Sentenza n. 145 del 2021

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SENTENZA N. 145

ANNO 2021

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giancarlo CORAGGIO

Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 48 della legge della Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-9 settembre 2020, depositato in cancelleria l’8 settembre 2020, iscritto al n. 79 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2020.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell’udienza pubblica del 25 maggio 2021 il Giudice relatore Angelo Buscema;

uditi l’avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021, e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana;

deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2021.

Ritenuto in fatto

1.– Con il ricorso iscritto al n. 79 del registro ricorsi per l’anno 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 48 della legge della Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ritenuto espressivo di principi generali di coordinamento della finanza pubblica.

Il citato art. 48 dispone: «1. L’art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) è abrogato. 2. L’articolo 12 della L.R. 65/2010 è abrogato».

L’Avvocatura generale dello Stato deduce che le disposizioni abrogate dalla normativa impugnata sarebbero state emanate in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica previsti dagli artt. 6 e 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito.

Più in particolare, i commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), darebbero attuazione ai principi di coordinamento recati dall’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010; i successivi commi 3 e 4, invece, a quelli previsti dall’art. 9, comma 28, del medesimo decreto-legge.

I citati commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge reg. Toscana n. 65 del 2010 prevedono: «1. In applicazione della disposizione di cui all’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, la Giunta regionale, sulla base delle spese risultanti dal rendiconto per l’anno 2009, determina con proprio atto l’ammontare complessivo della riduzione delle proprie spese di funzionamento indicate dal citato articolo 6. Tale ammontare è assicurato dalla Giunta regionale anche mediante una modulazione delle percentuali di risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dall’articolo 6 del D.L. n. 78/2010. 2. Il Consiglio regionale concorre all’attuazione dei principi di cui all’articolo 6 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, mediante la riduzione delle spese determinata nel proprio bilancio, che costituisce una spesa obbligatoria del bilancio della Regione, nonché ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 (Concorso del Consiglio regionale all’attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa)».

I successivi commi 3 e 4 della medesima legge regionale prevedono: «3. A decorrere dall’anno 2011, la Regione può avvalersi di personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, relativamente alle tipologie ricomprese nella disposizione di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, fatta salva l’applicazione di quanto previsto dal medesimo articolo 9, comma 28, settimo e ottavo periodo, del D.L. n. 78/2010. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti già in essere alla data del 1° gennaio 2011. 4. Per gli enti dipendenti della Regione e per le aziende sanitarie la misura di contenimento della spesa di cui al comma 3 si intende assolta nell’ambito della riduzione complessiva della spesa di personale di cui all’articolo 2, comma 4, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2014)».

Le richiamate norme statali – che per costante giurisprudenza costituzionale sarebbero espressive di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica – detterebbero specifici tetti di spesa in materia di attività di formazione, missioni del personale dipendente, consulenze e assunzioni di personale a tempo determinato. L’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 dispone, fra l’altro, che, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura «possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009».

L’Avvocatura generale dello Stato rileva, altresì, che, per effetto dell’art. 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, a decorre dal 2020 cessano di applicarsi i limiti alla finanza pubblica previsti dall’art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del d.l. n. 78 del 2010 nei confronti delle Regioni, delle Province autonome, degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali.

Fra i menzionati limiti che cessano di avere efficacia non è, invece, contemplato quello previsto dall’art. 9, comma 28, del medesimo d.l. n. 78 del 2010, che sarebbe quindi ancora vigente e applicabile agli enti territoriali.

Il ricorrente deduce che l’abrogazione – da parte della normativa impugnata – dell’art. 1 della legge reg. Toscana n. 65 del 2010 sarebbe: a) legittima nella parte in cui abroga disposizioni attuative dell’art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, poiché i limiti di spesa ivi previsti non sarebbero più applicabili per effetto del d.l. n. 124 del 2019; b) illegittima nella parte in cui la disposizione abrogata è attuativa dell’ancora vigente art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, poiché l’abrogazione delle norme regionali avrebbe determinato la «caducazione di un presidio qualificante ai fini del rispetto della spesa per il personale» e pertanto integrerebbe una patente violazione del principio di coordinamento della finanza pubblica recato dalla legge statale.

