedeva laccoglimento del ricorso, rilevando lapplicabilit allordinamento regionale siciliano della prima parte dellart. 119 della Costituzione della Repubblica e del secondo comma della disposizione transitoria VIII.
RITENUTO IN DIRITTO
La legge impugnata si riferisce in particolare alla potest di riscossione dei tributi in quanto tende a regolarne lesercizio nellambito della Regione Siciliana. Tale potest di riscossione, a giudizio di questa Alta Corte, compete alla Regione, oltre che come necessaria conseguenza della potest deliberativa in materia di tributi riconosciuta alla Regione medesima, per la espressa disposizione dellart. 37 dello Statuto, nonch dellarticolo 2 del D. L. 12 aprile 1948, n. 507.
Infondata appare la eccezione relativa alla necessit dellemanazione di
una particolare legge dello Stato per il passaggio della funzione di
riscossione dei tributi che si vorrebbe desumere dal secondo comma della
disposizione transitoria VIII della Costituzione. LAlta Corte ritiene, come ha
gi altra volta deciso, che tale comma sia inapplicabile al sistema regionale
siciliano, gi funzionante, in base a specifiche disposizioni legislative, al
momento di entrata in vigore della Costituzione (cfr. decisione 5
agosto 1949 n. 2). Peraltro, lart. 2 del D. L. 12 aprile 1948, n.
Fra tali entrate rientrano indubbiamente le imposte dirette la cui riscossione affidata agli esattori, sia perch dette imposte sono state iscritte nel bilancio di previsione per lesercizio finanziario 1947-48 e nei successivi (art. 2 D. L, n. 507 citato), sia perch le medesime sono dovute alla Regione come tributi regionali a seguito del mutamento del soggetto attivo del rapporto di imposta verificatosi con lart. 1 della legge regionale 1 luglio 1947, n. 3.
Per tali considerazioni non pu in linea di principio negarsi la legittimit costituzionale della legge impugnata.
LAlta Corte, tuttavia, ritiene che anche per la potest di riscossione, in quanto connessa alla potest deliberativa tributaria, valga lo stesso principio, per questultima affermato, della immediata efficacia delle leggi dello Stato nel territorio della Regione Siciliana.
Deve pertanto ritenersi che la legge dello Stato 15 dicembre 1949 n. 944 abbia avuto piena validit in Sicilia fino allentrata in vigore della legge regionale, di cui ora si discute; epper, lart. 4, comma 4, ultimo inciso della legge medesima, in quanto ha preteso negare validit alle domande di rescissione dei contratti esattoriali gi presentate al Ministero delle finanze, conformemente ad una specifica disposizione della citata legge statale, costituzionalmente illegittimo.
Entro tali limiti il ricorso del Commissario dello Stato va accolto.
P.Q.M.
LAlta Corte per
Dichiara la legittimit costituzionale di tutte le altre disposizioni per
gli effetti del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, che disciplina
provvisoriamente i rapporti finanziari tra lo Stato e