Ordinanza n. 118 del 2024

ORDINANZA N. 118

ANNO 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA

Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 agosto 2022, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4 ottobre 2022, depositato in cancelleria il 5 ottobre 2022, iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2022, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 4 giugno 2024.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2024 il Giudice relatore Angelo Buscema;

deliberato nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.

Ritenuto che, con ricorso depositato il 5 ottobre 2022 e iscritto al n. 63 del registro ricorsi 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 agosto 2022, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024) in riferimento agli artt. 81, 97, 100, secondo comma, 117, commi secondo, lettere e) e l), e 119 della Costituzione, ai principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia «coordinamento della finanza pubblica» di cui all’art. 117, terzo comma Cost., nonché agli artt. 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione all’art. 47, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

che la disposizione impugnata prevede che: «2. Dopo l’articolo 5 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: “Art. 5/bis (Disposizioni relative alla certificazione della contrattazione collettiva provinciale) - 1. La Provincia promuove l’approvazione di una specifica norma di attuazione dello Statuto speciale, al fine di introdurre in ambito provinciale una disciplina sulla verifica da parte della Corte dei conti dell’attendibilità della quantificazione dei costi della contrattazione collettiva provinciale e della relativa compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, prevista per lo Stato dall’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche. 2. Fino all’entrata in vigore della norma di attuazione la verifica prevista al comma 1 è assicurata dalla Provincia attraverso il parere motivato del Collegio dei revisori dei conti, di cui all’Art. 5, comma 5, lettera c), che a tal fine viene integrato con gli elementi di cui al comma 1, mentre la verifica del rispetto dei vincoli derivanti da norme di legge è assicurata attraverso il parere motivato dell’organismo di valutazione, di cui all’articolo 5, comma 5, lettera b).”»;

che, ad avviso del ricorrente, la disposizione provinciale impugnata, derogando alla competenza della Corte dei conti in tema di certificazione della compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi, violerebbe l’art. 100 Cost che intesta alla magistratura contabile funzioni di controllo omogenee sul territorio nazionale, in relazione all’art. 47, comma 5 e seguenti, del d.lgs. n. 165 del 2001;

che la disposizione impugnata violerebbe altresì gli artt. 81, 97, 117, secondo comma, lett. e) e l), e 119 Cost. e gli artt. 4 e 8 dello statuto speciale, nonché i principi fondamentali dettati dallo Stato nella materia «coordinamento della finanza pubblica» di cui all’art. 117, terzo comma Cost.;

che, con atto depositato l’11 novembre 2022, si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano;

che, con memoria depositata in data 16 ottobre 2023, la Provincia autonoma di Bolzano dà atto che con decreto legislativo 31 luglio 2023, n. 113 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige/Südtirol recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controlli della Corte dei conti) è stata emanata la norma di attuazione statutaria richiamata dalla disposizione impugnata e che con l’art. 14, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 26 marzo 2024, n. 1 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2024-2026 e altre disposizioni) è stato abrogato l’art. 5-bis della legge prov. Bolzano n. 6 del 2015, introdotto dalla disposizione impugnata;

che, come attestato dal Segretario generale della Provincia autonoma di Bolzano nella nota dell’8 settembre 2023 indirizzata al Capo del dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, la disposizione oggetto di impugnazione non ha avuto applicazione nell’intervallo di tempo intercorrente tra la sua entrata in vigore e la sua abrogazione;

che la Provincia autonoma di Bolzano ha pertanto chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, su conforme delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 maggio 2024, ha rinunciato al ricorso con atto depositato l’8 maggio 2024;

che, previa conforme deliberazione n. 369 del 21 maggio 2024 della Giunta provinciale, la Provincia autonoma di Bolzano, con atto depositato il 22 maggio 2024, ha accettato la rinuncia.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

che la rinuncia è stata accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano;

che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2024