2.– La Regione Toscana, costituita in giudizio con atto depositato l’8 ottobre 2020, ha dedotto l’infondatezza del ricorso, perché essa non sarebbe soggetta alle limitazioni di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, dal momento che avrebbe sempre rispettato gli obblighi di riduzione della spesa imposti dall’art. 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e successive modificazioni e integrazioni.

Ai sensi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, infatti, i limiti di spesa ivi stabiliti «non si applicano alle Regioni in regola con l’obbligo di riduzione delle spese del personale di cui ai commi 557 e 562» dell’art. 1 della legge n. 296 del 2009. Il richiamato comma 557 dispone che, «[a]i fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia».

A questo riguardo, la Regione Toscana osserva che l’obbligo di riduzione di spesa per il personale di cui al citato comma 557 sarebbe stato sempre da essa rispettato, poiché, ai sensi dell’art. 22-bis della legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), «la delibera di Giunta ogni anno stabilisce i limiti delle assunzioni, applicando direttamente i vincoli del comma 557 dell’art. 1 L. n. 296/2006 e successive modificazioni e integrazioni». Ciò sarebbe avvalorato dal fatto che nessuna delibera regionale sarebbe mai stata impugnata, «né dal Dipartimento della Funzione pubblica né dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che controlla l’andamento della spesa anche delle Amministrazioni regionali».

A sostegno dell’infondatezza del ricorso, la Regione Toscana evoca anche la sentenza di questa Corte n. 173 del 2012, secondo cui l’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 «pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato. L’art. 9, comma 28, censurato, d’altronde, lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste».

La difesa regionale sostiene, pertanto, che l’abrogazione dei commi 3 e 4 della legge regionale n. 65 del 2010 non comporterebbe alcuna violazione delle disposizioni statali di principio, ben potendo la Regione esercitare «la propria scelta circa le modalità da adottare per contenere la spesa del personale», pur nel rispetto dell’obiettivo di contenimento della spesa pubblica previsto dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006.

La resistente, infine, eccepisce l’inammissibilità del ricorso in riferimento all’art. 48, comma 2, della legge reg. Toscana n. 51 del 2020.

Osserva, in proposito, che, sebbene il ricorso contesti l’art. 48 nella sua interezza, le censure sono motivate solo in riferimento al comma 1 del medesimo articolo, che abroga l’art. 1 della legge reg. Toscana n. 65 del 2010, mentre non è formulata alcuna censura nei confronti del comma 2, il quale dispone l’abrogazione dell’art. 12 della legge reg. Toscana n. 65 del 2010, che dettava limiti alle spese di funzionamento degli enti e delle aziende sanitarie per l’anno 2011 (disposizione peraltro già dichiarata parzialmente illegittima da questa Corte con sentenza n. 182 del 2011).

Secondo la difesa regionale, l’abrogazione del richiamato art. 12 sarebbe giustificata dal fatto che «[i] limiti alla spesa del personale degli enti ed aziende sanitarie trova oggi esclusiva disciplina nella normativa statale di riferimento», dettata dall’art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)»; dall’art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26; dall’art. 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, successivamente modificato dall’art. 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020); nonché dall’art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60.

3.– Con memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Toscana ha riproposto i motivi di infondatezza di cui all’atto di costituzione, ribadendo che la disposizione impugnata non comporterebbe una violazione dei principi di coordinamento di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2020, poiché il rispetto dei limiti di spesa per il personale ivi stabiliti sarebbero garantiti da altre disposizioni di legge regionale, che espressamente richiamano i più generali limiti di cui all’art. 1, comma 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006.

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 48 della legge della Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ritenuto espressivo di principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Il citato art. 48 dispone: «1. L’art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) è abrogato. 2. L’articolo 12 della L.R. 65/2010 è abrogato».

Secondo il ricorrente le disposizioni abrogate dalla normativa impugnata darebbero attuazione ai principi di coordinamento della finanza pubblica recati dagli artt. 6 e 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, che pongono specifici tetti di spesa in materia di attività di formazione, missioni del personale dipendente, consulenze e assunzioni di personale a tempo determinato.

L’Avvocatura generale dello Stato rileva, altresì, che, per effetto dell’art. 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 2019, n. 157, a decorrere dal 2020 verrebbero meno i limiti alla finanza pubblica previsti dall’art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del d.l. n. 78 del 2010 nei confronti delle Regioni, delle Province autonome, degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali.

