Consulta OnLine - Pretura di S.Giorgio del Sannio, Sentenza 24 giugno 1950

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PRETURA S. GIORGIO DEL SANNIO, Sentenza 24 giugno 1950 – Longo Pretore – Mottola ed altri imputati.

 

(Omissis)  — Già in altra sentenza in un caso del genere questa Pretura negativamente ebbe a statuire sulla sussistenza o meno della responsabilità per il reato di che all’art. 650 a carico di appartenenti alla Setta dei pentecostali, i quali ne celebrino i riti in ispreto alla nota n. 885 del 26 marzo 1947 della Prefettura di Benevento in relazione alla circolare del Ministero dell’Interno, n. 600/158 del 9 aprile 1935.

Non diversamente va decisa la fattispecie, identica essendo, nel caso che ne occupa, la materialità dei fatti. Il Ministero dell’Interno, Direzione generale dei culti, faceva divieto agli appartenenti al culto pentecostale di celebrarne i riti, diramando ai competenti uffici inferiori la suddetta circolare, redatta in tali termini « il culto dei pentecostali non è ammesso nel Regno, perché si estrinseca e si concreta in pratiche religiose contrarie all’ordine sociale e nocive alla integrità fisica e psichica della razza ». Ed in ossequio a tale circolare con nota 885 del 26 marzo 1947 la Prefettura di Benevento dava istruzioni alla locale Tenenza dei carabinieri di uniformarsi nell’esercizio delle funzioni di ordine pubblico alle disposizioni del superiore Ministero.

Una prima questione si pone quindi all’indagine del giudicante, se cioè la circolare ministeriale e la nota prefettizia suddette possano essere in concreto considerate provvedimenti, la cui violazione integri il reato di cui all’art. 650 codice penale. Rileva il decidente che una qualunque manifestazione di volontà autoritativa, a meno che non trattisi di imperativi contenuti in leggi formali e sostanziali, deve ritenersi vincolante per i cittadini solo se specificamente ad essi diretta e dei medesimi portata a conoscenza, in modo che chi è tenuto alla sua osservanza ne abbia scienza ad ogni giuridico effetto e non possa a sua esimente addurre la ignoranza incolpevole della norma. Vale a dire che non per ogni comando o divieto è prevista quella praesumptio juris et iure di conoscenza omnium civium, che è un portato di quella particolare forma di pubblicazione che è propria delle leggi sostanziali e formali.

Indubbiamente però la citata circolare e conseguente nota prefettizia, dirette rispettivamente alla Prefettura e alla Tenenza dei carabinieri di Benevento, non hanno a loro destinatari cittadini, sono mal state notificate o in qualche modo portate a conoscenza dei pentecostali della provincia di Benevento, che ben quindi in ogni caso potrebbero a loro giustificazione addurre l’ignoranza di esse. Né, del resto, una forma qualsiasi di partecipazione di esse poteva nella specie essere eseguita, o, se eseguita, avrebbe potuto produrre effetti giuridici, in ordine ad eventuali responsabilità penali degli aderenti al culto pentecostale, per la ragione che le prefate circolare e nota, quand’anche avessero avuto per oggetto il richiamo alla stretta osservanza o alla interpretazione di una legge (nella specie non esistente), non avrebbero mai potuto avere forza vincolante nei confronti dei terzi estranei all’Amministrazione. Esse, infatti, in quanto atti amministrativi di natura interna avrebbero tutt’al più potuto vincolare i soli uffici inferiori, e nei limiti in cui gli stessi sono tenuti all’osservanza delle istruzioni dell’ ufficio superiore. La ministeriale n. 600/158 del 9 aprile 1935 e la prefettizia n. 885 del 26 marzo 1947 avrebbero potuto produrre effetti giuridici nei confronti dei giudicabili solo se avessero dato luogo a volta a volta a provvedimenti concreti contenenti ordini rivolti ad essi destinatari (e quindi portati a loro conoscenza nei modi voluti dalla legge), e sempre che alla legalità formale dei detti provvedimenti avesse fatto riscontro la legalità sostanziale di essi; fosse stata cioè la loro emanazione giustificata da esigenze di giustizia, ordine e sicurezza pubblica, od igiene, come richiesto dall’art. 650.

