Ordinanza letta all'udienza del 25 marzo 2025, allegata alla sent. n. 99 del 2025
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 (Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio), convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 2023, n. 169, promosso dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 18 giugno 2024, iscritta al n. 153 del registro ordinanze del 2024.
Rilevato che, con atto depositato il 24 settembre 2024, sono intervenuti ad adiuvandum A. D. e altri, al fine di chiedere l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Roma;
che, in particolare, gli intervenienti hanno riferito di aver agito in giudizio, con autonomi ricorsi, nei confronti di Italia Trasporto Aereo (ITA) spa, invocando sostanzialmente la medesima tutela richiesta dai ricorrenti nel giudizio a quo, e di avere quindi proposto appello incidentale, eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 131 del 2023, nel giudizio di appello promosso da ITA avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva accertato la sussistenza di un trasferimento di ramo d'azienda da Alitalia - Società Aerea Italiana spa in amministrazione straordinaria a ITA e il diritto di essi intervenienti di essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze della cessionaria: donde il loro interesse all'esito dell'odierno giudizio di costituzionalità ;
che, con atto depositato il 23 settembre 2024 e illustrato da memoria, è intervenuta ad opponendum Alitalia - Società Aerea Italiana spa in amministrazione straordinaria, affermando di essere parimenti interessata all'esito del giudizio e chiedendo di dichiarare inammissibili o, comunque, non fondate le questioni di legittimità costituzionale.
Considerato che i soggetti che non sono parti del giudizio a quo, in base all'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto nel giudizio a quo (da ultimo, ordinanza dibattimentale letta all'udienza del 29 gennaio 2025, allegata alla sentenza n. 19 del 2025);
che, per configurare un interesse così caratterizzato, non è sufficiente il mero fatto che la posizione dei terzi sia regolata dalla stessa disposizione sospettata di illegittimità costituzionale (tra le ultime, sentenza n. 181 del 2024, punto 2.2. del Considerato in diritto);
che i lavoratori, nel caso di specie, sono titolari di una posizione regolata, al pari delle altre, dalla disposizione censurata e non possono vantare alcun interesse qualificato, nel senso che la costante giurisprudenza di questa Corte ha delineato al fine di salvaguardare il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità ;
che le medesime ragioni inducono a dichiarare inammissibile anche l'intervento di Alitalia - Società aerea italiana spa in amministrazione straordinaria;
che non intercorre alcun nesso tra la posizione soggettiva dell'interveniente e l'oggetto del giudizio a quo, che dev'essere individuato alla luce delle domande e delle eccezioni introdotte dalle parti;
che nessuna domanda è stata proposta nei confronti dell'amministrazione straordinaria e tale circostanza priva di rilievo decisivo i profili dedotti a supporto dell'interesse qualificato, profili che riguardano, essenzialmente, la conformità della cessione del lotto Aviation alla decisione della Commissione europea, rivolta anche alla procedura;
che la stessa interveniente prospetta in termini meramente potenziali gli effetti nella sua sfera giuridica dell'incidente di legittimità costituzionale, ricollegandoli alla futura decisione del Tribunale;
che alla società non si può dunque riconoscere una posizione giuridica che l'esito del giudizio incidentale sia idoneo a pregiudicare in modo immediato e irrimediabile (sentenza n. 181 del 2024, punto 2.2. del Considerato in diritto, già richiamata e, tra le altre, ex multis, ordinanza dibattimentale letta all'udienza del 5 giugno 2024, allegata alla sentenza n. 144 del 2024);
che, in definitiva, gli interventi spiegati da A. D. e altri e da Alitalia - Società Aerea Italiana spa in amministrazione straordinaria devono essere dichiarati inammissibili.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi spiegati da A. D. e altri e da Alitalia - Società Aerea Italiana spa in amministrazione straordinaria.
F.to: Giovanni Amoroso, Presidente
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