ORDINANZA N. 99
ANNO 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giuliano AMATO;
Giudici: Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 63 dell’8 febbraio-10 marzo 2022.
Udito il Giudice relatore Francesco Viganò nella camera di consiglio del 6 aprile 2022;
deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2022.
Considerato che nella sentenza n. 63 del 2022, al terzo capoverso del punto 4.4.2. del Considerato in diritto, è stato fatto riferimento all’«art. 6, comma 6-bis, t.u. immigrazione», anziché all’«art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione»;
che nello stesso capoverso si è fatto riferimento alla pena comminata dall’articolo erroneamente indicato, indicandola nella misura «da uno a tre anni» di reclusione, anziché quella comminata dall’art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione, indicata nella misura «da uno a sei anni» di reclusione.
Ravvisata la necessità di correggere tale errore materiale.
Visto l’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che, nella sentenza n. 63 del 2022, sia corretto il seguente errore materiale: al punto 4.4.2. del Considerato in diritto, nel terzo capoverso, le parole «art. 6, comma 6-bis, t.u. immigrazione» siano sostituite dalle parole «art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione» e le parole «da uno a tre anni» siano sostituite dalle parole «da uno a sei anni».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2022.
ORDINANZA
nel giudizio per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n. 63 dell’8 febbraio-10 marzo 2022.
Udito il Giudice relatore Francesco Viganò nella camera di consiglio del 6 aprile 2022;
deliberato nella camera di consiglio del 7 aprile 2022.
Considerato che nella sentenza n. 63 del 2022, al terzo capoverso del punto 4.4.2. del Considerato in diritto, è stato fatto riferimento all’«art. 6, comma 6-bis, t.u. immigrazione», anziché all’«art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione»;
che nello stesso capoverso si è fatto riferimento alla pena comminata dall’articolo erroneamente indicato, indicandola nella misura «da uno a tre anni» di reclusione, anziché quella comminata dall’art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione, indicata nella misura «da uno a sei anni» di reclusione.
Ravvisata la necessità di correggere tale errore materiale.
Visto l’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone che, nella sentenza n. 63 del 2022, sia corretto il seguente errore materiale: al punto 4.4.2. del Considerato in diritto, nel terzo capoverso, le parole «art. 6, comma 6-bis, t.u. immigrazione» siano sostituite dalle parole «art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione» e le parole «da uno a tre anni» siano sostituite dalle parole «da uno a sei anni».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2022.