Allegata alla sentenza n. 75 del 2022
ORDINANZA 23 FEBBRAIO
ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giuliano AMATO;
Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti), promosso con sentenza non definitiva del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, iscritta al n. 163 reg. ord. del 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2021.
Rilevato che nel giudizio si è costituita C. B., con atto depositato fuori termine, il 26 novembre 2021;
che la parte lamenta preliminarmente «l'omessa notifica dell'ordinanza di rimessione - atto di promovimento ed il numero della stessa, da parte della Segreteria del giudice a quo»;
che C. B. afferma inoltre di essere stata «nell'impossibilità materiale di potere conferire mandato e procura speciale ai propri difensori nel periodo compreso tra il 12 ed il 23 novembre per ragioni di salute», a sostegno delle quali allega un certificato medico;
che la parte chiede, dunque, «la rimessione in termini o, in subordine, di ritenere ammissibile la sua costituzione in giudizio».
Considerato che C. B. si è costituita nel presente giudizio il 26 novembre 2021, dunque oltre il termine fissato dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (termine che scadeva il 16 novembre 2021, dato che l'atto di promovimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2021);
che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, tale termine ha carattere perentorio con conseguente inammissibilità della costituzione tardiva (ex multis, sentenza n. 243 e ordinanza n. 236 del 2021);
che, quanto alle specifiche circostanze dedotte dalla parte a sostegno dell'ammissibilità della costituzione o della rimessione in termini, in primo luogo, dall'esame del fascicolo del giudizio a quo risulta che l'avviso di deposito dell'atto di promovimento è stato regolarmente notificato alla parte;
che, in secondo luogo, quanto all'omessa comunicazione del numero assegnato all'atto di promovimento nel registro ordinanze di questa Corte (che avrebbe impedito la sua ricerca nell'indice della Gazzetta ufficiale - Serie speciale "Corte costituzionale"), occorre rilevare, da un lato, che la segreteria del giudice a quo non ha un simile onere e, dall'altro, che la mancata conoscenza di tale informazione non impedisce una consultazione proficua della Gazzetta Ufficiale;
che il precedente di questa Corte citato dalla parte a sostegno dell'istanza (sentenza n. 285 del 2016 e ordinanza allegata) non è conferente, perché ha per oggetto la declaratoria in udienza di ammissibilità di una costituzione tardiva, «in relazione alla dedotta irregolarità della notifica»;
che, infine, il certificato medico prodotto dalla parte, attestando che C. B. è stata «affetta da lombosciatalgia persistente con deficit deambulatorio» dal 12 novembre 2021 al 23 novembre 2021, non è idoneo a dimostrare un'assoluta impossibilità di conferire la procura, perché, anche prescindendo dal fatto che il periodo di malattia indicato non copriva l'intero arco temporale a disposizione della parte per la costituzione, un «deficit deambulatorio» non impediva di per sé il conferimento della procura;
che, pertanto, la costituzione in giudizio di C. B. deve essere dichiarata inammissibile.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di C. B.
F.to: Giuliano Amato, Presidente