Ordinanza n. 157 del 2024

ORDINANZA N. 157

ANNO 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA

Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, lettera a); 4, commi 5 e 7; 5 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale [15] novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato e depositato in cancelleria il 18 ottobre 2022, iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;

udita nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;

deliberato nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 18 ottobre 2022, iscritto al reg. ric. n. 80 del 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, lettera a); 4, commi 5 e 7; 5 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale [15] novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)»;

che l’art. 3, comma 2, lettera a), della predetta legge reg. Puglia n. 20 del 2022 stabilisce che l’ampliamento di cui al comma 1 – cioè quello finalizzato ad ottenere negli edifici a destinazione residenziale e mista migliori condizioni di comfort abitativo degli alloggi – è condizionato al soddisfacimento del requisito di essere realizzato «in contiguità fisica, anche in sopraelevazione, all’edificio e nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime previste dalla strumentazione urbanistica comunale vigente», e che, in mancanza di «specifica previsione in detti strumenti, si applicano le altezze massime e distanze minime previste dal d.m. 1444/1968»;

che, ad avviso del ricorrente, la non chiara formulazione della norma riportata indurrebbe a ritenere che possano verificarsi ipotesi in cui nella strumentazione urbanistica comunale non vengano rispettate le altezze massime e le distanze minime indicate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l’interno 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);

che, osserva ancora il Presidente del Consiglio, le previsioni del richiamato d.m. n. 1444 del 1968, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, hanno natura di principi fondamentali cui è possibile derogare, ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)», esclusivamente «nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali»;

che, pertanto, la disposizione in questione si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia «governo del territorio», ricompresa tra quelle di competenza legislativa concorrente;

che l’art. 4, comma 5, della medesima legge reg. Puglia n. 20 del 2022 dispone che gli interventi di ricostruzione di edifici con aumento sino al 35 per cento della volumetria legittimamente esistente «sono realizzati nel rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici o delle ulteriori condizioni previste dall’articolo 2-bis, comma 1-ter, e dell’art. 3 del d.p.r. 380/2001», e che la «diversa sistemazione piano-volumetrica all’interno dell’area di pertinenza deve essere orientata a soddisfare i requisiti di cui al comma 3»;

che l’utilizzo della disgiuntiva «o» nel corpo del richiamato art. 4, comma 5, con il porre in rapporto alternativo le previsioni urbanistiche e le «ulteriori condizioni» fissate dalle norme statali, condurrebbe a ritenere che il rispetto delle ultime sia richiesto in via solo alternativa e residuale, in contrasto, ancora, con l’art. 117, terzo comma, Cost., con riferimento alla materia «governo del territorio», per violazione della norma statale di principio di cui agli artt. 2-bis, comma 1-ter, e 3 del d.P.R. n. 380 del 2001;

che l’art. 4, comma 7, della legge regionale impugnata dispone che, al fine di assicurare un più adeguato livellamento e uniformità delle altezze e nei casi in cui lo strumento urbanistico prescriva un’altezza massima inferiore rispetto a quella ammessa per le aree confinanti aventi diversa destinazione urbanistica, «per gli interventi di ricostruzione è consentito utilizzare il maggior valore delle altezze massime tra quelle previste per le aree contermini a quella di pertinenza dell’edificio da demolire»;

che, secondo il ricorrente, tale disposizione si porrebbe in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., prevedendo un livellamento verso l’alto dei limiti di altezza stabiliti dagli strumenti urbanistici comunali per le diverse zone del territorio, secondo una disciplina, generale e astratta, che prescinde dall’esame dei singoli contesti, senza riferimento quindi alle zone territoriali omogenee nella cui considerazione si articola la pianificazione urbanistica nel rispetto dell’art. 8 del d.m. n. 1444 del 1968 ed in conformità del principio fondamentale stabilito in materia urbanistica all’art. 41-quinquies, commi ottavo e nono, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica);

che, da ultimo, si contesta la legittimità, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost. dell’art. 5, riguardante gli interventi di demolizione e ricostruzione e, in particolare, del comma 3 di tale articolo, nella parte in cui – nello stabilire che «[…] l’incremento dell’indice di edificabilità di zona derivante da tale ricostruzione non costituisce variante alle previsioni del piano urbanistico comunale» – detterebbe, per tali interventi, una norma generale ed astratta in deroga alla pianificazione urbanistica comunale, senza tenere conto della specificità dei singoli contesti in cui i limiti di densità edilizia sono stabiliti dagli strumenti comunali, ai sensi dell’art. 7 del richiamato d.m. n. 1444 del 1968, in conformità al principio fondamentale di cui all’art. 41-quiquies, commi ottavo e nono, della legge n. 1150 del 1942; e, ancora, escludendo la necessità di un’apposita variante allo strumento urbanistico per modificare i suddetti limiti, non solo determinerebbe potenzialmente il superamento dei parametri di cui al citato d.m. n. 1444, ma terrebbe fuori, anche, la fase di verifica di conformità al piano paesaggistico, con conseguente violazione, quali norme interposte, degli artt. 135, 143 e 145, in particolare relativamente al comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

che, con atto depositato il 14 novembre 2022, si è costituita in giudizio la Regione Puglia, che ha eccepito l’inammissibilità e la non fondatezza del ricorso;

che con memoria difensiva depositata il 27 maggio 2024, in vista dell’udienza pubblica fissata per il 18 giugno 2024, la resistente ha dato atto dell’intervenuta approvazione della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2023, n. 36, recante «Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse», il cui art. 8, comma 1, ha stabilito che «[i]l capo I [in cui sono ricompresi gli impugnati artt. 3, comma 2, lettera a); 4, commi 5 e 7; 5] e gli articoli 11 e 14 della legge regionale 12 agosto 2022, n. 20 […], sono abrogati»;

che, a seguito di tale ultimo intervento normativo, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 5 giugno 2024, ha depositato atto di rinuncia all’intero ricorso, «essendo venuto meno l’interesse» a coltivarlo, in ragione della abrogazione di tutte le disposizioni impugnate e non risultando che medio tempore queste «abbiano trovato applicazione»;

che il 12 giugno 2024, su conforme deliberazione della Giunta resa in data 11 giugno 2024, la Regione Puglia ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia al ricorso;

che in seguito alla rinuncia del ricorrente, il Presidente di questa Corte, con decreto del 12 giugno 2024, ha fissato la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 18 giugno 2024.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all’intero ricorso indicato in epigrafe, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Puglia;

che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2024