ORDINANZA N. 238
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI;
Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 410-bis e 411, comma 1-bis, del codice di procedura penale, promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nuoro nel procedimento penale a carico di F. P., con ordinanza del 20 marzo 2018, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò.
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nuoro, con ordinanza del 20 marzo 2018, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 410-bis e 411, comma 1-bis, del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevedono l’impugnabilità della ordinanza di archiviazione», e, in via subordinata, dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., «per contrasto con l’art. 3 della Costituzione», nella parte in cui tale comma introduce una disciplina irragionevolmente differenziata per la richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto rispetto alla richiesta di archiviazione ordinaria;
che il giudice rimettente premette di essere chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto formulata dal pubblico ministero in un procedimento penale nei confronti di un soggetto indagato per i delitti di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, richiesta cui lo stesso indagato, ricevuta la relativa notifica ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., non si è opposto;
che il giudice a quo ha ritenuto, d’ufficio, rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità degli artt. 410-bis e 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., come sopra formulate;
che la rilevanza delle questioni risiederebbe, secondo il rimettente, nel fatto che, una volta disposta l’archiviazione, egli dovrebbe decidere se di questo provvedimento «debba essere ordinata a cura di questo giudice l’iscrizione [nel casellario giudiziale] oppure no»;
che, quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente osserva anzitutto che dalla iscrizione del provvedimento di archiviazione per tenuità del fatto deriverebbero effetti significativi per l’interessato, primo fra tutti quello di precludere eventuali ulteriori concessioni dello stesso beneficio della non punibilità per tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis, terzo comma, del codice penale, nonché, in generale, quelli potenzialmente derivanti dall’ascrizione di un precedente fatto di reato, seppur tenue: ad esempio, allorché un giudice debba valutare la sospensione condizionale della pena in caso di successiva condanna, ovvero debba decidere se sussistano esigenze cautelari nell’ipotesi in cui nei suoi confronti sia richiesta una misura cautelare in relazione a un eventuale nuovo procedimento penale;
che il giudice a quo afferma di non condividere l’orientamento della Corte di cassazione (sezione terza penale, sentenza 26 gennaio-20 giugno 2017, n. 30685), secondo cui il provvedimento di archiviazione per tenuità del fatto non sarebbe iscrivibile nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera f), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)», dal momento che tale disposizione contemplerebbe l’iscrizione dei soli provvedimenti definitivi, mentre il provvedimento di archiviazione in parola – sempre ad avviso della Corte di cassazione – non potrebbe essere oggetto di ricorso per cassazione, se non per far valere uno dei vizi di nullità di cui all’art. 127, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal previgente art. 409, comma 6, cod. proc. pen. (e, oggi, dall’art. 410-bis), in assenza di ogni potenziale lesività per l’interessato;
che tale orientamento della Corte di Cassazione, ad avviso del rimettente, frustrerebbe gli obiettivi della riforma legislativa con cui si è introdotto il nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. – inserito dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo del 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67» – posto che l’impossibilità di iscrivere i provvedimenti di archiviazione in questione, rendendo di fatto impossibile conservare memoria degli eventuali precedenti reati ritenuti non punibili ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. e precludendo così la verificabilità del requisito della occasionalità del fatto di lieve entità, imporrebbe «la necessità dell’esercizio della azione penale al solo fine di ottenere un provvedimento di assoluzione [per lieve tenuità del fatto] iscrivibile nel certificato del casellario»;
che da ciò deriverebbe, secondo il giudice a quo, l’irragionevolezza intrinseca della disciplina processuale dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, così come la violazione del principio di ragionevole durata del processo, ai sensi dell’art. 111, secondo comma, secondo periodo, Cost., nonché l’ulteriore violazione dell’art. 112 Cost. in ragione della disparità di trattamento che verrebbe a determinarsi in seguito alla scelta discrezionale del pubblico ministero se esercitare o meno l’azione penale;
che le censure appena illustrate non avrebbero ragion d’essere, sempre ad avviso del rimettente, laddove si ritenesse – contrariamente a quanto affermato dalla Corte di cassazione – che i provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto debbano essere iscritti nel casellario giudiziale;
che una tale soluzione tuttavia, come già riconosciuto dalla Corte di cassazione nella sentenza poc’anzi citata, determinerebbe essa stessa una situazione di contrarietà agli artt. 3 e 24 Cost., nonché all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta` fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, e all’art. 2, paragrafo 1, del Protocollo n. 7 alla CEDU, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98;
che, in conclusione, i vizi di incostituzionalità che affliggerebbero la vigente normativa potrebbero essere superati, nella prospettiva del giudice a quo, soltanto attraverso una pronuncia di questa Corte che sancisca, da un lato, l’iscrivibilità del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto e, dall’altro, l’impugnabilità di tale provvedimento;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’inammissibilità della questione sollevata in via principale, in quanto irrilevante, posto che il giudice a quo non deve fare applicazione dell’art. 410-bis cod. proc. pen., e per l’infondatezza della questione sollevata in via subordinata sull’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., posto che risulta ragionevole la «scelta legislativa di consentire all’indagato ed alla persona offesa di far valere le proprie ragioni proponendo opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto».
Considerato che l’ordinanza del giudice rimettente si appunta, innanzitutto, sulle plurime conseguenze irragionevoli, e comunque contrarie agli artt. 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, che deriverebbero dalla mancata iscrizione nel casellario giudiziale dei provvedimenti di archiviazione che dichiarano la non punibilità per particolare tenuità del fatto, in forza dell’interpretazione, non condivisa dal rimettente, dell’art. 3, comma 1, lettera f), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)», fornita dalla Corte di cassazione, sezione terza penale, nella sentenza 26 gennaio-20 giugno 2017, n. 30685, interpretazione – peraltro – superata dalla successiva sentenza delle sezioni unite penali 30 maggio-24 settembre 2019, n. 38954, depositata nelle more del presente incidente di costituzionalità, che ha ritenuto invece che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto debba essere iscritto nel casellario giudiziale;
che il rimettente, anziché formulare questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera f), del t.u. casellario giudiziale, nella parte in cui non prevede l’obbligo di iscrizione dei provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità del fatto, censura gli artt. 410-bis e 411, comma 1-bis, del codice di procedura penale, che – tuttavia – nulla dispongono in merito all’iscrizione del provvedimento di archiviazione nel casellario giudiziale, con conseguente manifesta inammissibilità per aberratio ictus del primo gruppo di questioni, aventi per presupposto il divieto di iscrizione al casellario giudiziale dei provvedimenti in questione;
che, inoltre, le ulteriori questioni sollevate sugli artt. 410-bis e 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l’impugnabilità dell’ordinanza di archiviazione, sono manifestamente irrilevanti, posto che il giudice a quo deve unicamente decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, sicché le questioni relative all’impugnabilità del provvedimento di archiviazione risultano meramente prospettiche ed eventuali.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 410-bis e 411, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nuoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2019.