Ordinanza allegata alla Sentenza 24 luglio
2019 n. 200
ORDINANZA 3 LUGLIO
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI;
Giudici: Aldo CAROSI, Marta
CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana
SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,
Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,
Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Visti
gli atti relativi al giudizio per conflitto di
attribuzione tra enti proposto dalla Regione Calabria, con ricorso
notificato il 15 gennaio 2019, nei confronti del Presidente del Consiglio dei
ministri, per l'annullamento, previa declaratoria di non spettanza allo Stato,
del telegramma "urgentissimo" del 6 dicembre 2018, contenente
l'invito del Presidente della Giunta regionale a partecipare alla riunione del
Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, e della delibera del Consiglio dei
ministri del 7 dicembre 2018, avente ad oggetto la nomina del commissario ad acta e del subcommissario per
l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario
nella Regione Calabria (Reg. Confl. Enti n. 1 del
2019).
Rilevato
che, come sottolineato dalla Regione Calabria nella
memoria integrativa depositata in data 12 giugno 2019,
il ricorso da essa proposto è stato notificato a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) in data 15 gennaio 2019, sia all'indirizzo della Presidenza
del Consiglio, sia all'indirizzo dell'Avvocatura generale, previa attestazione
di conformità;
che è seguita ulteriore notificazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri dello stesso atto, a mezzo ufficiale giudiziario, il
18-22 gennaio 2019;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito con atto
depositato il 1° marzo 2019.
Considerato che
che la notificazione a mezzo PEC, prevista dal Codice del
processo amministrativo, non è allo stato applicabile nel giudizio di
costituzionalità;
che rispetto alla successiva notificazione a mezzo ufficiale
giudiziario la costituzione della Presidenza del Consiglio dei ministri è
tempestiva.
per
questi motivi
dichiara ammissibile la costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
F.to Giorgio Lattanzi, Presidente