ORDINANZA N. 158
ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giuliano AMATO;
Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 marzo 2021, n. 3 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16 maggio 2021, depositato in cancelleria il 25 maggio 2021, iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2021.
Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 il Giudice relatore Angelo Buscema;
deliberato nella camera di consiglio del 25 maggio 2022.
Ritenuto che, con ricorso iscritto al n. 29 del registro ricorsi del 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 marzo 2021, n. 3 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni), in riferimento all’art. 75, lettere f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come modificato, e agli artt. 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione all’art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
che l’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 3 del 2021 ha introdotto variazioni allo stato di previsione delle entrate di cui all’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 22 dicembre 2020, n. 17 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023), già oggetto di impugnazione con ricorso iscritto al n. 13 del reg. ric. 2021;
che la norma impugnata prevede l’incremento di euro 528.220.667,61, in termini di competenza e di cassa, del Titolo 01, tipologia 103, per l’esercizio finanziario 2021, e che tale incremento deriverebbe dal gettito prodotto dalle seguenti voci: a) dall’applicazione delle accise da carburante ad uso riscaldamento; b) da giochi e scommesse come da quota spettante alla Provincia autonoma di Bolzano per l’anno 2021 e per quelli pregressi; c) dalla restituzione, da parte dello Stato delle riserve riferite agli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;
che, ad avviso del ricorrente, tale determinazione delle entrate sarebbe fondata su una erronea interpretazione della norma statutaria dalla quale deriverebbe una sovrastima del gettito inidonea a garantire la copertura finanziaria delle spese provinciali, nonché suscettibile di pregiudicare lo stesso equilibrio di bilancio, con corrispondente lesione non solo dei parametri statutari, ma altresì degli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost., in riferimento ai principi contabili contenuti nell’Allegato 1 di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 118 del 2011;
che, in particolare, sarebbero errate le modalità di calcolo del gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento, in quanto riferiti alla quantità di prodotti estratti dai depositi commerciali situati nel territorio provinciale, prescindendo dal criterio di immissione in consumo di cui all’art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise che abroga la direttiva 92/12/CEE, ai sensi del quale l’accisa diviene esigibile al momento e nello Stato membro dell’immissione in consumo, fattispecie che determinerebbe la cessazione dell’applicazione del regime sospensivo del tributo;
che l’erroneità della quantificazione del gettito sarebbe riferita anche a quello derivante dai giochi e dalle scommesse, poiché la Provincia vi avrebbe incluso anche il gettito derivante da giochi di natura non tributaria, il quale non potrebbe legittimamente includersi nel novero delle entrate;
che da ciò conseguirebbe la violazione tanto dell’art. 75, comma 1, lettera g), dello statuto d’autonomia, quanto dell’art. 81, terzo comma, Cost.;
che erronee sarebbero anche le quantificazioni delle entrate derivanti dalle restituzioni, da parte dello Stato, delle riserve di cui all’art. 1, comma 508, della legge n. 147 del 2013 riferite agli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 412, della legge n. 190 del 2014, le quali sarebbero sospensivamente condizionate alla previa individuazione delle relative coperture finanziarie, non ancora intervenute;
che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la Provincia autonoma di Bolzano non avrebbe dovuto iscrivere nello stato di previsione delle entrate gli importi in questione, privi di copertura giuridica, in quanto ciò minerebbe l’equilibrio del bilancio della Provincia medesima;
che si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, eccependo la manifesta inammissibilità o, comunque, la non fondatezza delle censure;
che, nelle more del giudizio, è stato approvato l’art. 54 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale è stata disposta la restituzione dei 60 milioni di euro a ciascuna Provincia autonoma per il triennio menzionato e sono state individuate le relative coperture mediante il riferimento contenuto nell’art. 77 del medesimo decreto-legge, elemento che rappresenterebbe idoneo presupposto giuridico per iscrivere dette somme in bilancio.
che, sempre nelle more del giudizio, la Provincia autonoma di Bolzano ha adottato la legge provinciale 3 agosto 2021, n. 8 (Assestamento di bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023), la quale, all’art. 7, ha disposto l’accantonamento degli stanziamenti di spesa, oggetto dell’impugnativa, su un apposito capitolo vincolato, senza possibilità di impegno;
che la Provincia autonoma di Bolzano ha inoltre approvato la legge provinciale 12 ottobre 2021, n. 12 (Modifiche alla legge provinciale 13 aprile 2014, n. 3, recante «Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e altre disposizioni»), la quale all’art. 2 ha disposto la riduzione delle previsioni di entrata del titolo 1, tipologia 103, relative al gettito derivante dalla raccolta dei giochi afferente agli anni fino al 2021, la riduzione delle previsioni di entrata relative alla devoluzione del gettito dell’imposta di fabbricazione sugli oli minerali diversi da quelli per autotrazione e ha ridotto, altresì, la previsione di spesa di cui alla missione 20, programma 03, titolo 2, relativa al fondo rischi;
che in data 18 novembre 2021 è stato sottoscritto l’Accordo tra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano con il quale sono state definite in via forfettaria le spettanze della Provincia autonoma di Bolzano, a titolo di gettito arretrato, derivanti dalla raccolta dei giochi di natura non tributaria per gli anni pregressi al 2022;
che, alla luce del ricordato ius superveniens e del fatto che la normativa impugnata non ha ricevuto medio tempore applicazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, il 22 marzo 2022, ha depositato atto di rinuncia integrale al ricorso indicato in epigrafe, giusta corrispondente delibera del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 18 marzo 2022;
che con atto depositato il 19 maggio 2022, la difesa della Provincia autonoma di Bolzano ha accettato la rinuncia al ricorso, giusta deliberazione della Giunta provinciale intervenuta nella seduta del 10 maggio 2022;
Considerato che, a seguito dell’adozione dell’art. 54 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, con atto depositato il 21 settembre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, previa delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021, ha rinunciato parzialmente all’impugnativa dell’art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 marzo 2021, n. 3 (Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2021-2023 e altre disposizioni), in riferimento alla restituzione, da parte dello Stato, delle riserve per gli anni 2019, 2020 e 2021, prevista dall’art. 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;
che, con atto depositato il 25 ottobre 2021, la Provincia autonoma di Bolzano ha accettato la rinuncia parziale al ricorso, giusta deliberazione della Giunta provinciale intervenuta nella seduta del 5 ottobre 2021;
che, a seguito della approvazione della legge della Provincia autonoma di Bolzano 3 agosto 2021, n. 8 (Assestamento di bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023), e della legge della Provincia autonoma di Bolzano 12 ottobre 2021, n. 12 (Modifiche alla legge provinciale 13 aprile 2014, n. 3, recante «Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e altre disposizioni»), nonché dell’Accordo tra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto il 18 novembre 2021, il ricorrente ha depositato il 22 marzo 2022 atto di rinuncia integrale al ricorso, giusta corrispondente delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del 18 marzo 2022;
che, con atto depositato il 19 maggio 2022, la difesa della Provincia autonoma di Bolzano ha accettato la rinuncia al ricorso, giusta deliberazione della Giunta provinciale intervenuta nella seduta del 10 maggio 2022;
che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, qualora sia accettata dalla parte costituita, determina l’estinzione del processo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigenti ratione temporis.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 giugno 2022.