ORDINANZA N. 92
ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente: Giovanni AMOROSO;
Giudici: Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli da 1 a 7 della legge della Regione Puglia 28 marzo 2024, n. 14 (Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 31 maggio 2024, depositato in cancelleria il successivo 4 giugno, iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell’anno 2024.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;
udita nella camera di consiglio del 5 maggio 2025 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;
deliberato nella camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Ritenuto che, con ricorso iscritto al n. 20 del registro ricorsi 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli articoli da 1 a 7 della legge della Regione Puglia 28 marzo 2024, n. 14 (Disposizioni per la gestione unitaria ed efficiente delle funzioni afferenti al Servizio idrico integrato), per violazione dell’art. 117, commi primo e secondo, lettere e), l) ed s), della Costituzione;
che la legge regionale in questione – nella sua versione originaria –, all’art. 1, al fine di «assicurare l’esercizio unitario ed efficiente delle funzioni comunali afferenti alla gestione del Servizio idrico integrato (SII) nell’ambito territoriale unico regionale», nonché di «creare le condizioni» per l’individuazione, da parte dell’autorità idrica pugliese, della modalità di affidamento del SII ritenuta più opportuna tra quelle previste dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica) e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), incentiva i comuni pugliesi a costituire una società per azioni, denominata "Società veicolo”, «a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni ricadenti nel territorio regionale, da esercitare indipendentemente dalla partecipazione al capitale sociale» (art. 2), e dotata di un «Comitato di coordinamento e controllo» (artt. 5, 6 e 7);
che è altresì previsto che la Regione Puglia, accanto a uno stanziamento di somme in favore di detta società (art. 3), proceda al «trasferimento graduale a titolo gratuito, nella misura massima del 20 per cento, delle azioni di Acquedotto Pugliese s.p.a.» nei confronti dei comuni aderenti alla società suddetta, che si impegnano a trasferirle a quest’ultima entro trenta giorni dall’acquisizione «pena la decadenza dall’incentivo» (art. 4, comma 2);
che, ad avviso del ricorrente, il legislatore regionale, così disponendo, avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell’ambiente – oltre a quella dell’ordinamento civile – alle quali la costante giurisprudenza costituzionale riconduce la disciplina concernente l’affidamento del SII, delineando una modalità di affidamento differente da quella prevista dal legislatore statale;
che l’impugnata normativa regionale sarebbe, in particolare, incompatibile con le disposizioni statali disciplinanti la gestione del servizio idrico integrato in Puglia, ossia gli artt. 2, comma 1, e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141 , recante «Trasformazione dell’Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, da ultimo, l’art. 16-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 2021, n. 233, che ha prorogato l’affidamento del servizio ad Acquedotto Pugliese spa fino al 31 dicembre 2025;
che la medesima sarebbe altresì incompatibile con l’art. 149-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006 – recante l’individuazione dei presupposti necessari per l’affidamento diretto del SII – nonché con il modello di in house providing, definito dagli artt. 2, comma 1, lettera o), 4, comma 1, 15 e 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), e dagli artt. «12, paragrafi 1, 2, 3, e 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE; 12 e 17, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 23/2014/UE»;
che la Regione Puglia si è costituita in giudizio, deducendo l’inammissibilità e, in subordine, la non fondatezza del ricorso;
che, in data 15 luglio 2024, l’Associazione per la difesa dei consumatori degli utenti e dei cittadini (ASSO-CONSUM), sede regionale per la Puglia, ha depositato, in veste di amicus curiae, un’opinione scritta di segno adesivo al ricorso, ammessa con decreto presidenziale del 17 ottobre 2024;
che, dopo il deposito delle memorie scritte, il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 25 novembre 2024, ha depositato istanza di rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire alle parti di addivenire ad una soluzione bonaria della questione;
che a tale istanza ha aderito la Regione Puglia con atto depositato in pari data;
che, in data 20 marzo 2025, il ricorrente – dando atto che nelle more del giudizio è intervenuta la legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)», il cui art. 241 ha apportato modifiche in linea con il quadro normativo statale di riferimento, frattanto novellato dall’art. 3, comma 2-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 (Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico), convertito, con modificazioni, nella legge 13 dicembre 2024, n. 191 – ha depositato atto di rinuncia al ricorso, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 13 marzo 2025;
che, in data 11 aprile 2025, su conforme deliberazione della Giunta regionale del 7 aprile 2025, n. 406, la Regione Puglia ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia;
che, in seguito all’accettazione della rinuncia del ricorrente, con decreto presidenziale del 14 aprile 2025, è stata fissata la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 5 maggio 2025.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe;
che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Puglia;
che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (da ultimo, ordinanza n. 29 del 2025).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l’1 luglio 2025