ORDINANZA N. 158
ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta da:
Presidente: Augusto Antonio BARBERA
Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettere a) e g), della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale [15] novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato e depositato in cancelleria il 18 ottobre 2022, iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2022.
Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;
udita nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;
deliberato nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 18 ottobre 2022 e iscritto al reg. ric. n. 80 del 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettere a) e g), della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale [15] novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)»;
che, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, l’art. 6, comma 1, lettera a), si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale nella materia «governo del territorio», espresso dall’art. 9-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», poiché, nella misura in cui consente l’applicabilità delle norme della legge reg. Puglia n. 20 del 2022 agli immobili oggetto di sanatoria, «avrebbe dovuto necessariamente precisare il termine entro il quale deve essere stato rilasciato il titolo in sanatoria»;
che l’omessa previsione di tale indicazione comporterebbe la violazione del principio fondamentale individuato dalla norma interposta, che recherebbe, «con ogni evidenza, una puntuale disciplina in tema di stato legittimo degli immobili»;
che, perciò, la norma regionale violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia «governo del territorio»;
che, quanto all’impugnato art. 6, comma 1, lettera g), la disposizione consentirebbe interventi di ampliamento e di demolizione/ricostruzione con aumento di volumetria anche in aree sottoposte a vincoli diversi da quelli di cui all’art. 136, lettere a) e b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), con ciò derogando al Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) della Regione Puglia il quale avrebbe vietato tutti gli interventi che nel 2015 erano qualificabili alla stregua di “nuova costruzione”, comprese «le demolizioni/ricostruzioni con modifica dei parametri edilizi ed eventuale incremento di volumetria su immobili ricadenti in ambiti vincolati»;
che, pertanto, l’impugnato art. 6, comma 1, lettera g), creerebbe un vulnus alla funzione della pianificazione urbanistica, consistente nella fissazione di «regole basate sulla situazione specifica dei luoghi» e comporterebbe un potenziale sacrificio delle esigenze di tutela paesaggistica, poiché in deroga al Piano elaborato d’intesa con lo Stato stabilirebbe unilateralmente una «sostanziale “liberalizzazione” degli interventi di demolizione/ricostruzione, anche negli ambiti vincolati paesaggisticamente ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio»;
che, per tale ragione, l’art. 6, comma 1, lettera g), si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio fondamentale nella materia «governo del territorio» espresso dall’art. 7 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (Legge urbanistica), «in base al quale tutto il territorio comunale deve essere pianificato, dettando – sulla base del quadro conoscitivo dello stato dei luoghi – la disciplina delle varie porzioni»;
che la stessa norma violerebbe, altresì, la competenza legislativa dello Stato nella materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e, in particolare, il principio di prevalenza del piano paesaggistico e quello di co-pianificazione obbligatoria recati dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali;
che, infine, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la norma impugnata violerebbe anche gli artt. 3 e 9 Cost., nonché il principio di leale collaborazione, «stante la scelta della Regione di assumere un’iniziativa unilaterale, al di fuori del percorso di collaborazione già proficuamente concluso con lo Stato mediante l’approvazione del Piano paesaggistico del 2015»;
che, con atto depositato il 14 novembre 2022, si è costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo l’inammissibilità e la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lettere a) e g), della legge reg. Puglia n. 20 del 2022;
che, con memoria depositata il 27 maggio 2024, in prossimità dell’udienza fissata per il 18 giugno 2024, la resistente ha dato conto della adozione della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2023, n. 36, recante «Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse», il cui art. 8, comma 1, ha disposto che «[i]l capo I [in cui è ricompreso l’impugnato art. 6, comma 1, lettere a) e g)] e gli articoli 11 e 14 della legge regionale 12 agosto 2022, n. 20 […], sono abrogati»;
che, a seguito di tale ultimo intervento normativo, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 5 giugno 2024, ha depositato atto di rinuncia all’intero ricorso, «essendo venuto meno l’interesse» a coltivarlo, in ragione della abrogazione di tutte le disposizioni impugnate e non risultando che medio tempore queste «abbiano trovato applicazione»;
che, il 12 giugno 2024, su conforme deliberazione della Giunta adottata in data 11 giugno 2024, la Regione Puglia ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia al ricorso;
che, in seguito alla rinuncia del ricorrente, il Presidente di questa Corte, con decreto del 12 giugno 2024, ha fissato la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 18 giugno 2024.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Puglia;
che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024.
F.to:
Augusto Antonio BARBERA, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2024