estratto della sentenza n. 136 del 2022
(Omissis)
3.– Preliminarmente, deve essere dichiarato inammissibile l’intervento spiegato da H. F. nel giudizio iscritto al n. 123 reg. ord. del 2020.
A suo avviso, l’ammissibilità dell’intervento deriverebbe dalla già avvenuta riunione dell’incidente di costituzionalità oggi riproposto con altro giudizio incidentale – in cui H. F. si era costituito in quanto parte di quello principale dal quale era scaturito, relativo ad analoghe pretese – entrambi definiti con l’ordinanza n. 111 del 2019 di questa Corte.
Ai sensi dell’art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, «[n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio».
Alla stregua della costante giurisprudenza costituzionale, «non è sufficiente, al fine di rendere ammissibile l’intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione di questa Corte possa influire» (ordinanza n. 225 del 2021). In tal caso, infatti, ove ammesso, l’intervento «contrasterebbe […] con il carattere incidentale del giudizio di legittimità costituzionale, in quanto il suo accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale da parte del rispettivo giudice a quo» (ordinanza n. 191 del 2021).
L’occasionale precedente trattazione congiunta di distinti incidenti di costituzionalità non consente di giungere a una diversa conclusione, restando inalterato l’impedimento all’accesso diretto, scisso dalla verifica di rilevanza e di non manifesta infondatezza che solo il giudice a quo, e l’ordinanza di rimessione che ne racchiuda le valutazioni al riguardo, può svolgere.
D’altra parte, la riunione delle cause per consentirne la definizione con «un’unica pronuncia» (art. 15, comma 2, delle Norme integrative, vigente ratione temporis) lascia immutata l’autonomia dei singoli giudizi e della posizione delle parti in ciascuno di essi, senza per ciò rendere l’interesse di cui è titolare l’intervenuto «immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura» (sentenza n. 106 del 2019).
(Omissis)
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile l’intervento di H. F., spiegato nel giudizio relativo all’ordinanza iscritta al numero 123 del registro ordinanze 2020, indicata in epigrafe;
(Omissis)