Ordinanza n. 48 del 2019

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ORDINANZA N. 48

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29, commi 3 e 4, 30, commi 1 e 2, e 33 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio - 2 marzo 2017, depositato in cancelleria il 7 marzo 2017, iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 2019 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto che, con il ricorso in epigrafe indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra gli altri, degli artt. 29, commi 3 e 4, 30, commi 1 e 2, e 33 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), in riferimento agli artt. 81 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione;

che, secondo il ricorrente, i commi 3 e 4 dell’art. 29, recante interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR), nella parte in cui dispongono dei risparmi derivanti dalla riorganizzazione dei suddetti enti, violerebbero l’art. 117, commi secondo, lettera l), in materia di ordinamento civile, e terzo, in materia di coordinamento della finanza pubblica, Cost., in quanto non recano espressamente il riferimento al limite percentuale, previsto per detta tipologia di risparmi, dall’art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo cui le economie derivanti da spese di riordino e ristrutturazione amministrativa possono essere utilizzate annualmente nell’importo massimo del 50 per cento per la contrattazione integrativa;

che, prosegue il ricorrente, i commi 1 e 2 dell’art. 30 della legge regionale censurata disciplinerebbero il trattamento economico dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale all’interno delle aziende ospedaliero-universitarie in maniera difforme rispetto a quanto dettato dall’art. 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e pertanto sarebbero in contrasto con gli artt. 117, comma secondo, lettera l), in materia di ordinamento civile, e 81 Cost., in quanto consentono l’erogazione di compensi superiori a quelli previsti, suscettibili di determinare oneri privi di copertura;

che l’art. 33, parimenti impugnato, nel prevedere il subentro delle aziende sanitarie nella gestione liquidatoria delle disciolte Unità locali socio sanitarie (ULSS), contrasterebbe con l’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali in materia di tutela della salute, di cui all’art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che vieta che l’esposizione debitoria delle pregresse ULSS possa gravare sulla gestione ordinaria delle aziende sanitarie;

che la Regione Veneto si è costituita in giudizio, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato;

che con atto depositato l’8 ottobre 2018 il ricorrente, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2018, dando atto delle modifiche normative intervenute in senso satisfattivo delle pretese azionate, con legge della Regione Veneto 29 dicembre 2017, n. 45 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2018), ha dichiarato di rinunciare al ricorso, limitatamente alle questioni oggetto del presente giudizio;

che la Regione resistente ha depositato atto di accettazione della rinuncia, su conforme deliberazione della Giunta regionale dell’8 ottobre 2018, n. 2249.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, limitatamente alla questioni oggetto del presente giudizio;

che la rinuncia è stata accettata dalla Regione Veneto;

che la rinuncia al ricorso in via principale accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29, commi 3 e 4, 30, commi 1 e 2, e 33 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2017), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 81 e 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2019.