SENTENZA N. 265
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Aldo CAROSI;
Giudici: Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 3 e 8, del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187 (Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale), poi trasfuso nell’art. 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, promosso dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento vertente tra Parsons Transportation Group Inc. e Stretto di Messina spa in liquidazione e altri, con ordinanza del 16 ottobre 2018, iscritta al n. 38 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visti gli atti di costituzione della Parsons Transportation Group Inc. e della Stretto di Messina spa in liquidazione, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 5 novembre 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
uditi gli avvocati Alfredo Lucente per la Parsons Transportation Group Inc., Marco Annoni per la Stretto di Messina spa in liquidazione e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 3 e 8, del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187 (Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A ed in materia di trasporto pubblico locale), poi trasfuso nell’art. 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, «nella parte in cui, nell’ipotesi di caducazione dei contratti, il comma 8 richiama gli effetti di cui al comma 3, in base al quale “a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell’importo predetto”».
1.1.– L’incidente di costituzionalità è sorto nel corso del giudizio civile proposto dalla Parsons Transportation Group Inc. (d’ora in avanti: Parsons) contro la Stretto di Messina spa in liquidazione (d’ora in avanti: SdM), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Presidenza del Consiglio dei ministri, riunito ad analogo giudizio civile, promosso, nei confronti dei medesimi convenuti, da altre società (tra cui, segnatamente, Eurolink scpa e Impregilo spa): controversie, entrambe, traenti origine dalle vicende correlate alla realizzazione di un collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e la Calabria, cosiddetto “ponte sullo Stretto di Messina”.
1.1.1.– Nel loro nucleo essenziale, le vicende anzidette sono state tratteggiate dal giudice a quo nei termini seguenti.
La realizzazione di un collegamento stabile, mediante la costruzione di un ponte sospeso sullo Stretto di Messina, fu inizialmente prevista dalla legge 17 dicembre 1971, n. 1158 (Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente), che affidò la concessione dello studio, della progettazione e della costruzione, nonché dell’esercizio del solo collegamento viario ad una società a totale capitale pubblico.
In attuazione della citata legge n. 1158 del 1971, in data 11 giugno 1981, venne costituita la SdM, inizialmente partecipata maggioritariamente dall’IRI e per il restante 49% dall’Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, dall’Anas, dalle Regioni Sicilia e Calabria e da altre amministrazioni ed enti pubblici.
Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 121 del 21 dicembre 2001, il ponte sullo Stretto di Messina è stato inserito tra le infrastrutture pubbliche di rilevanza nazionale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) e l’opera è stata assoggettata alla disciplina del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale).
Il decreto legislativo 24 aprile 2003, n. 114 (Modifiche ed integrazioni alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa alla realizzazione dell’attraversamento stabile dello Stretto di Messina, a norma dell’articolo 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166), ha, quindi, qualificato la SdM come organismo di diritto pubblico, nonché «concessionaria per legge» della progettazione, realizzazione e gestione del ponte e dei relativi servizi.
Con delibera del CIPE n. 66 del 1° agosto 2003, è stato approvato il progetto preliminare dell’opera e, in data 30 dicembre 2003, il Ministero delle infrastrutture e la SdM hanno stipulato una convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti e per il piano finanziario dell’opera stessa.
Nell’aprile 2004, la SdM (nella cui compagine societaria era subentrata la Fintecna spa, quale successore dell’IRI) ha bandito due gare: la prima per l’affidamento ad un contraente generale della progettazione, definitiva ed esecutiva, e della realizzazione del ponte con i relativi collegamenti stradali e ferroviari; la seconda per l’affidamento dei servizi di project management consulting al fine di espletare le attività di verifica e controllo sulle prestazioni da rendere dal contraente generale sia nella fase di progettazione che di realizzazione del ponte.
