Ordinanza n. 17 del 2025

ORDINANZA N. 17

ANNO 2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Giovanni AMOROSO;

Giudici: Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 450 e 451, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), promosso dalla Regione Siciliana con ricorso notificato il 27 febbraio 2024, depositato in cancelleria il successivo 28 febbraio, iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2024 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2024.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 il Giudice relatore Angelo Buscema;

deliberato nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.

Ritenuto che, con ricorso depositato in cancelleria il 28 febbraio 2024 e iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2024, il Presidente pro tempore della Regione Siciliana ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 450 e 451, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026);

che l’impugnato comma 450 prevede che: «[i]n attuazione dell’accordo sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Ministro dell’economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuto alle predette autonomie speciali un contributo di 105.581.278 euro per l’anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all’attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi, secondo gli importi previsti nella […] tabella» riportata graficamente nel testo della disposizione;

che il successivo comma 451 stabilisce che «[a]gli oneri derivanti dal comma 450 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

che, secondo la ricorrente, le predette disposizioni violerebbero l’art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e l’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) e successive modificazioni;

che le disposizioni impugnate violerebbero altresì: l’art. 119, primo e sesto comma, della Costituzione, con riguardo al principio di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni; l’art. 120, secondo comma, Cost., con riguardo ai principi dell’accordo in materia finanziaria e di leale collaborazione; l’art. 81, ultimo comma, con riguardo alla garanzia dell’equilibrio dei bilanci, nonché l’art. 3 Cost., con riguardo al principio di ragionevolezza;

che, con atto depositato il 6 aprile 2024, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilità o, comunque, la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Siciliana;

che, con deliberazione del 18 ottobre 2024, n. 331, adottata dalla Giunta regionale, è stato approvato l’accordo tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione Siciliana in materia di finanza pubblica;

che, in data 19 ottobre 2024, il predetto accordo è stato sottoscritto dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Presidente della Regione Siciliana;

che tale accordo, al punto 1, prevede che «[l]o Stato riconosce alla Regione siciliana per l’anno 2024 un contributo pari a euro 74.418.720 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all’attuazione della riforma fiscale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023. Conseguentemente la Regione si impegna entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo a ritirare il ricorso presentato innanzi la Corte costituzionale con riferimento ai commi 450 e 451 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 [...]»;

che il decreto-legge 19 ottobre 2024 n. 155 (Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 2024, n. 189, all’art. 9 stabilisce che «[a]lla Regione siciliana è riconosciuto un contributo pari a euro 74.418.720 per l’anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all’attuazione della riforma fiscale di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. L’attribuzione delle risorse di cui al primo periodo è subordinata all’effettiva sottoscrizione dell’Accordo in materia di finanza pubblica»;

che, sulla base di tali premesse, la Regione Siciliana, su conforme deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2024, n. 395, con atto depositato il successivo 20 dicembre 2024, ha rinunciato all’impugnativa dell’art. 1, commi 450 e 451, della legge n. 213 del 2023;

che, in pari data, è stato depositato atto di accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del 9 dicembre 2024, della rinuncia al ricorso in esame;

che, in seguito alla rinuncia della ricorrente, il Presidente di questa Corte, con decreto del 23 dicembre 2024, ha fissato la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 14 gennaio 2025.

Considerato che la Regione Siciliana ha rinunciato al ricorso, essendo venuto meno l’interesse a proseguire nel giudizio instaurato relativamente alla normativa impugnata;

che la rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex multis, ordinanza n. 159 del 2024).

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2025