Ordinanza n. 130 del 2022

ORDINANZA N. 130

ANNO 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giuliano AMATO;

Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 ottobre 2019, n. 10, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notificazione il 23 dicembre 2019, depositato in cancelleria il 24 dicembre 2019, iscritto al n. 115 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 il Giudice relatore Franco Modugno;

deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2022.

Ritenuto che con ricorso spedito per la notificazione il 23 dicembre 2019 e depositato il 24 dicembre 2019 (reg. ric. n. 115 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 ottobre 2019, n. 10, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Provincia autonoma di Bolzano derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (Legge europea provinciale 2019)», per contrasto con l’art. 117, commi primo, secondo, lettere g), l) ed e), e terzo della Costituzione; nonché con gli artt. 4, 9, primo comma, numero 10), e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

che l’impugnato art. 4 prevede che «[t]enuto conto delle specificità territoriali della Provincia autonoma di Bolzano, con particolare riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche, l’ordine o collegio professionale competente per l’iscrizione ai sensi della direttiva 2005/36/CE, e successive modifiche, e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e successive modifiche, nel caso della sola conoscenza della lingua tedesca, limita gli effetti dell’iscrizione all’esercizio della professione nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano. Resta ferma la vigente normativa in materia di conoscenza delle lingue italiana e tedesca nel pubblico impiego»;

che, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, la norma impugnata si risolverebbe, tanto «nella prescrizione all’ordine o collegio professionale competente per la provincia di Bolzano di istituire una sorta di sezione speciale dell’albo professionale, in cui iscrivere i soli professionisti in grado di utilizzare la sola lingua tedesca», quanto «nella limitazione della conseguente abilitazione professionale al territorio della Provincia di Bolzano»;

che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 4 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2019 violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettere g), l) ed e), Cost. e, nello specifico, le competenze esclusive statali in materia di ordinamento degli enti pubblici nazionali, «disciplina dei rapporti civili» e «tutela della concorrenza»;

che i richiamati principi di ripartizione delle competenze legislative sarebbero applicabili anche alla Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell’art. 4 dello statuto speciale, in quanto nessuna norma statutaria attribuirebbe alla Provincia autonoma competenze legislative esclusive in tali ambiti;

che, con atto depositato il 28 gennaio 2020, si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, chiedendo che siano dichiarate manifestamente inammissibili e, comunque sia, non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri;

che, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 8 ottobre 2021, ha notificato alla Provincia autonoma di Bolzano atto di rinuncia al ricorso, depositato il 28 ottobre 2021, in considerazione dell’abrogazione della disposizione impugnata ad opera dell’art. 37, comma 1, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2021, n. 5 (Modifiche a leggi provinciali in materia di procedimento amministrativo, cultura, enti locali, uffici provinciali e personale, formazione professionale, istruzione, utilizzo delle acque pubbliche, agricoltura, tutela del paesaggio e dell’ambiente, territorio e paesaggio, servizio antincendio e protezione civile, difesa del suolo e opere idrauliche, ordinamento forestale, esercizi pubblici, commercio, artigianato, guide alpine e guide sciatori, appalti, igiene e sanità, banda larga, trasporti, politiche sociali, assistenza e beneficienza, edilizia abitativa);

che, in data 25 ottobre 2021, la Provincia autonoma di Bolzano, su conforme deliberazione della Giunta provinciale del 19 ottobre 2021, ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia al ricorso.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe;

che la rinuncia è stata accettata dalla Provincia autonoma di Bolzano;

che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, l’estinzione del processo.

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2022.