La prima gara (di affidamento a contraente generale) è stata aggiudicata in favore dell’associazione temporanea di imprese (d’ora in avanti: ATI) costituita tra la capogruppo mandataria Impregilo ed altre società mandanti, le quali hanno poi costituito, ai sensi del d.lgs. n. 190 del 2002, una società di progetto denominata Eurolink scpa (d’ora in avanti: Eurolink), che è subentrata nei rapporti facenti capo all’ATI.
La seconda gara (di affidamento dei servizi di project management consulting) è stata aggiudicata in favore della società statunitense Parsons Transportation Group Inc.
La SdM ha, quindi, stipulato due diversi contratti tra loro collegati: in data 16 gennaio 2006, il contratto di affidamento dei servizi di project management consulting con la Parsons e, in data 27 marzo 2006, il contratto di affidamento a contraente generale con la Eurolink.
Tuttavia, dopo la stipulazione dei due contratti, il legislatore ha modificato il precedente indirizzo, decidendo di procrastinare la realizzazione del ponte: con il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286, le somme originariamente destinate alla sottoscrizione dell’aumento di capitale della SdM sono state, infatti, destinate a diverse utilizzazioni e detta società ha comunicato alla Eurolink ed alla Parsons che non si sarebbe dato avvio alla esecuzione dell’opera.
A seguito, poi, di un ulteriore cambio di orientamento politico emerso da nuove elezioni, il ponte sullo Stretto è stato nuovamente considerato un’opera di carattere prioritario, venendo reinserita tra le infrastrutture strategiche previste nel documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 2009-2011.
In particolare, il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto l’assegnazione alla SdM di un contributo di 1.300 milioni di euro, sicché, in data 25 settembre 2009, la predetta società e la Eurolink hanno stipulato un atto aggiuntivo, integrativo dell’originario contratto, in base al quale sono state definite le modalità di riavvio delle attività di realizzazione dell’opera. Con tale accordo, le parti hanno convenuto le modalità di aggiornamento del prezzo contrattuale, nonché la rinuncia alle riserve medio tempore formulate dal contraente generale, prevedendo, altresì, all’art. 5.2, che – in caso di mancata approvazione del progetto definitivo entro 540 giorni dalla sua presentazione da parte di Eurolink – le parti si sarebbero incontrate per rivedere le condizioni contrattuali e, in caso di mancato accordo, ad entrambe sarebbe spettato il diritto di recedere dal contratto, con riconoscimento in ogni caso alla Eurolink di un indennizzo, da calcolarsi secondo i criteri ivi indicati.
Analogamente, anche la Parsons ha stipulato (in data 20 maggio 2009) – e poi confermato (in data 25 settembre 2009) – un atto integrativo per disciplinare la ripresa delle attività, rinunciando al rimborso di parte delle spese sino a quel momento sostenute.
A fronte, quindi, delle riavviate attività per la realizzazione dell’opera, in data 20 dicembre 2010 la Eurolink ha consegnato alla SdM il progetto definitivo, che è stato sottoposto alla verifica di Parsons.
In relazione al prolungarsi dell’attività di verifica e di rimodulazione parziale della progettazione, la SdM e la Eurolink hanno convenuto espressamente che il termine di 540 giorni sarebbe decorso dal 12 aprile 2011, con conseguente allungamento dei tempi contrattuali.
Il consiglio di amministrazione della SdM ha approvato il progetto definitivo dell’opera in data 29 luglio 2011, dando avvio al processo approvativo presso le amministrazioni.
In data 4 ottobre 2012, la Eurolink, ritenendo che fosse decorso in data 3 ottobre 2012 il termine di 540 giorni per l’approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE, senza che questo fosse intervenuto, ha chiesto la revisione delle condizioni contrattuali alla SdM.
Successivamente, il 3 novembre 2012, essendo decorsi trenta giorni dalla richiesta e non essendovi stata alcuna revisione contrattuale, la Eurolink ha dichiarato di voler recedere dal contratto ai sensi dell’art. 5.2 dell’atto aggiuntivo.
