Ordinanza dibattimentale 3 luglio (sent. 200)

CONSULTA ONLINE 

 

Ordinanza allegata alla Sentenza 24 luglio 2019 n. 200

 

ORDINANZA 3 LUGLIO

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio per conflitto di attribuzione tra enti proposto dalla Regione Calabria, con ricorso notificato il 15 gennaio 2019, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, per l'annullamento, previa declaratoria di non spettanza allo Stato, del telegramma "urgentissimo" del 6 dicembre 2018, contenente l'invito del Presidente della Giunta regionale a partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, e della delibera del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, avente ad oggetto la nomina del commissario ad acta e del subcommissario per l'attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario nella Regione Calabria (Reg. Confl. Enti n. 1 del 2019).

Rilevato che, come sottolineato dalla Regione Calabria nella memoria integrativa depositata in data 12 giugno 2019, il ricorso da essa proposto è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data 15 gennaio 2019, sia all'indirizzo della Presidenza del Consiglio, sia all'indirizzo dell'Avvocatura generale, previa attestazione di conformità;

che è seguita ulteriore notificazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri dello stesso atto, a mezzo ufficiale giudiziario, il 18-22 gennaio 2019;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito con atto depositato il 1° marzo 2019.

Considerato che la Regione ha eccepito la tardività della costituzione del Presidente del Consiglio rispetto alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC);

che la notificazione a mezzo PEC, prevista dal Codice del processo amministrativo, non è allo stato applicabile nel giudizio di costituzionalità;

che rispetto alla successiva notificazione a mezzo ufficiale giudiziario la costituzione della Presidenza del Consiglio dei ministri è tempestiva.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile la costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

F.to Giorgio Lattanzi, Presidente