Ordinanza letta all'udienza del 21 novembre 2023 (sent. n. 1 del 2024)
ORDINANZA
Visto l'intervento spiegato nel presente giudizio incidentale dal Procuratore generale presso la Corte dei conti;
osservato che l'interveniente afferma di avere interesse a partecipare al giudizio costituzionale in quanto parte del giudizio a quo, stante l'unitarietà dell'ufficio del P.M. contabile;
considerato, in via assorbente, che il Procuratore generale dell'ufficio centrale della Corte dei conti non è parte del giudizio a quo, in quanto è un soggetto diverso rispetto al Procuratore generale a capo dell'ufficio della Procura generale presso la Regione Siciliana;
ritenuto, peraltro, che il Procuratore generale della Corte dei conti non può ritenersi titolare di un interesse qualificato nel caso specifico, idoneo a legittimarne l'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non ammissibile l'intervento del Procuratore generale presso la Corte dei conti, spiegato nel presente giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Corte dei conti, sezioni riunite per la Regione Siciliana.
F.to: Augusto Antonio Barbera, Presidente