Sentenza n. 71 del 2024

SENTENZA N. 71

ANNO 2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

Presidente: Augusto Antonio BARBERA;

Giudici: Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 574-bis del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di Cuneo, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di M. P., con ordinanza del 20 giugno 2023, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2023, la cui trattazione è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 19 marzo 2024.

Visti l’atto di costituzione fuori termine di M. P., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

deliberato nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 20 giugno 2023 (reg. ord. n. 106 del 2023) il Tribunale ordinario di Cuneo, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 574-bis del codice penale, nella parte in cui non prevede la punibilità a querela del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero, per ingiustificata disparità di trattamento e irragionevolezza rispetto al reato di sottrazione di persone incapaci di cui all’art. 574 cod. pen.

1.1.– Il tribunale rimettente riferisce di dover procedere nei confronti di una cittadina della Repubblica Ceca, che era stata citata a giudizio dal pubblico ministero in data 24 febbraio 2021 poiché, dall’inizio del mese di settembre 2019 al mese di maggio 2021, aveva trattenuto all’estero, nel proprio Stato di origine, i figli minori contro la volontà del padre esercente con lei la responsabilità genitoriale sui minori.

Quest’ultimo aveva voluto rimettere la denuncia-querela presentata contro la madre dei propri figli su invito del giudice ceco (Corte d’appello di Brno) che, nel disporre il rientro dei minori in Italia, aveva posto come condizione che il padre compisse tutti gli atti necessari ad evitare un inasprimento ulteriore dei rapporti tra i genitori e a favorire il recupero dell’armonia familiare.

2.– Il giudice a quo rileva però l’inutilità di tale volontà di rimessione poiché il reato di cui all’art. 574-bis cod. pen. è perseguibile d’ufficio; la fattispecie criminosa è stata infatti introdotta dall’art. 3, comma 29, lettera b), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che ha inasprito il trattamento sanzionatorio rispetto al reato base di sottrazione di persone incapaci di cui all’art. 574 cod. pen.

Secondo il rimettente tale inasprimento sarebbe giustificato dalla maggiore gravità della condotta realizzata all’estero, per la difficoltà di «“recuperare”» il minore, mentre non vi sarebbe ragionevole giustificazione del differente regime di perseguibilità, che si tradurrebbe in una ingiustificata disparità di trattamento poiché entrambi i reati di sottrazione di minore, in Italia o all’estero, sono volti a tutelare lo stesso bene giuridico, ovvero l’effettivo esercizio della responsabilità genitoriale.

3.– Inoltre, la possibilità di rimettere la querela faciliterebbe il recupero dell’armonia familiare che non solo rileva nella specie, avendo ad esso fatto specifico riferimento la Corte d’appello di Brno che ha consentito di riportare i minori in Italia, ma è un interesse essenziale di cui anche questa Corte ha tenuto conto quando, con la sentenza n. 102 del 2020, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 574-bis, terzo comma, cod. pen. «nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all’estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale».

4.– In punto di rilevanza il rimettente osserva che, poiché nel corso del dibattimento si è dimostrato che l’imputata ha trattenuto i figli minori all’estero contro la volontà del loro padre, il pubblico ministero ha contestato il delitto per cui nel giudizio dovrà farsi applicazione dell’art. 574-bis cod. pen., senza possibilità di pronunciare una sentenza di proscioglimento per intervenuta remissione di querela.

5.– Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo la non fondatezza della questione prospettata; invero, dopo un breve excursus normativo sulla legge n. 94 del 2009, che ha introdotto diverse norme volte a rafforzare la tutela dei minori, tra cui il reato di sottrazione di minore all’estero, l’Avvocatura generale pone in luce l’evoluzione giuridica e sociale subita dal bene giuridico che viene in rilievo.

5.1.– In origine, infatti, le fattispecie di sottrazione previste dall’art. 574 cod. pen. (sottrazione di persone incapaci) e dall’art. 573 cod. pen. (sottrazione consensuale di minorenni) erano volte a tutelare l’unità familiare e l’interesse dei genitori a mantenere il controllo sui figli minori.

5.2.– Tuttavia, con l’evoluzione della coscienza sociale, già questa Corte ha riconosciuto che l’art. 574 cod. pen. non tutela solo il diritto di chi esercita il potere-dovere di genitore, ma anche l’interesse del minore a vivere nel luogo di residenza abituale, secondo le determinazioni e indicazioni del genitore stesso, e ha individuato, quale oggetto di tutela del reato di sottrazione di minore, la responsabilità genitoriale esercitata nel preminente interesse del minore stesso.

5.3.– In questo contesto si sarebbe inserito il nuovo delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen. che, nel sanzionare più severamente le condotte di sottrazione del minorenne che viene portato all’estero mediante la previsione di una fattispecie autonoma perseguibile di ufficio e per cui è prevista una pena più grave, avrebbe permesso di superare gli elementi di debolezza della disciplina previgente ovvero i limiti derivanti dalla perseguibilità a querela e dalla mancanza dei presupposti per procedere all’arresto in flagranza e per adottare misure cautelari.

5.4.– In ogni caso, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene la questione non fondata per due ordini di motivi; in primo luogo poiché la sottrazione di minore in Italia e quella all’estero non sarebbero comparabili, essendo quest’ultima condotta più grave di quella posta in essere sul territorio dello Stato, sia per la difficoltà di recuperare il minore stesso, sia perché quest’ultimo viene privato della possibilità di vivere nel contesto ambientale che gli è proprio e dove più facilmente può realizzare la sua personalità.

5.5.– Inoltre, rileverebbe la considerazione della discrezionalità del legislatore nel determinare il regime di procedibilità dei reati che, per costante giurisprudenza costituzionale, sarebbe sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza che nella specie non ricorre, stante la maggiore gravità del reato di cui all’art. 574-bis cod. pen., e a fronte dell’interpretazione evolutiva dell’interesse tutelato, che vede il diritto del minore al centro della valutazione e suggerisce una «“pubblicizzazione”» di tale interesse coerente con la perseguibilità d’ufficio.

5.6.– L’imputata nel giudizio a quo si è costituita tardivamente e la trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale di Cuneo, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all’estero di cui all’art. 574-bis cod. pen., nella parte in cui prevede che il reato sia perseguibile d’ufficio anziché a querela.

1.1.– Il giudice riferisce che nel giudizio a quo l’imputata aveva trattenuto nella Repubblica Ceca i figli minori contro la volontà del padre e la Corte d’appello di Brno, nel disporne il rientro in Italia, aveva raccomandato che il padre facesse tutto quanto fosse necessario per il recupero dell’armonia familiare.

1.2.– Secondo il rimettente la perseguibilità d’ufficio del reato previsto dall’art. 574-bis cod. pen. si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. per ingiustificata disparità di trattamento e irragionevolezza rispetto al diverso reato di sottrazione di persone incapaci di cui all’art. 574 cod. pen., poiché entrambi mirano a tutelare lo stesso bene giuridico, l’esercizio della responsabilità genitoriale, e la maggiore gravità della condotta di conduzione o trattenimento all’estero del minore sarebbe già compensata da un aggravamento del trattamento sanzionatorio previsto per la sottrazione di incapace nel territorio nazionale.

Pertanto, il diverso regime di procedibilità non troverebbe ragionevole giustificazione e, anzi, renderebbe impossibile il recupero dell’armonia familiare tramite la possibilità offerta dalla rimessione della querela.

2.– La questione non è fondata.

3.– L’art. 574-bis è stato introdotto nel codice penale dalla legge n. 94 del 2009 e si inscrive in un più ampio quadro di risposte sanzionatorie che il legislatore ha inteso dare alle condotte criminose che coinvolgono i minori, tra cui figurano l’introduzione del delitto di accattonaggio con impiego di minori e le aggravanti del sequestro di persona a danno del minore o a danno del minore condotto o trattenuto all’estero.

4.– Il reato di sottrazione di minore all’estero è stato inserito tra i reati contro l’assistenza familiare, ove è collocato anche il reato di sottrazione di persona incapace di cui all’art. 574 cod. pen., con cui condivide la tipizzazione della condotta, consistente nel sottrarre un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o ritenerlo contro la volontà di quest’ultimo.

4.1.– Elemento specializzante della nuova fattispecie criminosa è il fatto che la conduzione o il trattenimento vengono realizzati all’estero, lontano dal luogo di residenza o dimora abituale del minore; e per questo il legislatore ha previsto una pena più severa che va da uno a quattro anni di reclusione, mentre la fattispecie prevista dall’art. 574 cod. pen. prevede la pena della reclusione da uno a tre anni.

5.– Dalla descrizione delle condotte e dalla stessa collocazione dei reati, che – come si è detto – sono stati inseriti tra i delitti contro l’assistenza familiare, si evince che il bene protetto è l’interesse familiare connesso all’esercizio della responsabilità genitoriale, che ha subito un’evoluzione normativa e giurisprudenziale a partire dalla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia).

6.– In particolare, tale riforma ha attribuito detta «potestà» ad entrambi i genitori (art. 316 del codice civile), così attuando la previsione costituzionale di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, e, all’art. 147 cod. civ., ha stabilito che l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole deve essere adempiuto tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli.

6.1.– La legge 10 dicembre 2012, n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali) ha aggiunto, con l’art. 1, comma 8, l’art. 315-bis cod. civ. che stabilisce il diritto del figlio di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, secondo le sue capacità e inclinazioni, e ciò anche in attuazione degli artt. 2 e 30 Cost.

6.2.– Rafforza questa concezione una successiva tappa normativa, costituita dall’art. 39 del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), che, nel modificare l’art. 316 cod. civ., ha sostituito alla «potestà» genitoriale la «responsabilità» genitoriale sui figli, facendo riferimento ad un concetto che non coincide più con l’esercizio di un potere, di cui il minore costituiva l’oggetto, ma rimanda all’assunzione di un ruolo che il genitore svolge nell’interesse di un altro (il minore) e per il quale è chiamato a rispondere.

L’art. 55 del citato d.lgs. n. 154 del 2013 ha aggiunto, inoltre, l’art. 337-ter cod. civ. che prevede che entrambi i genitori, ancorché separati, restano titolari della responsabilità genitoriale, così ulteriormente valorizzando l’interesse del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre e a ricevere da loro cura, educazione, istruzione e assistenza morale.

7.– La tutela del minore è oggetto di attenzione anche a livello internazionale e, infatti, la Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, sancisce espressamente il diritto del fanciullo ad essere allevato dai propri genitori in modo da assicurarne lo sviluppo nel pieno rispetto delle sue capacità; la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, mira a promuovere, nell’interesse superiore dei fanciulli, i loro diritti (art. 1) e stabilisce che le decisioni dell’autorità giudiziaria, nelle procedure che interessano i minori, devono essere guidate dagli interessi di questi ultimi (art. 6).

8.– Anche la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che la responsabilità genitoriale va esercitata nell’interesse dei minori e, infatti, le sentenze n. 7 del 2013 e n. 31 del 2012 hanno dichiarato la illegittimità costituzionale dell’automatismo della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale eliminandolo, proprio in considerazione della necessità di valutare in concreto, caso per caso, quale sia l’effettivo interesse del minore.

Nello stesso senso, la sentenza n. 102 del 2020 ha caducato l’automatismo della sospensione della responsabilità genitoriale proprio nel caso di condanna del genitore per il reato di sottrazione di minore all’estero di cui all’art. 574-bis cod. pen.

Tale pronuncia fa espresso richiamo alla relazione illustrativa al d.lgs. n. 154 del 2013 e alla nozione di responsabilità genitoriale da essa introdotta, che è concetto più ampio della precedente potestà, consistendo, ora, in un insieme di doveri, obblighi e diritti gravanti sul genitore. In tal modo si conferma il passaggio dalla nozione di potestà attribuita nell’interesse del padre, all’epoca unico custode dell’unità familiare, a quella attuale di responsabilità genitoriale, funzionale alla protezione dell’interesse del minore.

9.– Il ricordato mutamento della disciplina denota il rilievo pubblicistico dell’interesse protetto dai reati di sottrazione, che non è più correlato al mantenimento delle prerogative genitoriali, ma al rilevante allarme sociale determinato anche dalla difficoltà di ritrovare il minore all’estero e di ricondurlo in Italia.

9.1.– Inoltre, la condotta realizzata all’estero è ben diversa da quella di cui all’art. 574 cod. pen e, quindi, non è ad essa comparabile, poiché incide non solo sull’interesse del minore a non crescere lontano da uno dei genitori o da entrambi, ma anche su quello di non vedersi sradicato dal suo originario contesto.

Pertanto, la discrezionalità del legislatore nel prevedere un diverso regime di perseguibilità dei due reati non è stata esercitata in maniera irragionevole.

10.– In riferimento al ripristino dell’armonia familiare con l’altro genitore, che sarebbe consentito dalla remissione della querela, va considerata la deterrenza costituita dalla procedibilità d’ufficio, anche in considerazione di possibili condizionamenti psicologici che potrebbe subire il genitore denunciante in ordine alla rimessione della querela ove la norma lo consentisse.

10.1.– Va comunque considerato che la pena minima prevista dall’art. 574-bis cod. pen. è sotto il limite della possibilità di fruire della sospensione condizionale della pena, fatto questo che consente al giudice di calibrare la pena anche in ragione di una ricomposizione familiare.

10.2.– Infine, va ricordato che per il ricomponimento dell’unità familiare, ben può farsi ricorso allo specifico strumento della giustizia riparativa, introdotta nell’ordinamento dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), che, attraverso specifici programmi che coinvolgono la vittima del reato, la persona indicata come autore dell’offesa e altri soggetti appartenenti alla comunità, consente di responsabilizzare l’autore dell’offesa e recuperare le relazioni interpersonali danneggiate dal reato.

11.– Pertanto, le suesposte ragioni giustificano la scelta del legislatore di differenziare il regime di perseguibilità delle fattispecie di sottrazione di cui agli artt. 574 e 574-bis cod. pen. e determinano la non fondatezza della questione.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 574-bis del codice penale, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cuneo, in composizione monocratica, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2024.

F.to:

Augusto Antonio BARBERA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2024