ORDINANZA N. 54
ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente: Giovanni AMOROSO;
Giudici: Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 2024, n. 56, promossi dalla Regione Toscana e dalla Regione autonoma Sardegna, con ricorsi notificati, rispettivamente, il 12 giugno e il 27 giugno 2024, depositati in cancelleria il 12 giugno 2024 e il 1° luglio 2024, iscritti ai numeri 23 e 24 del registro ricorsi 2024 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 30 e 31, prima serie speciale, dell’anno 2024.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udita nell’udienza pubblica del 26 marzo 2025 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;
uditi gli avvocati Marcello Cecchetti per la Regione Toscana, Sonia Sau per la Regione autonoma della Sardegna e l’avvocato dello Stato Giancarlo Caselli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto nella camera di consiglio del 27 marzo 2025 che le questioni promosse con i ricorsi indicati in epigrafe (iscritti, rispettivamente, ai numeri 23 e 24 reg. ric. 2024), per quanto emerso nell’udienza pubblica svoltasi in data 26 marzo 2025, necessitino di ulteriore istruttoria, ai sensi dell’art. 14 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, allo scopo di acquisire ulteriori e specifiche informazioni opportune ai fini della decisione.
Considerato che appare necessario richiedere alla Ragioneria generale dello Stato di riferire relativamente ai punti di seguito indicati, concernenti il trasferimento del finanziamento dei progetti relativi al programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» – disposto dall’impugnato art. 1, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 2024, n. 56 – dai fondi di cui all’art. 1, comma 2, lettera e), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni, nella legge 1° luglio 2021, n. 101, ai fondi di cui all’art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)».
In particolare, si chiede:
di acquisire, limitatamente agli interventi denominati «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», gli esiti del «monitoraggio degli interventi», relativamente agli «obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari», secondo quanto previsto dal d.l. n. 59 del 2021, come convertito, e in particolare dall’art. 1, comma 13, punti 7 e seguenti;
di trasmettere la relazione sulla ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi, prevista dal medesimo art. 1, comma 13, punto 7-quinquies;
di rendere noto se gli interventi denominati "Verso un ospedale sicuro e sostenibile” fossero stati già finanziati con risorse ex art. 20 della legge n. 67 del 1988, prima dell’introduzione del Piano nazionale complementare di cui al d.l. n. 59 del 2021.
Inoltre, si chiede di comunicare:
se sono attualmente disponibili, a favore della Regione Toscana e della Regione autonoma Sardegna, risorse sul fondo di cui all’art. 20 della legge n. 67 del 1988, non impegnate con Accordi di programma (d’ora in avanti: ADP);
se tali risorse sono idonee a coprire integralmente le obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte dalle suddette Regioni in relazione al programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», risorse che – secondo quanto prospettato negli atti di causa – ammonterebbero, rispettivamente, a euro 82.424.318,69 per la Regione Toscana e a euro 47.466.811,13 per la Regione autonoma Sardegna;
f) in caso positivo, se tali risorse sono state, o meno, già assegnate e/o trasferite alle predette Regioni;
g) a quali condizioni, sul piano procedurale, la Ragioneria generale dello Stato eroga i fondi ex art. 20 della legge n. 67 del 1988 alle regioni che, alla data di entrata in vigore della disciplina impugnata, abbiano già assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti in relazione al programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile»:
g1) ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988, che rende necessari: l’ADP fra il Ministero della salute e la regione interessata; il parere del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici; l’intesa sull’ADP in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; la sottoscrizione dell’ADP fra il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e la singola regione interessata; l’adozione da parte del Ministero della salute dei decreti di ammissione al finanziamento degli interventi; l’erogazione del finanziamento per stato avanzamento lavori da parte del MEF;
g2) o, viceversa, alle condizioni indicate dal d.l. n. 59 del 2021, come convertito;
h) a quali condizioni, sul piano sostanziale, la Ragioneria generale dello Stato eroga tali fondi alle regioni che, alla data di entrata in vigore della disciplina impugnata, abbiano già assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti in relazione al programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile»:
h1) assicurando la copertura di tali impegni di spesa sino al 95 per cento, come disposto dall’art. 20, comma 1, della legge n. 67 del 1988;
h2) o, viceversa, con una copertura al 100 per cento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte dalle regioni nel rispetto delle tempistiche previste dall’ex Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Visti gli artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 14 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni altra decisione in ordine ai ricorsi indicati in epigrafe;
1) dispone che, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la Ragioneria generale dello Stato provveda a depositare nella cancelleria di questa Corte la relazione di cui in motivazione;
2) rinvia a nuovo ruolo la decisione in ordine ai ricorsi suddetti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 aprile 2025