Ordinanza dibattimentale del 10 aprile 2024 (sent. n. 111_ 2024)

Ordinanza letta all'udienza del 10 aprile 2024, allegata alla sent. n. 111 del 2024

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, promosso dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma con ordinanza del 27 giugno 2023, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2023.

Ritenuto che nel giudizio a quo ENI spa ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle entrate avverso il silenzio-rifiuto maturato con riferimento alla richiesta di rimborso dell'importo versato a titolo di contributo straordinario ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito;

rilevato che nel giudizio è intervenuta, con atto depositato il 28 novembre 2023, Assorisorse - Risorse Naturali ed Energie Sostenibili;

che, a sostegno della propria legittimazione, l'interveniente: a) si qualifica «[a]ssociazione di Confindustria [...] costituita da circa 100 aziende impegnate a valorizzare le risorse naturali»; b) evidenzia che la società ENI spa è sua «socia effettiva»; c) afferma di avere, dunque, un «dovere statutario di rappresentanza e assistenza nei confronti degli associati» che la impegnerebbe «a intervenire nel presente giudizio»;

che l'art. 2 del proprio statuto, infatti, nello stabilire gli scopi dell'Associazione, prevede, fra l'altro, che l'ente fornisce «l'assistenza tecnica, economica e giuridica agli Associati nella definizione e attuazione delle loro attività» e il successivo art. 5 prevede che l'Associazione tutela «gli interessi comuni degli Associati, assumendone la rappresentanza nei rapporti con le competenti Autorità»;

che, secondo l'interveniente, poiché l'art. 37 del d.l. n. 21 del 2022, come convertito, «colpisce un circoscritto settore di attività economica» e poiché in quel settore l'Associazione «svolge un importante ruolo di rappresentanza a tutela degli interessi degli [operatori economici] che ivi operano», la stessa sarebbe portatrice di un «interesse istituzionalizzato della categoria» che la legittimerebbe ad intervenire nel presente giudizio.

Considerato che questa Corte ha più volte precisato che, riguardo ai soggetti rappresentativi di interessi collettivi o di categoria, qual è l'interveniente, è inammissibile l'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale qualora essi vantino, rispetto al suo oggetto, un interesse solo indiretto, connesso in via generale agli scopi statutari di tutela economica e professionale degli iscritti (ordinanza n. 202 del 2020);

che questa Corte ha inoltre evidenziato nell'ordinanza n. 37 del 2020 che ciò vale a maggior ragione oggi, alla luce del vigente art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di legittimità costituzionale di presentare a questa Corte un'opinione scritta in qualità di amicus curiae;

che quello della Associazione interveniente, rispetto all'oggetto del giudizio incidentale di legittimità costituzionale relativo alla sussistenza di un diritto al rimborso del contributo straordinario versato dalla società ENI spa, è un interesse solo indiretto, connesso in via generale agli scopi statutari di tutela tecnica, economica e giuridica dei propri associati;

che la stessa, quindi, non è titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che ne legittimi l'intervento, atteso che essa non vanta una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale, bensì un mero, indiretto e più generale, interesse connesso agli scopi statutari di tutela degli interessi dei propri iscritti;

che, pertanto, l'intervento di Assorisorse - Risorse Naturali ed Energie Sostenibili non è ammissibile.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non ammissibile l'intervento spiegato in giudizio da Assorisorse - Risorse Naturali ed Energie Sostenibili.

F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente