SENTENZA N. 26
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Giorgio LATTANZI;
Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», promosso dalla Corte di cassazione, sezione prima penale, nel procedimento a carico di L.F. M., con ordinanza del 2 agosto 2017, iscritta al n. 2 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 dicembre 2018 il Giudice relatore Francesco Viganò.
Ritenuto in fatto
1.– La Corte di Cassazione, sezione prima penale, con ordinanza del 2 agosto 2017, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», in riferimento agli artt. 3 e 41, primo comma, della Costituzione.
1.1.– Il Collegio rimettente premette di essere investito del ricorso avverso il provvedimento con cui il Tribunale ordinario di Agrigento, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva dichiarato inammissibile la domanda con cui un imprenditore, L.F. M., aveva richiesto di essere ammesso allo speciale procedimento disciplinato dall’art. 1, commi 194 e seguenti, della legge n. 228 del 2012 in ragione di un credito vantato nei confronti di una società a nome collettivo i cui beni erano stati sottoposti a confisca di prevenzione.
Il ricorrente assumeva di essere creditore della somma di 10.000 euro, corrispondente al residuo prezzo di due autocarri venduti alla società medesima il 29 settembre 2009. Il 16 dicembre 2009 i beni della società debitrice erano stati attinti da sequestro nell’ambito di un procedimento di prevenzione, che aveva riguardato le quote del capitale sociale e il complesso dei beni aziendali della società debitrice, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere); e il 17 maggio 2011 i beni medesimi erano stati sottoposti a confisca (divenuta definitiva il 10 marzo 2015).
Espone la Sezione rimettente che, nel procedimento di fronte al Tribunale, il ricorrente aveva dimostrato che i contratti di vendita dei due automezzi avevano data certa, documentata dalle relative fatture, e anteriore a quella del provvedimento di sequestro dei beni aziendali e delle quote della società acquirente. Egli aveva, inoltre, dedotto la propria buona fede, avendo concluso il contratto a prezzi di mercato con un acquirente operante in altra provincia, e dunque in una realtà economica distante dalla propria.
La domanda del creditore mirante all’ammissione del proprio credito era stata, tuttavia, dichiarata inammissibile dal Tribunale, in quanto l’art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012 consente l’accesso alla speciale procedura di ammissione del credito ivi disciplinata ai soli creditori muniti di ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, nonché ai creditori che, prima della trascrizione del sequestro, abbiano trascritto un pignoramento sul bene ovvero – alla data di entrata in vigore della legge – siano intervenuti nell’esecuzione iniziata da altri creditori: condizioni, tutte, insussistenti nel caso di specie.
Il creditore aveva, allora, impugnato per cassazione il decreto del Tribunale, sollecitando un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, sì da evitare il pregiudizio totale e irreversibile delle aspettative di soddisfacimento dei creditori chirografari di buona fede, anche se non pignoranti né intervenuti nell’esecuzione promossa sul bene successivamente sottoposto a sequestro di prevenzione. In subordine, il ricorrente aveva invitato la Corte di cassazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale della disposizione in parola.
La Sezione rimettente, rilevato che il testo della disposizione – che contiene un elenco tassativo dei creditori legittimati a partecipare allo speciale procedimento ivi disciplinato – non consente l’interpretazione sollecitata dal ricorrente, ritiene tuttavia rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale da questi prospettate.
1.2.– In punto di rilevanza, il giudice a quo evidenzia che il ricorso del ricorrente dovrebbe essere rigettato, stante l’inequivoco dato testuale della disposizione censurata; mentre sarebbe suscettibile di accoglimento, ove questa Corte riconoscesse la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale prospettate.
