Ordinanza n. 199 del 2024

ORDINANZA N. 199

ANNO 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici: Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, nel procedimento vertente tra Regione Campania, Federazione lavoratori della conoscenza (FLC) - CGIL Campania e Federazione UIL Scuola-Rua, contro Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri dell’istruzione e del merito, dell’economia e delle finanze e Regione Lombardia, con ordinanza del 30 ottobre 2023, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2023.

Visti l’atto di costituzione della Regione Campania, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024 il Giudice relatore Luca Antonini;

deliberato nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024.


Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, con ordinanza del 30 ottobre 2023 (reg. ord. n. 157 del 2023), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione;

che, per quanto riferisce l’ordinanza, nel giudizio a quo la Regione Campania ha impugnato il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 giugno 2023, n. 127, che, in attuazione delle suddette disposizioni, ha stabilito i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché la sua distribuzione tra le regioni per gli anni scolastici dal 2024/2025 al 2026/2027;

che, in particolare, il TAR rimettente, disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalla difesa delle amministrazioni statali, deve valutare la domanda cautelare di sospensione della efficacia del provvedimento impugnato e, contestualmente, vagliare la questione di legittimità costituzionale delle norme presupposte, sollevata dalla Regione ricorrente a sostegno della illegittimità, in via derivata, del citato decreto;

che l’ordinanza di rimessione ritiene evidente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale ai fini della decisione, poiché, ove questa fosse accolta, il decreto impugnato «perderebbe il suo fondamento legislativo autorizzante», risultando illegittimo, con la conseguenza che il ricorso andrebbe accolto;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione sollevata, la stessa osserva che il censurato art. 19, comma 5-quater, integrerebbe una norma di dettaglio, «autorizza[ndo] un decreto interministeriale a fissare criteri direttivi per la definizione del contingente organico» del richiamato personale dirigenziale e direttivo e la sua distribuzione tra le regioni; sarebbe in tal modo violato l’art. 117, terzo comma, Cost., che riserva alla legislazione dello Stato la sola determinazione dei principi fondamentali nella materia «istruzione», nell’ambito della quale rientrerebbe «certamente la funzione organizzativa»;

che la «griglia di criteri» dettati dal legislatore statale vincolerebbe le regioni «entro margini assai limitati», vanificando la previsione, contenuta nella stessa disposizione, secondo cui queste «provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica»;

che, sebbene i censurati commi 5-quater e 5-quinquies non enuncino alcun criterio ai fini del dimensionamento della rete scolastica, affidandone la definizione a un decreto ministeriale, il contrasto con il parametro costituzionale evocato discenderebbe «dal congiunto operare» delle citate previsioni autorizzanti «e della pedissequa fonte secondaria»;

che anche il censurato comma 5-quinquies avrebbe carattere di dettaglio, «fissa[ndo] addirittura un coefficiente numerico» per l’individuazione del numero dei dirigenti scolastici, nel caso di mancato raggiungimento di accordo in sede di Conferenza unificata, «elidendo in toto ogni spazio di concorrente intervento del legislatore regionale», sostanzialmente esautorato;

che, in conclusione, sarebbe lesa la potestà legislativa delle regioni alle stesse spettante nella disciplina dell’attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio;

che la stessa ordinanza di rimessione ha altresì accolto la domanda cautelare «sospendendo, nei limiti dell’interesse regionale della ricorrente […] e fino al deposito della sentenza della Corte Costituzionale […]», il provvedimento impugnato;

che la Regione Campania si è costituita in giudizio limitandosi a chiedere l’accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, intervenuto in giudizio, ha eccepito anzitutto la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del censurato comma 5-sexies, della quale l’ordinanza avrebbe del tutto omesso di argomentare la rilevanza e la non manifesta infondatezza;

che tutte le censure sarebbero in ogni caso «inammissibili o, comunque, manifestamente infondate», considerato che, «in ordine alle medesime», questa Corte si sarebbe già pronunciata con la sentenza n. 223 del 2023, «ritenendole prive di pregio»;

che, in particolare, le disposizioni censurate rientrerebbero nei titoli di competenza legislativa esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettere g) e n), Cost. – «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» e «norme generali sull’istruzione» –, facendo ciò venire meno «tutte le censure articolate dal TAR Campania in ordine al loro lamentato carattere “di dettaglio”».

