ORDINANZA N. 27
ANNO 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giancarlo CORAGGIO;
Giudici: Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 9 gennaio 2019 (Doc. IV-ter, n. 1), promosso dal Tribunale ordinario di Torino con ricorso notificato il 27-30 luglio 2020, depositato in cancelleria il 24 dicembre 2020, iscritto al n. 6 del registro conflitto tra poteri dello Stato 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2021, .
Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;
udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;
deliberato nella camera di consiglio del 10 febbraio 2021.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 20 febbraio 2020 (reg. confl. pot. n. 6 del 2020), il Tribunale ordinario di Torino ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla delibera con la quale il Senato della Repubblica ha ritenuto che le dichiarazioni, rilasciate il 13 gennaio 2014 dall’allora senatore S. E., riguardanti L. P., fossero espresse nell’esercizio delle sue funzioni, e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione (delibera del Senato della Repubblica del 9 gennaio 2019, Doc. IV-ter, n. 1);
che, secondo quanto riferito dal giudice ricorrente, nel procedimento penale instaurato innanzi a esso, S. E. è imputato per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, perché, «nel corso dell’intervista radiofonica rilasciata telefonicamente alla trasmissione “La Zanzara” di Radio 24, […] comunicando con più persone, offendeva la reputazione di P. L., con affermazioni che, facendo riferimento all’episodio intimidatorio subito dall’E. il giorno precedente, alla domanda dell’intervistatore: “Insomma, secondo te, si sanno i nomi e i cognomi di quelli che ti hanno messo le bottiglie di molotov, tu li conosci?”, rispondeva con affermazioni così consistenti: “[…] materialmente no, chi sono i mandanti però, guarda è fin troppo facile” […] “ma guarda, basta leggere…basta leggere libri, è pieno di librerie e di libri contro la Torino-Lione che giustificano anche le azioni violente. C’è il libro di L. P., ex capo di Magistratura Democratica […] che basta leggerlo! […]; e, ancora, a domanda dell’intervistatore a chi si riferisse l’espressione “cattivi maestri” affermava: “mi riferisco a questa gente che...mi riferisco a gente come P. che, invece di prendere le distanze, scrivono dei libri per attaccare C. […] che reprime questi fenomeni”»;
che, nel corso del giudizio, il 28 novembre 2017, S. E. ha eccepito l’insindacabilità delle opinioni espresse ai sensi dell’art. 68 Cost.;
che il Tribunale di Torino ritenendo «non del tutto evidente né la sussistenza di una prevalente causa di proscioglimento nel merito né la ricorrenza integrale dei presupposti applicativi della causa di non punibilità con riferimento a tutte le diverse manifestazioni del pensiero oggetto di contestazione», ha disposto la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica, sospendendo il processo fino alla decisione parlamentare;
che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica si è riunita in tre sedute, il 25 settembre, il 23 ottobre e il 13 novembre 2018 e, nel corso di quest’ultima seduta, si è espressa all’unanimità per l’applicazione dell’art. 68 Cost. in favore delle affermazioni rilasciate da S. E.;
che il 9 gennaio 2019 l’assemblea del Senato, accogliendo la proposta della Giunta, ha infine deliberato che «le dichiarazioni rese dal sig. S. E., senatore all’epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell’ipotesi di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione»;
che, in particolare, il Senato ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 68 Cost., richiamando diversi interventi del parlamentare, dai quali sarebbe emersa la sostanziale corrispondenza tra le funzioni svolte dall’imputato in qualità di senatore e le opinioni dallo stesso espresse il 13 gennaio 2014;
che la delibera, così motivata, ha dunque impedito al Tribunale di Torino l’esame nel merito delle dichiarazioni contestate al senatore E., non rendendo possibile accertare se, nella specie, ricorressero o meno i presupposti del reato contestato;
che, nella specie, il giudice ricorrente non ha ravvisato gli estremi del nesso funzionale, alla cui sussistenza la giurisprudenza costituzionale ha subordinato l’applicabilità della insindacabilità parlamentare;
che il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 148 del 2020 (depositata il 10 luglio 2020);
che la predetta ordinanza è stata notificata al Senato della Repubblica, unitamente al ricorso introduttivo, in data 27 luglio 2020 e, ai fini del prescritto deposito, gli atti sono stati inviati a mezzo del servizio postale il 23 dicembre 2020 e depositati nella cancelleria di questa Corte il successivo 24 dicembre 2020;
che il Senato della Repubblica si è regolarmente costituto in giudizio, con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 15 settembre 2020, ritenendo il ricorso inammissibile e, in subordine, infondato;
che il giudice ricorrente ha presentato, il 29 dicembre 2020, istanza di rimessione in termini, depositata nella cancelleria di questa Corte il 30 dicembre 2020;
che, a giustificazione della predetta richiesta, il Tribunale di Torino ha addotto la necessità di riorganizzazione dell’ufficio conseguente all’emergenza epidemiologica;
che, secondo il giudice ricorrente, «il coordinamento tra il personale di cancelleria, posto in modalità di lavoro agile e quindi non presente in contemporanea in ufficio […] è divenuto particolarmente complesso e tale circostanza ha causato la discrasia temporale tra la ricezione della cartolina attestante l’avvenuta notificazione al Senato e l’abbinamento al fascicolo processuale nel quale era contenuta l’ordinanza della Corte ed erano indicati gli adempimenti successivi»;
che, nelle more della camera di consiglio, il Senato della Repubblica ha depositato, il 19 gennaio 2021, una nota illustrativa;
che, in tale nota, il Senato chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e/o improcedibile, ribadendo la perentorietà dei termini processuali e ritenendo non sufficiente, ai fini di una rimessione in termini, il richiamo a «meri inconvenienti organizzativi», inidonei a integrare gli estremi della causa di forza maggiore;
che tale conclusione sarebbe suffragata dalla natura eccezionale della sospensione dei termini processuali disposta dal legislatore e ritenuta applicabile al processo costituzionale dal decreto della Presidente di questa Corte del 24 marzo 2020;
che, in una ulteriore memoria, depositata il 28 gennaio 2021, il Senato reitera tali argomentazioni e ribadisce la richiesta di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso.
Considerato che, con ricorso depositato il 20 febbraio 2020 (reg. confl. pot. n. 6 del 2020), il Tribunale ordinario di Torino ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla delibera con la quale il Senato della Repubblica ha ritenuto che le dichiarazioni, rilasciate il 13 gennaio 2014 dall’allora senatore S. E., riguardanti L. P., fossero espresse nell’esercizio delle sue funzioni, e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione (delibera del Senato della Repubblica del 9 gennaio 2019, Doc. IV-ter, n. 1);
che questa Corte ha dichiarato il conflitto ammissibile, con ordinanza n. 148 del 2020 (depositata il 10 luglio 2020);
che la predetta ordinanza è stata regolarmente notificata dal ricorrente Tribunale di Torino al Senato della Repubblica, unitamente al ricorso introduttivo, in data 27 luglio 2020;
che, ai sensi dell’art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’ulteriore adempimento in capo al ricorrente, ai fini dell’introduzione del giudizio di merito, consiste nel deposito – nella cancelleria di questa Corte – degli atti notificati, entro il termine di trenta giorni dall’ultima notificazione;
che, nel caso in esame, gli atti sono stati depositati tardivamente, ovverosia il 24 dicembre 2020, quattro mesi dopo l’ultima notificazione;
che, in conformità alla costante giurisprudenza costituzionale, tale deposito deve ritenersi tardivo, essendo detto termine perentorio (si vedano, tra le molte, le ordinanze n. 185 del 2014, n. 23 del 2012, n. 317 del 2011, n. 253 del 2007);
che il Tribunale di Torino ha presentato istanza di rimessione in termini, adducendo giustificazioni legate alla necessità di riorganizzare l’ufficio a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
che simili inconvenienti riorganizzativi non integrano gli estremi di un grave impedimento oggettivo al rispetto dei termini processuali;
che, dunque, l’istanza deve essere rigettata, non potendosi procedere allo svolgimento della fase di merito del giudizio sul conflitto di attribuzione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale ordinario di Torino nei confronti del Senato della Repubblica, indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2021.