Discusso e deciso come innanzi se le più volte citate circolare e nota, in quanto atti amministrativi di natura interna, contenenti in via generale ed astratta regole di condotta dirette rispettivamente ad autorità subordinate e diverse in relazione alle loro attività funzionali, possano o meno nella specie costituire in concreto i provvedimenti, la cui inosservanza costituisca reato ai sensi dell’art. 650, val la pena di precisare che se anche avessero dato luogo a concreti provvedimenti aventi a destinatari gli attuali giudicabili, nondimeno la violazione di essi non avrebbe costituito illecito penale, perché alla stregua della legislazione vigente i provvedimenti sarebbero risultati illegittimi. Invero una qualsiasi norma limitante la libertà di culto costituirebbe illegale ed inesatta restrizione dell’amplissimo contenuto dell’art. 19 della nuova Costituzione, così formulato: « Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume». Norma questa già completa e perfetta in tutti i suoi elementi, come tale precettiva e non solamente programmatica, nei cui confronti un intervento ulteriore del legislatore si appalesa non necessario, anche se ai soli fini di successiva integrazione e specificazione.

può sorgere dubbio sulla natura della norma dl cui al citato articolo, perché, se è vero che la nuova Costituzione, come ogni carta costituzionale, contiene la enunciazione di principi generali ed astratti aventi a destinatario il futuro legislatore, che la emanazione di successive norme renderà il principio programmatico idoneo in concreto alla sua applicazione, non è meno vero che la Costituzione italiana contiene norme aventi in forza immediatamente cogente per tutti i destinatari e non solamente per il legislatore nella sua futura funzione normativa. Tale appunto la natura della norma contenuta nell’art. 19 della Costituzione che garantisce a tutti i cittadini la libertà di culto e dell’esercizio dei relativi riti, purché non contrari al buon costume. Potrebbe ritenersi necessario un intervento del legislatore mirante esplicitamente all’abrogazione di tutte le già esistenti disposizioni escludenti o limitatrici della libertà di culto, ormai garantita dalla nuova Costituzione, ma una tale espressa abrogazione sarebbe superflua, perché, delineatasi la incompatibilità tra l’art. 19 della Costituzione e ogni contraria norma o disposizione preesistente, ne consegue implicitamente l’abrogazione di tali contrastanti precetti in forza dell’art. 15 delle preleggi codice civile vigente.

Tanto premesso, poiché l’art. 19 citato sancisce il divieto dell’esercizio dl riti religiosi solo quando essi siano contrari al buon costume, potrebbe discutersi della legittimità o meno delle sopracitate circolare e nota e del loro attuale vigore, sempre quando esse esplicitamente vietassero l’esercizio dei riti del culto pentecostale in considerazione della contrarietà di essi al buon costume, salva in concreto l’indagine della sussistenza di un tale contrasto.

Ora il giudicante rileva che detta circolare, sopra riportata nella sua testuale formula, non fa riferimento alcuno al buon costume, ma solo ai concetti di ordine sociale ed integrità fisica e psichica della razza; può darsi a questi due ultimi concetti un’interpretazione aberrante, comprensiva, in forza di una latissima non consentita accezione, anche del concetto del buon costume, questo essendo quella parte della pubblica moralità che si attiene ai rapporti carnali, giuridicamente espressa come complesso di limiti a garanzia della inviolabilità del sentimento del pudore e dell’onore sessuale, dell’inviolabilità della persona fisica contro attentati sessuali. Concetti questi invero quanto mai variabili, come storia ed etnografia insegnano, nelle diverse epoche e presso i vari popoli, e che secondo la vigente legislazione statuale, a tutela dei beni giuridici in essi compresi, giustificano la configurazione di due categorie di delitti, quelli contro la libertà sessuale e quelli contro il pudore e l’onore sessuale contemplati rispettivamente nel capi 1° e 2° del titolo IX codice penale.