Peraltro, al ricorrente nella specie non residuerebbe alcuna ulteriore possibilità di tutela della propria pretesa creditoria a fronte di un sequestro “totalizzante”, che aveva attinto l’intero compendio dei beni del soggetto debitore.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, in una precedente pronuncia (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 17 ottobre 2013, n. 49821) aveva ritenuto manifestamente infondata analoga questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, in quanto il creditore, inibito a soddisfarsi sul complesso del beni aziendali assoggettati a confisca, potrebbe pur sempre chiedere il fallimento dell’imprenditore/debitore divenuto insolvente e, di seguito, insinuarsi nel passivo della conseguente procedura concorsuale, così come riconosciuto con orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità nella disciplina previgente ed espressamente ammesso dagli artt. 63 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
Nella specie, tuttavia, anche questa «residua forma di tutela» sarebbe preclusa, in quanto la natura artigiana della società debitrice sottrarrebbe la stessa, in via di principio, alla dichiarazione di fallimento ai sensi degli artt. 2221 del codice civile e 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).
1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il Collegio rimettente prende le mosse dalla sentenza n. 94 del 2015 di questa Corte, che aveva esteso la tutela prevista dall’art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012 ai crediti da lavoro subordinato. In tale sentenza si sarebbe evidenziato come la finalità di assicurare l’effettività della misura di prevenzione patrimoniale e il raggiungimento della sua finalità di privare il destinatario dei risultati economici della propria attività illecita non possa risolversi in un «sacrificio puro e semplice delle ragioni e delle aspettative del creditore di buona fede»; sacrificio «che produce il suo massimo effetto nel caso (come è quello del presente giudizio) di confisca “totalizzante”, che colpisca l’intero patrimonio del debitore, costituente la garanzia del ceto creditorio, privato così di ogni prospettiva di soddisfazione tanto nei riguardi del proposto (divenuto d’imperio insolvente e, nel caso di specie, neppure suscettibile di essere dichiarato fallito), quanto nei riguardi dello Stato, beneficiario della devoluzione a titolo originario dei beni confiscati».
Tale «sacrificio totale e indifferenziato delle ragioni della massa creditoria», con la sola eccezione delle categorie indicate nella disposizione censurata, risulterebbe tanto più incongruo alla stregua dell’attuale assetto normativo, così come risultante dal decreto legislativo n. 159 del 2011, applicabile ai procedimenti di prevenzione avviati a partire dalla sua entrata in vigore. La nuova disciplina prevede ora «un meccanismo generale di salvaguardia, esteso […] a tutti i crediti suscettibili di essere pregiudicati dal provvedimento di confisca e di cui sia accertata, nei modi stabiliti dall’art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, l’opponibilità al beneficiario – lo Stato – del provvedimento ablativo della garanzia patrimoniale, in assenza di interessenze illecite col debitore».
Secondo il giudice a quo, pertanto, la radicale preclusione normativa stabilita dalla disposizione censurata, fuori dai casi tassativamente indicati, di ogni azione a tutela della soddisfazione di un credito legittimamente insorto sarebbe priva di giustificazione razionale, così da determinarne la incompatibilità con l’art. 3 Cost.
Il dubbio sulla tenuta costituzionale della disposizione censurata sarebbe, altresì, accentuato dall’evoluzione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di interpretazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, che in alcune sue recenti decisioni avrebbe «esteso la nozione di bene protetto della persona fisica o giuridica, tutelato dalla norma sovranazionale, ai “valori patrimoniali” muniti di una base giuridica consolidata, ritenuti comprensivi delle legittime aspettative alle prestazioni patrimoniali in cui si sostanziano i diritti di credito nascenti dalla libera contrattazione tra privati, che non possono perciò essere ingiustificatamente sacrificati nell’ordinamento interno senza apprestare gli opportuni mezzi (anche processuali) di tutela, la cui assenza potrebbe risultare censurabile a sua volta a titolo di violazione dei principi affermati dall’art. 6 della Convenzione europea».
