Ordinanza n. 136 del 2024

ORDINANZA N. 136

ANNO 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 635, quinto comma, del codice penale, nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), promosso dal Tribunale ordinario di Livorno, sezione penale, nel procedimento penale a carico di M. C., con ordinanza del 15 febbraio 2024, iscritta al n. 56 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2024, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2024.

Udito nella camera di consiglio del 4 luglio 2024 il Giudice relatore Francesco Viganò;

deliberato nella camera di consiglio del 4 luglio 2024.

Ritenuto che, con ordinanza del 15 febbraio 2024, il Tribunale ordinario di Livorno, sezione penale, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 635, quinto comma, del codice penale, nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione;

che il giudice a quo illustra di dover giudicare sulla responsabilità penale di M. C., imputato, tra l’altro, del delitto di danneggiamento relativo a cosa esposta «per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede» (in forza del riferimento, operato dall’art. 635, secondo comma, numero 1, cod. pen., all’art. 625, primo comma, numero 7, del medesimo codice);

che, nel corso del giudizio, l’impegno dell’imputato a rifondere il danno materiale provocato all’automobile oggetto del reato ha condotto la persona offesa a rimettere la querela a suo tempo sporta, con relativa accettazione della rimessione da parte dell’imputato medesimo;

che dunque, in punto di rilevanza, il rimettente evidenzia che – stante il dettato della disposizione in questa sede censurata – gli sarebbe impedito di adottare una sentenza di improcedibilità per difetto di querela, che ben potrebbe invece pronunciare ove la questione di legittimità costituzionale da lui sollevata fosse accolta;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale di Livorno evidenzia come, per la specifica ipotesi di danneggiamento che qui viene in rilievo, il d.lgs. n. 150 del 2022 abbia omesso di prevedere la procedibilità a querela;

che l’ordinanza di rimessione, in particolare, è specificamente volta a censurare tale scelta del legislatore delegato;

che quest’ultimo, infatti, da una parte avrebbe operato in modo irragionevole e, dunque, in contrasto con l’art. 3 Cost., prevedendo la procedibilità d’ufficio per una fattispecie meno grave di altre (in tutto sovrapponibili, quale il furto di cose esposte per necessità, consuetudine o destinazione alla pubblica fede) per le quali è invece prevista la procedibilità a querela;

che, d’altra parte, il Governo avrebbe violato l’art. 76 Cost., contravvenendo alla delega in ragione «della assoluta irragionevolezza» del risultato normativo ottenuto attraverso il d.lgs. n. 150 del 2022;

che nessuno è intervenuto nel presente giudizio di legittimità costituzionale;

che, successivamente all’ordinanza di rimessione, l’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), entrato in vigore il 4 aprile 2024, ha modificato l’art. 635, quinto comma, cod. pen., introducendo la procedibilità a querela per il delitto di danneggiamento commesso su «cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede»;

che, al contempo, l’art. 9, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 31 del 2024 ha previsto che «[p]er il delitto di cui all’articolo 635 del codice penale, commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, quando il fatto è commesso su cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, si osservano le disposizioni dell’articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, ma i termini ivi previsti decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Considerato che l’intento dell’ordinanza di rimessione è censurare la scelta del legislatore delegato, operata con il d.lgs. n. 150 del 2022, di non prevedere la procedibilità a querela del delitto di danneggiamento di «cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede», previsto e punito dall’art. 635, secondo comma, numero 1), cod. pen. in forza del rinvio all’art. 625, primo comma, numero 7), del medesimo codice;

che il d.lgs. n. 31 del 2024, entrato in vigore il 4 aprile 2024, successivamente all’ordinanza di rimessione, ha introdotto la procedibilità a querela per il delitto in esame, prevedendo al contempo un’apposita disciplina processuale transitoria;

che, peraltro, con l’ordinanza n. 62 del 2024, questa Corte – nel giudicare su diciassette ordinanze di rimessione sostanzialmente sovrapponibili a quella oggi in esame – ha preso atto dello ius superveniens poc’anzi descritto e ha conseguentemente ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti;

che, in conclusione, non può che disporsi, anche in questo caso, la restituzione degli atti al giudice rimettente per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Livorno, sezione penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2024

Il Cancelliere