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta (reg. ord. n. 157 del 2023), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito;

che, secondo il giudice rimettente, le disposizioni censurate violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., incidendo con un intervento di dettaglio nella materia di competenza legislativa concorrente «istruzione», alla quale questa Corte avrebbe ricondotto le norme sul dimensionamento scolastico;

che l’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del richiamato comma 5-sexies, spiegata dall’Avvocatura generale dello Stato sull’assunto dell’assoluta carenza di motivazione al riguardo, non è fondata, emergendo dall’ordinanza di rimessione, in maniera sintetica, ma chiara, che il provvedimento oggetto del giudizio a quo costituirebbe attuazione anche di tale disposizione, pertanto rilevante ai fini della decisione, e che la stessa presenterebbe un carattere di dettaglio identico a quello dei commi 5-quater e 5-quinquies, a essa strettamente connessi, perciò lesivo dell’art. 117, terzo comma, Cost.;

che, con la sentenza n. 223 del 2023, depositata il 22 dicembre 2023 e, quindi, sopravvenuta all’ordinanza di rimessione in scrutinio, questa Corte ha già deciso questioni del tutto analoghe a quella ora in esame, promosse dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia con ricorsi aventi a oggetto l’art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), disposizione che ha inserito i commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies nell’art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito;

che, nell’identificare l’ambito materiale cui ricondurre le previsioni impugnate, tale sentenza ha riconosciuto che esse «interferiscono con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione, sotto il profilo del dimensionamento scolastico, costantemente inquadrato in tale ambito materiale dalla giurisprudenza di questa Corte»;

che, infatti, in base alla disciplina in esame è definito il contingente organico dei dirigenti scolastici e del personale direttivo e, nei limiti di questo, le regioni provvedono a organizzare la propria rete scolastica;

che la stessa sentenza ha ritenuto, peraltro, che, nonostante tale interferenza, «le disposizioni in esame si fondano però, in via prevalente, su diversi titoli della competenza esclusiva statale»;

che, in particolare, esse afferiscono in primo luogo alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», di cui alla lettera g) del secondo comma dell’art. 117 Cost., in quanto, sia sotto il profilo della determinazione del contingente, sia sotto quello della scelta del superamento dell’istituto giuridico della reggenza, «sono relative a personale inserito nel pubblico impiego statale»; in secondo luogo, le stesse rientrano nella potestà legislativa esclusiva statale nella materia «norme generali sull’istruzione», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera n), Cost., avendo l’obiettivo di realizzare una revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici e perché mirano «a ridefinire un aspetto di fondo dell’autonomia funzionale […] che caratterizza le istituzioni scolastiche, essendo rivolte a istituire un necessario binomio tra l’autonomia e la titolarità effettiva di un dirigente, sicché non si dà più la prima in assenza di tale figura»;

che, pertanto, questa Corte ha dichiarato non fondate le questioni promosse in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., rilevando che «[u]na volta riconosciuto che le norme impugnate sono state adottate nell’esercizio dei ricordati titoli di competenza legislativa esclusiva statale, non può lamentarsene il carattere di dettaglio»;

che, rispetto alla citata sentenza n. 223 del 2023, l’ordinanza di rimessione in scrutinio non apporta argomenti nuovi, o tali da indurre a una diversa conclusione;

che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata (ex plurimis, ordinanze n. 97 e n. 78 del 2024, n. 214 del 2023 e n. 220 del 2022).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sollevata, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione quarta, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 ottobre 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2024