Il giorno prima di tale dichiarazione della Eurolink (in data 2 novembre 2012), il Governo ha emanato, però, il d.l. n. 187 del 2012, motivato dalla «straordinaria necessità ed urgenza di garantire, in considerazione dell’attuale stato di tensione nei mercati finanziari internazionali, la verifica, a tutela della finanza pubblica, della sostenibilità del piano economico finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente».
In particolare, il citato decreto-legge, a decorrere dalla sua entrata in vigore (in data 2 novembre 2012), ha sospeso tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla SdM con il contraente generale e gli altri affidatari; ed ha, altresì, introdotto una procedura complessa per la ricerca di un nuovo finanziamento dell’opera, disponendo che la società affidante ed il contraente generale avrebbero dovuto stipulare un ulteriore apposito atto aggiuntivo.
Lo stesso decreto-legge ha, inoltre, espressamente previsto che, in caso di mancata stipulazione di un tale atto entro il termine del 1° marzo 2013, si sarebbero dovuti ritenere caducati, con effetto dalla data del 2 novembre 2012, tutti gli atti relativi ai rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria.
Di conseguenza, sono state avviate iniziative tra le parti per addivenire ad un testo condiviso.
Tuttavia, in data 2 marzo 2013, non essendo stato sottoscritto il previsto atto aggiuntivo, la SdM ha comunicato alla Eurolink di ritenere intervenuta, con effetto dal 2 novembre 2012, la caducazione del contratto di affidamento a contraente generale.
Analoga contestuale comunicazione è stata inviata alla Parsons relativamente al contratto di project management consulting.
In attuazione delle previsioni del citato decreto-legge, poi trasfuso nell’art. 34-decies, inserito nel d.l. n. 179 del 2012 dalla legge di conversione n. 221 del 2012, la società SdM è stata posta in liquidazione.
1.1.2.– Di qui, appunto, il contenzioso che ha poi dato luogo all’incidente di costituzionalità.
Con l’odierna ordinanza di rimessione (coeva a sentenza parziale che ha deciso su altre rispettive domande delle parti in causa), il Tribunale ordinario di Roma – dopo avere escluso che l’art. 1 del d.l. n. 187 del 2012, come riproposto dall’art. 34-decies inserito nel d.l. n. 179 del 2012, contrasti con i parametri europei e sovranazionali e con gli altri parametri costituzionali evocati da parte attrice (artt. 3, 24, 41, 42, 43, 77, 97, 113 e 117 Cost.) – ha reputato, invece, rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., la questione, appunto, di legittimità costituzionale della normativa suddetta per il profilo relativo alla quantificazione dell’indennizzo.
Il rimettente – premessa l’applicabilità della disciplina in materia di appalto di opere pubbliche al contratto stipulato tra la SdM e la Parsons, stante la «sostanziale coincidenza» tra le attività che dovevano essere svolte da quest’ultima società e quelle affidate alla Eurolink – ne ha, quindi, inferito che l’introduzione, ad opera della normativa denunciata, per i soli contratti stipulati dalla SdM, di specifici e più riduttivi criteri (che non tengono conto del valore delle prestazioni ineseguite), per la liquidazione delle indennità spettanti al privato contraente in caso di recesso dell’amministrazione appaltante, sia contraria ai principi di ragionevolezza e non arbitrarietà, discriminatoria e lesiva del principio del legittimo affidamento, oltreché violativa del canone di imparzialità, riferibile anche all’attività iure privatorum della pubblica amministrazione.
Dal che, il prospettato vulnus agli artt. 3 e 97 Cost.
2.– Innanzi a questa Corte si sono costituite, sia la Parsons, sia la SdM: la prima per aderire alle conclusioni del Tribunale a quo, la seconda per eccepire, invece, l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza della questione.
Secondo detta ultima società, parte convenuta nel giudizio principale, l’oggetto del contratto stipulato con la Parsons non atteneva all’esecuzione di lavori pubblici, ma all’esecuzione di “servizi”, di varia natura e contenuto, funzionali e correlati ad un diverso contratto avente – solo questo – ad oggetto l’esecuzione di lavori pubblici.
