ORDINANZA N. 211
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente:
Giorgio LATTANZI;
Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 02, 03 e 04 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, in legge 21 settembre 2018, n. 108, promosso dalla Regione Siciliana con ricorso notificato il 20 novembre 2018, depositato in cancelleria il 27 novembre 2018, iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella udienza pubblica del 2 luglio 2019 il Presidente Giorgio Lattanzi, il quale, sentito il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera, dispone sia omessa la relazione;
uditi l’avvocato Marina Valli per la Regione Siciliana, nonché l’avvocato dello Stato Giammario Rocchitta per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ricorso depositato il 27 novembre 2018 (r. r. n. 80 del 2018), la Regione Siciliana ha impugnato l’art. 13, commi 02, 03 e 04, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni nella legge 21 settembre 2018, n. 108, in riferimento agli artt. 3, 81, 97, 114 e 119 della Costituzione, e agli artt. 14, lettera o), e 15 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
che le norme impugnate dispongono il differimento all’anno 2020 dell’efficacia delle convenzioni per l’attuazione del «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia» di cui all’art. 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», con il conseguente obbligo per le amministrazioni interessate di rimodulare i relativi impegni di spesa, e destinano gli effetti positivi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto derivanti da tale sospensione ad un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, «da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti»;
che ad avviso della Regione Siciliana tali norme violerebbero il principio dell’autonomia finanziaria dei Comuni, ribadito anche dalle invocate previsioni dello statuto reg. Siciliana, e il principio di equilibrio del bilancio; le stesse, inoltre, si porrebbero in contrasto con l’art. 3 Cost., disponendo un irragionevole differimento di stanziamenti già deliberati e ledendo il legittimo affidamento riposto dagli enti interessati nell’effettivo finanziamento del programma;
che con atto depositato il 31 dicembre 2018 si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, evidenziando, fra l’altro, che successivamente al deposito aveva avuto luogo la Conferenza unificata, nel cui ambito, in data 18 ottobre 2018, era stato concluso un accordo concernente il menzionato «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia»; tale accordo era poi stato integralmente recepito dall’art. 1, commi da 913 a 916, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), ove era disposto, fra l’altro, il ripristino dell’efficacia delle convenzioni stipulate nell’ambito di detto programma, ancorché limitatamente «al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma», ed il conseguente utilizzo, al riguardo, del residuo dei fondi originariamente istituiti a tale scopo;
che con atto depositato il 2 luglio 2019 la Regione Siciliana ha rinunciato al ricorso su conforme delibera della Giunta regionale;
che con atto depositato in udienza pubblica il 2 luglio 2019 il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia su conforme delibera del Consiglio dei ministri.
Considerato che, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia all’impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (ex plurimis, ordinanze n. 65 e n. 49 del 2017, n. 264, n. 171, n. 62 e n. 6 del 2016).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2019.