può dirsi che gli aderenti al culto pentecostale, nella pratica religiosa e nell’esercizio dei riti proprii di esso, ledano alcuno dei beni giuridici sopradistinti o che programmaticamente le riunioni dei fedeli mirino alla violazione di una qualsiasi delle norme comprese nei capi del titolo IX codice penale, tal da giustificare e richiedere in linea preventiva e generale provvedimenti autoritativi, intesi a vietare ogni riunione dei pentecostali per la celebrazione delle pratiche del culto. Detta Setta, infatti, se pur non conta molti proseliti (il movimento religioso si iniziò nell’autunno del 1900 in una scuola biblica di Topeka, Kansas), trova radici in quasi tutti i popoli civili, specie anglo-sassoni, ove svolge liberamente pubblico esercizio dei suoi riti senza alcun motivo di allarme sociale. I principii dommatici sono comuni al protestantesimo, di cui il pentecostalesimo rappresenta una derivazione: negazione della chiesa come istituzione divina, ammissione del sacramento del battesimo solo per gli adulti, denegandogli però il potere dl conferire la grazia, negazione dei sacramenti della confessione e della eucarestia, ammissione del concepimento verginale, ma negazione della verginità della Madonna anche dopo il parto, nessuna credenza nel purgatorio, ecc. La nota caratteristica della loro dottrina, che li differenzia dal protestantesimo è il credere nel frequente rinnovarsi su di essi del miracolo del battesimo dello Spirito Santo, che come agli incolti Apostoli, riuniti al Tempio nel giorno delle Pentecoste, rese possibile elevare glorie al Signore nelle più diverse lingue, rendendoli comprensibili alle varie genti convenute per la festa a Gerusalemme, parimenti, scendendo ancora sempre sui fedeli volta a volta raccolti in preghiera, rende loro possibile glorificare Iddio negli idiomi diversi, reiterandosi così il miracolo delle lingue. Qualche sacerdote che, per ragione del suo ministero, ha avuto modo di frequentarli nella Provincia di Benevento ha accennato che i fedeli nel momento che ritengono su di essi disceso lo Spirito Santo, oltre a farsi prendere da un tremito per tutte le membra, il che ha dato loro anche l’appellativo di «tremolanti», sì abbandonano a grida incomposte, a bruschi atteggiamenti del corpo, alla pronuncia di parole incomprensibili: ora, anche ammesso de tali escandescenze o fanatiche esuberanze collettive (non ignote del resto neanche ai più grandi movimenti religiosi) possano in taluni casi a lungo andare giungere fino a turbare e scuotere il sistema nervoso dei meno sani, sarebbe assurdo ritenere che in dette riunioni rimanga offeso il buon costume, inteso nell’unica accezione del vero significato della parola, tal da richiedere la emanazione di provvedimenti in linea preventiva e generale.

La dottrina pentecostale, i principii del detto culto, i testi cui esso si riporta, comuni alle altre religioni aventi origine nell’unica grande tradizione cristiana, anche se diversamente interpretati, non può dirsi in conclusione siano programmaticamente contrari al buon costume. Uomini e donne in generale durante la celebrazione dei riti sono sempre rigorosamente divisi, nonché seduti su panche e certe manifestazioni di super eccitamento nervoso a carattere non erotico, quali grida, tremiti, autopercosse, ecc., potrebbero, a voler essere eccessivamente preoccupati, tutt’al più incidere sulla integrità fisica e psichica dei meno temprati, ma non certo può dirsi offendano la morale pubblica e il buon costume.

Voler quindi, proibire ai pentecostali il diritto di riunione al fine 31 tutelare una male intesa integrità e sanità della stirpe, significherebbe voler dare erronea interpretazione della volontà del legislatore, che nella chiara ed univoca dizione dell’art. 19 della Costituzione mal si presta a versioni contrastanti.

è da dimenticare che eventuali eccessi o deviazioni di fanatici, da non escludere nei momenti in cui, come detto, i fedeli ritengono su di loro disceso lo Spirito Santo a rinnovare il miracolo delle lingue, potranno in ogni caso sempre essere penalmente perseguiti quando in concreto la legge penale venga violata.

Ciò, premesso, il Pretore ritiene dover prosciogliere gli attuali giudicabili dall’imputazione loro ascritta sotto il capo A), perché i fatti loro addebitati alla stregua della legislazione vigente non costituiscono reato.

L’esatta interpretazione dell’art. 19 citato nuovamente soccorre nel decidere se nella fattispecie i prevenuti siansi resi responsabili del reato di cui all’art. 18 T.U. legge P. S., 18 giugno 1931, n. 773. Quest’ultimo articolo, incompatibile nelle sue note limitazioni coll’art. 17 della Costituzione che garantisce il diritto di riunione, trovasi in rapporto di ancora più profonda antitesi col detto articolo 19 della Costituzione. Infatti le residue limitazioni dell’art. 17 nell’ipotesi delle riunioni in luogo pubblico, per le quali è previsto, oltre l’obbligo del preavviso, anche la possibilità dei divieto per comprovati motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, non sussistono quando scopo della riunione è l’esercizio «in privato o in pubblico» di culti, i quali non siano contrari al buon costume. Vale a dire che a tutti i cittadini è garantita la libertà di riunione in luogo pubblico, oltre che in privato, se scopo della riunione sia l’esercizio di un culto non contrario al buon costume. Premesso innanzi che la norma contenuta nell’art. 19 è perfetta e completa e non solo programmatica, ritenuto non contrario al buon costume il culto pentecostale, ne discende che il fatto ascritto ai giudicabili sotto il capo B) della rubrica non costituisce reato, perché la norma dell’art. 18 T.U. leggi di P. S. deve ritenersi tacitamente abrogata,  ai sensi dell’art. 15 delle preleggi per incompatibilità coll’art. 19 della Costituzione nella parte che disciplina la libertà di pubbliche riunioni per scopi di culto, i cui riti non siano contrari al buon costume.