Ordinanza dibattimentale del 9 novembre 2021 (sent. n. 239)

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Allegata alla sentenza n. 239 del 2021

 

ORDINANZA 9 NOVEMBRE 2021

ANNO 2021

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ritenuto che nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con ordinanza del 16 dicembre 2019 (reg. ord. n. 105 del 2020) è intervenuto il Comune di Urgnano;

che tale Comune è parte contraente di un contratto-convenzione con la società 2i Rete Gas s.p.a., riguardo a cui è tuttora pendente un giudizio innanzi alla Corte di cassazione, relativo all'obbligo per il concessionario di corrispondere il canone convenuto anche per il periodo di gestione ex lege ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144), come interpretato dall'art. 1, comma 463, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), disposizione censurata nella predetta ordinanza;

che secondo l'interveniente ciò delineerebbe un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato il rapporto dedotto in giudizio, tale da rendere ammissibile l'intervento, potendo l'ente locale essere pregiudicato da un'eventuale declaratoria d'illegittimità costituzionale nell'ambito del giudizio radicatosi avanti alla Corte di cassazione.

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, «[n]ei giudizi in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»;

che, com'è noto, tale disposizione ha recepito la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui coloro che non sono parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, ordinanza n. 24 del 2021; sentenze n. 158 del 2020, n. 180 del 2018 e n. 16 del 2017);

che, nel caso in esame, il Comune di Urgnano, oltre a non essere parte del giudizio principale, non vanta una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale, bensì un interesse riflesso al rigetto delle questioni, in quanto assoggettato alla norma censurata.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento del Comune di Urgnano.

F.to: Giancarlo Coraggio, Presidente