Pertanto, alla data di stipula del contratto, l’unica disciplina relativa agli appalti pubblici di servizi era costituita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi), non contenente alcuna norma in materia di recesso da parte del committente, né alcun criterio tassativo e inderogabile per la determinazione di un indennizzo in caso di recesso del committente. Per cui avrebbe dovuto trovare applicazione, al riguardo, l’art. 24 del contratto e non l’art. 25, come richiamato dall’ordinanza: art. 24 che prevede un criterio di calcolo dell’indennizzo spettante alla Parsons sostanzialmente corrispondente a quello di cui all’art. 34-decies inserito nel d.l. n. 179 del 2012 dalla legge di conversione n. 221 del 2012. Dal che la conclusione che la questione risulti sollevata su presupposti, sia normativi che contrattuali, del tutto inconferenti rispetto al caso oggetto di cognizione nel giudizio a quo.
3.– È anche intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, la quale ha, preliminarmente, eccepito l’inammissibilità della questione per genericità della motivazione in punto sia di rilevanza che di asserito contrasto delle disposizioni denunciate con i parametri evocati, oltreché per omesso, o comunque non adeguato, esperimento del previo tentativo di una interpretazione costituzionalmente adeguata della disposizione denunciata.
In subordine, e nel merito, ha concluso per la non fondatezza della questione, sul rilievo che il Tribunale romano avrebbe erroneamente reputato che il diritto all’indennizzo vantato dalla Parsons sia il medesimo diritto all’indennizzo conseguente al recesso unilaterale del committente disciplinato dalla normativa sugli appalti pubblici e poi trasfuso nel contratto oggetto di causa.
4.– In prossimità dell’udienza pubblica hanno depositato memoria, sia le parti costituite, sia l’intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ad ulteriore illustrazione dei rispettivi assunti.
Considerato in diritto
1.– Nel quadro della risalente e complessa vicenda di cui si è già in narrativa detto, relativa alla realizzazione di un collegamento stabile tra Sicilia e Calabria mediante la costruzione di un ponte sospeso sullo Stretto di Messina, e nel contesto, in particolare, del giudizio che, a seguito dell’intervenuta caducazione ex lege dei contratti stipulati dalla società Stretto di Messina (d’ora in avanti: SdM), affidataria del progetto, la Parsons Trasportation Group Inc. (d’ora in avanti: Parsons) ha proposto − per ottenere il pagamento degli indennizzi che assume spettarle a seguito del “recesso unilaterale” della SdM dal contratto concluso con essa attrice −, l’adito Tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di imprese, dopo aver risolto con sentenza parziale ulteriori vari profili del contenzioso tra le parti, con la parallela ordinanza in epigrafe – esclusa previamente la non manifesta infondatezza delle altre questioni prospettate, dalla Parsons, in riferimento agli altri parametri, del pari indicati nel Ritenuto in fatto – ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 3 e 8, del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187 (Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale), poi trasfuso nell’art. 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, «nella parte in cui, nell’ipotesi di caducazione dei contratti, il comma 8 richiama gli effetti di cui al comma 3, in base al quale “a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell’importo predetto”», per contrasto, sotto più profili, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
1.1.– Secondo il rimettente, al contratto stipulato tra SdM e Parsons nel 2006 sarebbe stata ratione temporis applicabile la disciplina in materia di appalti di lavori pubblici − prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), poi integralmente trasfusa nell’art. 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) − ai sensi della quale «la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite».
La normativa denunciata si sarebbe, quindi, sovrapposta alla ricordata disciplina generale, introducendo specifici e più riduttivi criteri per la liquidazione delle indennità spettanti al privato contraente in caso di recesso dell’amministrazione appaltante: criteri − che non tengono conto del valore delle prestazioni ineseguite – applicabili ai soli contratti stipulati dalla SdM.