Fra i menzionati limiti non sarebbero, tuttavia, contemplati quelli recati dall’art. 9, comma 28, del medesimo decreto-legge, che perciò sarebbero ancora vigenti e applicabili agli enti territoriali.

Il ricorrente deduce che l’abrogazione – da parte della norma impugnata – dell’art. 1 della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), sarebbe costituzionalmente illegittima esclusivamente nella parte in cui quest’ultimo reca norme attuative dell’ancora vigente art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, poiché tale abrogazione avrebbe determinato la «caducazione di un presidio qualificante ai fini del rispetto della spesa per il personale», e pertanto integrerebbe una patente violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla norma statale.

2.– Occorre, preliminarmente, individuare l’oggetto della questione da scrutinare, in quanto non coincidente con il portato letterale del petitum formulato dal ricorrente (ex multis, sentenze n. 36 del 2021, n. 217 e n. 193 del 2020).

Come evidenziato dalla Regione resistente, le motivazioni e le conclusioni del ricorso si rivolgono indistintamente all’intero art. 48 impugnato, senza distinguere tra i diversi commi dei quali lo stesso si compone.

La lettura complessiva del ricorso, tuttavia, rende evidente che il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato esclusivamente il comma 1 del citato art. 48, il quale abroga l’art. 1 della legge reg. Toscana n. 65 del 2010, e non il successivo comma 2, che abroga, invece, l’art. 12 della medesima legge regionale.

Peraltro, va ulteriormente precisato che oggetto di doglianza non è l’abrogazione dell’intero art. 1 della legge reg. Toscana n. 65 del 2010, ma solo dei commi 3 e 4, ritenuti attuativi dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.

Deve pertanto concludersi che la questione di legittimità costituzionale promossa dal ricorrente ha ad oggetto esclusivamente l’art. 48, comma 1, della legge reg. Toscana n. 51 del 2020, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della legge reg. Toscana n. 65 del 2010.

Così circoscritto il thema decidendum, si può procedere all’esame del merito.

3.– Occorre anzitutto inquadrare il contesto normativo in cui si inseriscono le disposizioni oggetto di impugnazione.

3.1.– Come è noto, questa Corte ha riconosciuto alle norme statali sul concorso degli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa la natura di principi di coordinamento della finanza pubblica, sull’assunto che «[n]on è contestabile il potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi […] vincoli alle politiche di bilancio» (sentenza n. 36 del 2004), anche se questi si traducono, inevitabilmente, in «limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti» (sentenza n. 218 del 2015).

L’art. 57, comma 2, lettera b), del d.l. n. 124 del 2019, come convertito, con decorrenza dall’anno 2020, ha abrogato per tutti gli enti (a esclusione di quelli del Servizio sanitario nazionale) i tetti di spesa per attività di formazione, per missioni del personale dipendente e per consulenze previsti dall’art. 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del d.l. n. 78 del 2010. Restano, viceversa, in vigore i limiti assunzionali fissati dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, sebbene siano state introdotte diverse deroghe.

3.2.– Con specifico riferimento all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 – richiamato nel presente giudizio quale parametro interposto – questa Corte ha costantemente affermato che esso rappresenta un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica (ex multis, sentenze n. 194 del 2020, n. 89 e n. 61 del 2014, n. 277 e n. 18 del 2013).

In relazione a tale principio, questa Corte ha altresì precisato che lo Stato può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere l’estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011).

Tale disposizione reca, pertanto, un limite di spesa di dettaglio per le amministrazioni statali e un principio fondamentale per le Regioni, in quanto vincola, senza sopprimere, l’autonomia degli enti territoriali, i quali conservano «adeguati spazi di manovra» (sentenza n. 16 del 2010). Diversamente, la norma statale non potrebbe ritenersi di principio (ex plurimis, sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall’autoqualificazione operata dal legislatore (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2021 e n. 78 del 2020).

4.– Tanto premesso, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, comma 1, della legge reg. Toscana n. 51 del 2020, nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della legge reg. Toscana n. 65 del 2010, non è fondata.

