Ordinanza n. 156 del 2024

ORDINANZA N. 156

ANNO 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA

Giudici : Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale [15] novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato e depositato in cancelleria il 18 ottobre 2022, iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell’anno 2022.

Visto l’atto di costituzione della Regione Puglia;

udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;

deliberato nella camera di consiglio del 18 giugno 2024.


Ritenuto che, con ricorso depositato il 18 ottobre 2022 e iscritto al reg. ric. n. 80 del 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8, della legge della Regione Puglia 12 agosto 2022, n. 20, recante «Norme per il riuso e la riqualificazione edilizia e modifiche alla legge regionale [15] novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate)»;

che il Capo I di tale legge regionale, al fine di promuovere il riuso e la riqualificazione del patrimonio edilizio, disciplina gli interventi di ristrutturazione degli immobili esistenti con loro ampliamento o demolizione e ricostruzione, recanti o meno il mutamento della destinazione d’uso;

che l’art. 2 affida ai comuni l’individuazione degli ambiti edificati dove consentire le suddette opere e, nel farlo, regolamenta il procedimento di adozione di un’apposita deliberazione consiliare, dettando altresì talune norme sul contenuto e sui limiti dell’atto deliberativo, nonché una previsione di chiusura per l’ipotesi in cui questo non sia assunto;

che di tale quadro normativo il Presidente del Consiglio dei ministri prospetta plurimi profili di illegittimità costituzionale;

che, in primo luogo, il comma 1 – nella parte in cui ritiene che i programmi di fabbricazione, oltre agli strumenti urbanistici, siano idonei a identificare le zone omogenee B e C, nel cui perimetro il predetto atto comunale può consentire gli interventi de quibus–, violerebbe l’art. 117, terzo comma, della Costituzione nella materia «governo del territorio», in relazione ai princìpi fondamentali posti dall’art. 9, commi 1 e 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»;

che, in secondo luogo, il comma 2 – nella parte in cui esonererebbe la suddetta delibera comunale dalla verifica di compatibilità rispetto al piano paesaggistico – contrasterebbe con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 143, comma 9, e 145, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

che, in terzo luogo, il comma 3 – nella parte in cui prevede che l’atto consiliare in parola possa consentire, a determinate condizioni, rilevanti ampliamenti volumetrici per gli edifici residenziali ubicati nei contesti rurali – sarebbe lesivo dell’art. 117, terzo comma, Cost. nella materia «governo del territorio», in relazione al principio fondamentale della inderogabilità dei limiti della densità edilizia stabilito dall’art. 41-quinquies, commi ottavo e nono, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765);

che, in quarto luogo, il combinato disposto dei commi 5 e 6 – nella parte in cui statuisce che le percentuali massime degli incrementi volumetrici consentiti dalla stessa legge reg. Puglia n. 20 del 2022, siano calcolate sulla volumetria complessiva esistente, comprensiva anche dei volumi oggetto di condono edilizio, nonché di quelli «effettivamente esistenti per cui sia riconosciuto lo stato legittimo ai sensi dell’articolo 9 bis del d.p.r. 380/2001» – vulnererebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., nella materia «governo del territorio», per contrasto con i princìpi fondamentali desumibili dall’art. 41-quinquies, commi ottavo e nono, della legge n. 1150 del 1942 e dagli artt. 2-bis e 14 t.u. edilizia;

che, infine, il comma 8 – il quale stabilisce che, in difetto di adozione dell’atto generale di individuazione degli ambiti di cui all’art. 2, comma 2, l’intervento edilizio può «essere proposto dal singolo proprietario con perizia asseverata da un professionista previa deliberazione del consiglio comunale» e, dunque, con singolo assenso, al di fuori di un quadro pianificatorio urbanistico e paesaggistico relativo al contesto territoriale – sarebbe dissonante, per diversi profili, con gli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione alla Convenzione europea del paesaggio, con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché con il principio di leale collaborazione e, ancora, con l’art. 117, terzo comma, Cost., nella materia «governo del territorio», in relazione ai princìpi della pianificazione urbanistica e all’eccezionalità delle sue deroghe, recati dall’art. 41-quinquies, ottavo e nono comma, della legge n. 1150 del 1942, dall’intesa tra Stato e regioni del 1° aprile 2009 (Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull’atto concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia), dall’art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall’art. 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 2011, n. 106;

che, con atto depositato il 14 novembre 2022, si è costituita in giudizio la Regione Puglia, eccependo l’inammissibilità e la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8, della legge reg. Puglia n. 20 del 2022;

che, con memoria depositata il 27 maggio 2024, in prossimità dell’udienza pubblica fissata per il 18 giugno 2024, la resistente ha dato conto della adozione della legge della Regione Puglia 19 dicembre 2023, n. 36, recante «Disciplina regionale degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e disposizioni diverse», il cui art. 8, comma 1, ha disposto che «[i]l capo I [in cui è ricompreso l’impugnato art. 2, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 8] e gli articoli 11 e 14 della legge regionale 12 agosto 2022, n. 20 […], sono abrogati»;

che, a seguito di tale ultimo intervento normativo, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 maggio 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 5 giugno 2024, ha depositato atto di rinuncia all’intero ricorso, «essendo venuto meno l’interesse» a coltivarlo, in ragione della abrogazione di tutte le disposizioni impugnate e non risultando che medio tempore queste «abbiano trovato applicazione»;

che, il 12 giugno 2024, su conforme deliberazione della Giunta resa in data 11 giugno 2024, la Regione Puglia ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia al ricorso;

che, in seguito alla rinuncia del ricorrente, il Presidente di questa Corte, con decreto 12 giugno 2024, ha fissato la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 18 giugno 2024.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato all’intero ricorso indicato in epigrafe, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Puglia;

che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 giugno 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 2 agosto 2024