Dal che, appunto, il vulnus, che ne risulterebbe arrecato, all’art. 3 Cost. – sotto i profili della irragionevolezza, dell’effetto discriminatorio e della violazione dell’affidamento riposto dal contraente (Parsons) nella previgente disciplina – e all’art. 97 Cost., quanto al canone della imparzialità, riferibile anche all’attività iure privatorum della pubblica amministrazione, di cui costituirebbe articolazione la SdM.
2.– Della questione così sollevata ritiene preliminarmente l’Avvocatura generale dello Stato che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato la rilevanza.
Questa eccezione non è fondata.
Il rimettente ha, infatti, ben chiarito come l’esito del giudizio principale dipenda da quello della questione proposta, poiché la caducazione della normativa denunciata «comporterebbe l’applicazione del criterio di liquidazione dell’indennizzo previsto dalla normativa sugli appalti pubblici e, di conseguenza, l’accoglimento della domanda con cui la Parsons ha chiesto il pagamento di una indennità in misura superiore».
3.– È viceversa fondata la successiva eccezione, con cui la stessa Avvocatura denuncia carenze di motivazione in punto di non manifesta infondatezza della questione stessa.
L’evocazione della disciplina degli appalti di lavori pubblici – sia come tertium comparationis (rispetto al trattamento che si assume discriminatorio, in tema di indennizzo da recesso della PA, introdotto dalla norma denunciata per i soli contraenti con SdM), sia come disciplina che avrebbe ingenerato l’affidamento di Parsons sulla sua applicazione al contratto da essa concluso − si fonda, infatti, su una duplice premessa, da cui poi muove l’iter argomentativo dell’ordinanza di rimessione. Premessa che attiene propriamente al piano dell’esegesi negoziale e, per un verso, si traduce nella qualificazione del contratto stipulato nel 2006 tra la SdM e Parsons come appalto di lavori pubblici e, per altro verso, si risolve nella ritenuta riconducibilità della vicenda caducatoria attivata dal d.l. n. 187 del 2012 alla fattispecie del «[r]ecesso del committente», prevista dall’art. 25 del contratto stesso.
In ordine al primo profilo, il rimettente non spiega adeguatamente, però, come un contratto (quello appunto tra SdM e Parsons) espressamente definito di «affidamento di servizi» e prevedente sostanzialmente un’attività di controllo dell’operato del contraente generale (cui era affidata la progettazione e l’esecuzione dell’opera “ponte sullo Stretto di Messina”) sia ritenuto attinente propriamente anche esso all’esecuzione di lavori pubblici.
Quanto al secondo profilo, del pari non esaurientemente motivato è il percorso logico che conduce il rimettente a ritenere che la caducazione del contratto Parsons, conseguente alla mancata stipula dell’atto aggiuntivo, tra SdM e contraente generale, previsto dall’art. 1 del d.l. n. 187 del 2012, sia riconducibile alla fattispecie del «[r]ecesso del committente», di cui all’art. 25 del contratto Parsons, e non alla «[s]pecific[a] ipotesi di risoluzione», prevista dal precedente art. 24 del contratto stesso, «in caso di risoluzione del contratto [principale] concluso tra contraente Generale e Committente, determinata da qualsivoglia causa o motivo» e «in ogni altro caso in cui venga meno il rapporto tra contraente Generale e Committente». Ipotesi, queste ultime, prevedenti un indennizzo per l’appaltatore sostanzialmente corrispondente a quello stabilito dalla norma censurata.
Non sufficientemente motivato è, infine, l’“affidamento”, che si presuppone riposto dalla Parsons in ordine all’applicabilità della disciplina del recesso del committente in appalto di lavori pubblici al contratto, pur definito di appalto di servizi, stipulato tra SdM ed essa Parsons e pur recante le ricordate clausole sub suo art. 24.
Le rilevate carenze di motivazione comportano, appunto, l’inammissibilità della questione in esame.
Resta assorbita l’ulteriore eccezione di omesso esperimento del previo tentativo di interpretazione costituzionalmente adeguata della disposizione denunciata.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 3 e 8, del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187 (Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale), poi trasfuso nell’art. 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2019.
F.to:
Aldo CAROSI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 dicembre 2019.