4.1.– I principi fondamentali di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 – per il carattere finalistico della materia in cui si inseriscono, la quale esige che gli obiettivi previsti siano effettivamente raggiunti in tutto il territorio nazionale (ex multis, sentenze n. 44 del 2021, n. 78 del 2020 e n. 77 del 2019), nonché per il fatto di fissare un “tetto” alla spesa, necessariamente vincolante in modo altrettanto uniforme – assumono carattere autoapplicativo, non essendo ammissibile un’attuazione parcellizzata degli stessi (ex plurimis, sentenze n. 130 del 2020, n. 67 e n. 7 del 2016, n. 44 del 2014 e n. 173 del 2012).

Le Regioni destinatarie delle misure ivi menzionate devono, dunque, conformarvisi, giacché lo spazio di autonomia loro riservato corrisponde unicamente alla «scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste […] ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009» (sentenza n. 173 del 2012).

Lo stesso tenore letterale delle disposizioni regionali abrogate conferma tale ricostruzione.

Infatti, l’art. 1, comma 3, della legge reg. Toscana n. 65 del 2010 prevede che «[a] decorrere dall’anno 2011, la Regione può avvalersi di personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, relativamente alle tipologie ricomprese nella disposizione di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009, fatta salva l’applicazione di quanto previsto dal medesimo articolo 9, comma 28, settimo e ottavo periodo, del D.L. n. 78/2010. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti già in essere alla data del 1° gennaio 2011».

Tale disposizione, nel recepire il limite alla spesa fissato dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, non ne dà specifica attuazione, quanto, piuttosto, vi si conforma, riproponendone parzialmente il contenuto. L’abrogazione del comma 3, prevista dalla norma regionale impugnata, non comporta, quindi, alcuna violazione del principio medesimo, in quanto quest’ultimo mantiene inalterata la propria vincolatività, anche in assenza di una specifica norma regionale attuativa.

Il successivo comma 4 prevede che «[p]er gli enti dipendenti della Regione e per le aziende sanitarie, la misura di contenimento della spesa di cui al comma 3 si intende assolta nell’ambito della riduzione complessiva della spesa di personale di cui all’articolo 2, comma 4, della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2014)», il quale, a sua volta, dispone che il contenimento dei costi di funzionamento delle strutture regionali e sanitarie è perseguito attraverso la riduzione del cinque per cento della spesa per il personale.

Tale disposizione non presenta alcun richiamo espresso, né al principio fondamentale, né al suo contenuto, dettando piuttosto una specifica modalità di riduzione della spesa per il personale che, solo in un’ottica più generale e complessiva, può intendersi volta a garantire il rispetto dei limiti di cui al più volte richiamato art. 9, comma 28.

Nemmeno in questo caso, dunque, l’abrogazione dell’art. 1, comma 4, della legge reg. Toscana n. 65 del 2010 determina la violazione degli evocati principi di coordinamento della finanza pubblica, per la non pertinenza di questi ultimi alla norma regionale.

4.2.– Peraltro, coglie nel segno la Regione resistente, quando osserva che, ai sensi dell’art. 9, comma 28, ottavo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, i limiti alla spesa ivi stabiliti non si applicano agli enti che rispettano il più generale principio di coordinamento della finanza pubblica previsto dall’art. 1, comma 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)».

A questo proposito, deve rilevarsi che l’art. 22-bis della legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), prevede espressamente che «[l]a Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, la capacità assunzionale propria e degli enti dipendenti, […] garantendo comunque per ciascuno di essi il rispetto dei limiti posti allo stesso dall’applicazione dell’art. 1, comma 557 e seguenti, della legge» n. 296 del 2006. In altri termini, poiché la delibera di Giunta che stabilisce ogni anno i limiti delle assunzioni applica direttamente i vincoli del richiamato comma 557 e successive modificazioni e integrazioni, devono ritenersi rispettati i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica recati dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.

Pertanto, accertata l’insussistenza della lesione dei parametri evocati da parte della disposizione impugnata, la descritta questione di legittimità costituzionale non è fondata.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, comma 1, della legge della Regione Toscana 6 luglio 2020, n. 51 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2019), nella parte in cui abroga l’art. 1, commi 3 e 4, della legge della Regione Toscana 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011), promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Angelo BUSCEMA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'8 luglio 2021.