Ordinanza n. 81 del 2020

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ORDINANZA N. 81

 

ANNO 2020

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Presidente: Marta CARTABIA;

 

Giudici:

 

 Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Tribunale ordinario di Torino con ordinanza del 3 dicembre 2018 e dal Tribunale ordinario di Milano con ordinanza del 4 aprile 2019, iscritte rispettivamente ai numeri 64 e 103 del registro ordinanze 2019 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18 e 27, prima serie speciale, dell’anno 2019.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 10 marzo 2020 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

 

deliberato nella camera di consiglio dell’8 aprile 2020.

 

Ritenuto che – nel corso di un procedimento civile cautelare, promosso da un soggetto condannato per un reato in materia di stupefacenti, che si era visto negare il rilascio della patente di guida dal competente Ufficio della Motorizzazione civile per la insussistenza dei requisiti morali di cui all’art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) – l’adito Tribunale ordinario di Torino, in composizione monocratica, premessane la rilevanza, ha sollevato, con l’ordinanza del 10 dicembre 2018, iscritta al n. 64 del r.o. del 2019, questioni di legittimità costituzionale del predetto art. 120, comma 1, cod. strada, per contrasto con gli articoli 3 e 16 della Costituzione;

 

che, secondo il rimettente, «nella parte in cui prevede il diniego in via automatica al rilascio della patente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a prescindere da ogni valutazione in punto di gravità del reato commesso, delle pene concretamente irrogate e dell’attuale pericolosità del soggetto», la norma denunciata violerebbe, appunto, i parametri evocati, ricollegando il medesimo effetto (ostativo al conseguimento del titolo di abilitazione alla guida e, conseguentemente, alla libertà di movimento) ad una varietà di fattispecie non sussumibili in termini di omogeneità. E ciò quantomeno nella più limitata ipotesi (prospettata in via subordinata) in cui il soggetto «non possa (per ragioni temporali o per altra causa) giovarsi della riabilitazione penale» al fine di superare l’ostacolo al rilascio della patente;

 

che anche il giudice monocratico del Tribunale ordinario di Milano – nel corso di altro analogo giudizio proposto avverso un provvedimento di diniego al rilascio della patente di guida ex art. 120, comma 1, cod. strada, in parte qua – ha sollevato con ordinanza del 4 aprile 2019, iscritta al n. 103 del r.o. del 2019, questioni di legittimità costituzionale in larga parte identica a quella che precede;

 

che, nel motivare il contrasto della norma denunciata con l’art. 3 Cost. (in questo caso unico parametro evocato), detto giudice ne ha ravvisato un «ulteriore profilo di irragionevolezza […] nella permanenza dell’automatismo del diniego di conseguimento della patente di guida, rispetto alla discrezionalità della parallela misura della revoca della patente, così come prevista a seguito della modifica del comma 2», dello stesso art. 120 cod. strada, in virtù della sentenza di questa Corte n. 22 del 2018;

 

che in entrambi i riferiti giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, contestando la fondatezza delle questioni sollevate.

 

Considerato che, per la sostanziale coincidenza di fondo del rispettivo oggetto, gli odierni giudizi possono riunirsi per essere unitariamente decisi;

 

che, con sentenza n. 80 del 2019 (pubblicata in data successiva a quelle di deposito delle due odierne ordinanze di rimessione), questa Corte ha già avuto occasione di esaminare identiche censure, di violazione degli artt. 3 e 16 della Costituzione, rivolte, dallo stesso Tribunale ordinario di Torino, all’art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), e ne ha dichiarato la non fondatezza;

 

che, con riguardo, in particolare, al parametro dell’art. 16 Cost., si è, infatti, ivi escluso che la libertà di circolare comporti, di per sé, il diritto di guidare veicoli a motore (così anche sentenze n. 274 del 2016 e n. 6 del 1962);

 

 

che, quanto alla violazione dell’art. 3 Cost., nella stessa pronuncia è già stato, in contrario, affermato che «[l]e ragioni che hanno comportato il superamento dell’automatismo della revoca prefettizia ad opera della ricordata sentenza n. 22 del 2018 – e, cioè, per un verso, la contraddittorietà dell’automatismo di tale revoca “rispetto alla discrezionalità della parallela misura del ‘ritiro’ della patente che […] il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione ‘può disporre’” e, per altro verso, la ‘indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida’, a fronte della varietà di fattispecie cui possono aver riguardo i reati presupposti – non sono, infatti, neppure analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo». E ciò in quanto «tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell’interessato» e perché «non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato»;

 

che, inoltre, «l’effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo “indifferenziato” sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti», poiché «[l]a diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume […] determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida»;

 

che non rilevano in contrario le «ragioni temporali o altra causa», adombrate dal Tribunale di Torino, per le quali un soggetto non possa giovarsi della riabilitazione, poiché ciò riflette, appunto, la non “indifferenziata” incidenza della condanna per i reati in questione agli effetti del conseguimento del titolo di guida;

 

che nessun nuovo argomento è dunque proposto nelle due ordinanze di rimessione che non sia già superato dalla citata sentenza n. 80 del 2019;

 

che le questioni sollevate dalle odierne ordinanze risultano, pertanto, manifestamente infondate.

 

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1 delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada), come sostituito dall’art. 3, comma 52, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 16 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino e, in riferimento all’art. 3 Cost., dal Tribunale ordinario di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 aprile 2020.

 

F.to:

 

Marta CARTABIA, Presidente

 

Mario Rosario MORELLI, Redattore

 

Roberto MILANA, Cancelliere

 

Depositata in Cancelleria il 24 aprile 2020.