ORDINANZA N. 142
ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giuliano AMATO;
Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 26 della legge della Regione Calabria 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21-23 giugno 2021, depositato in cancelleria il 23 giugno 2021, iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2021.
Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 2022 il Giudice relatore Angelo Buscema;
deliberato nella camera di consiglio del 27 aprile 2022.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 23 giugno 2021 e iscritto al registro ricorsi n. 30 del 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’art. 26 della legge della Regione Calabria 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell’art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione all’art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
che, nel disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria, nonché la determinazione del relativo canone in attuazione dell’art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, la legge regionale, all’art. 26 (rubricato “Finanziamento Parchi naturali regionali e Riserve naturali regionali”), ha disposto quanto segue: «1. Il 30 per cento delle entrate annuali, derivante dalle entrate sulle concessioni di competenza regionale, aventi ad oggetto beni appartenenti al demanio idrico, sono da considerarsi risorse vincolate nel bilancio regionale. Tali risorse sono destinate per ogni esercizio finanziario alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento competente in materia di tutela dell’ambiente predispone annualmente un programma di ripartizione delle risorse»;
che, ad avviso del ricorrente, l’impugnato art. 26, prevedendo un vincolo di destinazione del trenta per cento delle entrate annuali derivanti dalle concessioni regionali del demanio idrico, sarebbe in contrasto con il d.lgs. n. 118 del 2011 e in particolare con l’art. 42 il quale, al comma 5, stabilisce che: «[c]ostituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio: a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell’entrata alla spesa; b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati; c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell’ente per una specifica destinazione; d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell’esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio […]»;
che, l’art. 26 della legge regionale in esame si porrebbe in contrasto con il disposto dell’art. 42, lettera d), del d.lgs. n. 118 del 2011, il quale detterebbe una regola finalizzata all’uniformità dei bilanci regionali rientrante nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.;
che la Regione Calabria non si è costituita in giudizio;
che, successivamente alla proposizione del ricorso, la legge della Regione Calabria 28 dicembre 2021, n. 44 (Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5) ha disposto all’art. 1 che: «1. Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della Regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) è sostituito dal seguente: «Con legge regionale di bilancio è riservata annualmente una quota non inferiore al 30 per cento degli introiti derivanti dal canone delle concessioni disciplinate con la presente legge. Tali risorse sono destinate per ogni esercizio finanziario alla gestione dei Parchi naturali regionali e delle Riserve naturali regionali. 2. Per le finalità di cui al comma 1, il Dipartimento competente in materia di tutela dell’ambiente predispone annualmente un programma di ripartizione delle risorse».
Considerato che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 18 marzo 2022, ha deliberato di rinunciare al ricorso indicato in epigrafe in considerazione delle modifiche apportate alla disposizione impugnata dalla legge della Regione Calabria 28 dicembre 2021, n. 44 (Modifica dell’articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 5);
che l’Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato in data 29 marzo 2022, ha comunicato la rinuncia all’impugnazione dell’art. 26 della legge della Regione Calabria 23 aprile 2021, n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche della regione Calabria e determinazione del canone in attuazione dell’art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), proposta con il ricorso in esame;
che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, applicabili ratione temporis, la rinuncia del ricorrente all’impugnazione in via principale, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 44 del 2022, n. 51 del 2021 e n. 226 del 2020).
Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle suddette Norme integrative.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Angelo BUSCEMA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2022.