Ordinanza n. 61 del 2025

ORDINANZA N. 61

ANNO 2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Giovanni AMOROSO;

Giudici: Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nell’ordinanza n. 21 del 20 febbraio 2025.

Uditi nella camera di consiglio del 7 aprile 2025 i Giudici relatori Luca Antonini e Giovanni Pitruzzella;

deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2025.

Considerato che nell’ordinanza n. 21 del 2025, al primo capoverso del punto 2 del Considerato in diritto, è scritto: «[q]uesta Corte deve pronunciarsi, tra le altre, sulla questione, formulata dal TAR Lazio, se l’art. 1, comma 115, della legge n. 197 del 2022, sia costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui sottopone a un contributo di solidarietà temporaneo per l’anno 2022 anche soggetti ulteriori rispetto a quelli presi in considerazione dal regolamento (UE) 2022/1854, ossia le imprese e le stabili organizzazioni dell’Unione che “svolgono, in sostanza, la parte prevalente dell’attività nei settori della estrazione e della raffineria”»;

che l’art. 1, comma 115, della legge n. 197 del 2022 ha istituito un contributo di solidarietà temporaneo «per l’anno 2023» (gravante sugli extraprofitti congiunturali relativi all’anno 2022);

che, al punto 9 del Considerato in diritto, è scritto che l’Avvocatura generale dello Stato, «nel rispondere in udienza ad appositi quesiti formulati da questa Corte, ha riferito che i proventi raccolti dallo Stato italiano con la misura in questione ammontano ad una cifra che oscilla tra 3.745.000,00 circa e 3.870.000,00 euro circa, mentre, ove la platea soggettiva fosse coincisa con quella individuata dal regolamento, nelle finanze pubbliche sarebbe confluita una somma stimata tra 1.701.000,00 circa e 1.912.000,00 euro circa»;

che nel documento depositato dal Presidente del Consiglio dei ministri all’udienza del 28 gennaio 2025, letto nella medesima udienza dall’Avvocatura generale dello Stato, è invece riportato che: a) «[i] proventi relativi al contributo di solidarietà previsto dall’art. 1, commi da 115 a 119, ammontano complessivamente [a] una cifra stimabile tra 3.745.760.579 […] euro […] e 3.870.512.410,22 euro»; b) per quanto riguarda i proventi che sarebbero stati percepiti se la platea soggettiva fosse coincisa con quella individuata dal regolamento (UE) 2022/1854, «è stato stimato il contributo in euro 1.701.971.599,16», mentre «[s]econdo il MEF il contributo […] sarebbe stato pari a circa 1.912 milioni di euro».

Ravvisata la necessità di correggere i sopra indicati errori materiali.

Visto l’art. 36 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nell’ordinanza n. 21 del 2025 siano corretti i seguenti errori materiali:

1) al primo capoverso del punto 2 del Considerato in diritto le parole «per l’anno 2022» siano sostituite con le parole «per l’anno 2023»;

2) al punto 9 del Considerato in diritto le parole «ammontano ad una cifra che oscilla tra 3.745.000,00 circa e 3.870.000,00 euro circa» siano sostituite dalle parole «ammontano ad una cifra che oscilla tra 3.745.760.579,00 e 3.870.512.410,22 euro»;

3) al medesimo punto 9 del Considerato in diritto le parole «una somma stimata tra 1.701.000,00 circa e 1.912.000,00 euro circa» siano sostituite dalle parole «una somma stimata tra 1.701.971.599,16 e 1.912.000.000 euro circa».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Luca ANTONINI

Giovanni PITRUZZELLA, Redattori

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria