Ordinanza allegata alla Sentenza 26 giugno 2020, n. 132
ORDINANZA 9 GIUGNO
ANNO 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Marta CARTABIA;
Giudici: Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Ritenuto che, con ordinanza del 16 aprile 2019 (r.o. n. 149 del 2019) il Tribunale ordinario di Bari, sezione prima penale, ha sollevato - con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), in combinato disposto con l'art. 595, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui punisce il delitto di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato con la pena della reclusione da uno a sei anni, in via cumulativa e non alternativa rispetto alla multa non inferiore a 258 euro;
che il 22 ottobre 2019 il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG), in qualità di «titolare di un interesse giuridico particolarmente qualificato, idoneo a fondare l'ammissibilità del suo intervento nel giudizio costituzionale», ha depositato, nei termini, atto di intervento ad adiuvandum, senza peraltro chiedere di essere autorizzato a prendere visione e trarre copia degli atti processuali.
Considerato che un identico atto di intervento del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG) è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con ordinanza n. 37 del 2020, pronunciata nel giudizio r.o. n. 140 del 2019, avente a oggetto questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e dell'art. 595, terzo comma, del codice penale e chiamato per la discussione all'odierna udienza, congiuntamente al presente giudizio;
che, in detta ordinanza, la Corte ha ritenuto sussistente, in capo al CNOG, un interesse qualificato legittimante l'intervento in giudizio, in relazione alla competenza disciplinare attribuita al Consiglio medesimo dall'art. 20, primo comma, lettera d), dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista) ed esercitabile, ai sensi dell'art. 39 della medesima legge, in caso di condanna penale, ove sussistano le condizioni di cui al successivo art. 48, primo comma;
che le argomentazioni svolte da questa Corte nella già citata ordinanza n. 37 del 2020 - da intendersi qui integralmente richiamate - valgono anche in relazione all'intervento spiegato dal CNOG nel presente giudizio;
che, contrariamente all'avviso espresso in udienza dall'Avvocatura dello Stato, l'ammissibilità dell'intervento del terzo non può ritenersi condizionata alla circostanza che la parte del giudizio a quo si sia costituita anche nel giudizio avanti alla Corte costituzionale, dal momento che l'interesse qualificato all'intervento sussiste indipendentemente dalle scelte difensive assunte dalla parte del giudizio a quo;
che, dunque, l'intervento deve essere dichiarato ammissibile.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile l'intervento del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti (CNOG).
F.to: Marta Cartabia, Presidente