ORDINANZA N. 43
ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giancarlo CORAGGIO;
Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Molise 24 dicembre 2018, n. 15 (Interpretazione autentica del comma 3 dell’art. 5 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 1°-6 marzo 2019, depositato in cancelleria l’11 marzo 2019 ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visto l’atto di costituzione della Regione Molise;
udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
deliberato nella camera di consiglio del 25 febbraio 2021.
Ritenuto che, con ricorso iscritto al registro ricorsi n. 44 del 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Molise 24 dicembre 2018, n. 15 (Interpretazione autentica del comma 3 dell’art. 5 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11), e, in particolare, dell’art. 1;
che tale norma dispone che: «Il comma 3 dell’art. 5 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11 (Disciplina del sostegno dell’editoria locale), deve interpretarsi nel senso che – consistendo l’obiettivo assorbente da realizzarsi tramite gli interventi previsti dalla legge regionale n. 11/2015 nel rafforzare l’esercizio della professione giornalistica nell’ambito dell’informazione regionale – i contributi di cui alla stessa legge regionale sono erogati a titolo non identico rispetto a quelli erogati dallo Stato i quali, a termini della legge n. 448/1998, del D.P.R. n. 146/2017 e dell’articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono finalizzati a realizzare più ampi ed articolati obiettivi di pubblico interesse»;
che la legge impugnata, a parere del ricorrente, contrasterebbe con gli artt. 3, 97 e 104 della Costituzione, in quanto configurerebbe un’interferenza con procedimenti giurisdizionali in corso e una palese elusione del principio generale dell’irretroattività delle norme, posto che introduce una norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, in mancanza del necessario presupposto della situazione di incertezza interpretativa, in violazione dei princìpi di ragionevolezza (a causa dell’incongruo discostamento dai consolidati princìpi nazionali e comunitari in tema di divieto di cumulo di agevolazioni e incentivi) e della tutela dell’affidamento legittimamente sorto negli aventi diritto alla contribuzione;
che, in particolare, contrasterebbe con l’art. 97 Cost., in base al quale deve considerarsi esclusa la possibilità di duplicazione di finanziamenti e deve essere garantito – in tutti i procedimenti, come quello in esame, assimilabili a procedure di carattere concorsuale, compresi quelli volti alla erogazione di contributi o benefici in favore di specifiche categorie – il rispetto della par condicio tra «concorrenti»; con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. in quanto, senza un ragionevole motivo, riserverebbe un trattamento di favore nei confronti di alcuni degli aspiranti beneficiari, in detrimento di altri; con l’art. 104 Cost. «da leggere in correlazione agli articoli 24 e 102 Cost.», nonché con gli artt. 3 e 97 Cost. sotto altro profilo, in quanto, in virtù del suo carattere retroattivo, inciderebbe su una controversia già in atto da tempo con un unico gruppo editoriale locale interessato storicamente alla problematica, introducendo un’interpretazione del comma 3 dell’art. 5 della legge reg. Molise n. 11 del 2015 che si pone in palese conflitto col giudicato rappresentato dalla sentenza del Consiglio di Stato, quinta sezione, 1° ottobre 2018, n. 5619 e che interferisce, altresì, con un giudizio attualmente in corso innanzi al giudice ordinario;
che si è costituita in giudizio la Regione Molise, instando per l’inammissibilità del ricorso e comunque per il suo rigetto e chiedendo di «dichiarare in ogni caso costituzionalmente legittima» la norma impugnata;
che, nel corso del giudizio, la legge reg. Molise n. 15 del 2018 è stata abrogata dall’art. 3 della legge della Regione Molise 27 settembre 2019, n. 10, recante «Modifiche alla legge regionale 20 maggio 2015, n. 11 (Disciplina del sostegno all’editoria locale)», la quale, peraltro, all’art. 4, ha disposto che i propri effetti si producono anche sui procedimenti non conclusi, sulle domande di contributi già presentate e non definite, e su quelli pendenti in giudizio;
che, il 21 aprile 2020, la Regione Molise ha depositato memoria attestando la mancata applicazione della legge regionale n. 15 del 2018, sulla base della nota prot. n. 63427/20 del 20 aprile 2020 del Direttore del primo dipartimento della Presidenza della Giunta regionale, nella quale si dà atto che, nel periodo di vigenza della impugnata legge regionale, non sono state disposte erogazioni di contributi in diretta e concreta attuazione della legge stessa;
che, in data 20 luglio 2020, veniva depositata dall’Avvocatura generale dello Stato istanza di rinvio dell’udienza di discussione fissata per il successivo 21 luglio, in quanto con nota in pari data il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio aveva rappresentato l’intendimento di proporre al Governo, nel primo Consiglio dei ministri utile, la proposta di rinunciare al ricorso in considerazione dell’intervenuta abrogazione della legge molisana oggetto di impugnazione, e che, in accoglimento di tale istanza, la trattazione del giudizio in esame veniva rinviata a nuovo ruolo e poi fissata per la camera di consiglio del 24 febbraio 2021;
che, il Presidente del Consiglio dei ministri il 28 luglio 2020 ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritenendo venute meno le ragioni che avevano indotto all’impugnazione delle disposizioni regionali indicate in ricorso;
che, con atto depositato in data 8 ottobre 2020, la Regione Molise ha dichiarato di accettare tale rinuncia.
Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (ex multis, ordinanze n. 266, n. 232 e n. 221 del 2020).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente e Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2021.