Ritiene, in particolare, il Collegio rimettente che il «fondamentale elemento di irragionevolezza» ravvisabile nella disposizione censurata sia costituito «dall’esclusione di ogni forma di tutela per i creditori che, come l’odierno ricorrente, non abbiano avuto a disposizione, in relazione al momento di insorgenza del credito, il tempo e la possibilità materiale di munirsi del titolo preferenziale – individuato dalla norma – rappresentato dalla precostituzione del diritto di seguito sul bene del debitore suscettibile di confisca, mediante la tempestiva trascrizione di un atto di pignoramento». Una tale esclusione determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla situazione dei creditori, di pari grado chirografario o privilegiato, che abbiano invece avuto la possibilità di munirsi tempestivamente del titolo pignoratizio.
Nel caso di specie, in effetti, la vendita degli autocarri da cui aveva tratto origine il credito del ricorrente si sarebbe, infatti, perfezionata nell’immediata prossimità della sopravvenienza del vincolo reale che ha privato il creditore della possibilità di soddisfarsi, agendo in executivis, sui beni del debitore costituenti la garanzia patrimoniale. Secondo il rimettente, tale lasso temporale fu talmente ristretto da risultare oggettivamente incompatibile coi tempi processuali minimi ragionevolmente necessari a consentire al creditore di munirsi di un titolo giudiziale dotato di efficacia esecutiva, idoneo a legittimare – previa intimazione dell’atto di precetto nell’osservanza del termine di legge – la notificazione e la trascrizione di un atto di pignoramento in data anteriore al sequestro di prevenzione.
La radicale assenza di qualsiasi possibilità di tutela, rispetto alla situazione del creditore di pari rango che abbia avuto a disposizione il tempo di cautelarsi nelle forme stabilite della legge, produrrebbe, dunque, un vulnus che sarebbe privo di giustificazione razionale, non riconducibile all’esplicazione di legittima discrezionalità legislativa, e che si risolverebbe comunque in un’irragionevole disparità di trattamento censurabile sotto il profilo della violazione dell’art. 3 Cost., nella misura in cui la norma impugnata individua il criterio discretivo per accordare tutela al creditore in un elemento del tutto accidentale come quello indicato.
Secondo la Sezione rimettente, inoltre, «la qualità imprenditoriale del ricorrente e la causa commerciale del credito vantato legittimano la proposizione del dubbio di legittimità costituzionale della norma anche alla stregua dell’art. 41, primo comma, Cost., sotto il profilo della violazione del principio della libertà di iniziativa economica, che appare ingiustificatamente pregiudicata – nei termini di irragionevolezza appena precisati – dalla completa vanificazione della garanzia patrimoniale sui beni del debitore (soggetto al provvedimento ablativo) che costituiscono oggetto dell’aspettativa di soddisfazione delle legittime pretese creditorie sorte nell’esercizio dell’attività d’impresa, in cui confida l’imprenditore e che rappresentano garanzia di effettività del libero esplicarsi dell’attività stessa».
2.– È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni predette siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.
2.1.– Eccepisce, in via preliminare, l’Avvocatura generale dello Stato che le questioni proposte sarebbero inammissibili, non avendo la Corte di cassazione compiutamente motivato la rilevanza delle stesse nel giudizio a quo.
Il rimettente si sarebbe, infatti, limitato a rilevare che il creditore ricorrente era rimasto privo di tutela, in quanto il sequestro di prevenzione era “totalizzante” e la società attinta dal sequestro di prevenzione era una impresa artigiana, che non poteva essere assoggetta a fallimento.
Ad avviso dell’interveniente, tuttavia, la legge fallimentare non escluderebbe in assoluto l’assoggettabilità al fallimento dell’impresa artigiana, ma solo ove l’impresa stessa non superi una determinata soglia dimensionale, individuata con riguardo all’attivo patrimoniale, ai ricavi e all’indebitamento: requisiti, tutti, non scrutinati in alcun modo dall’ordinanza di rimessione, che non avrebbe pertanto chiarito se l’impresa artigiana debitrice potesse in concreto essere assoggettata a fallimento e se, pertanto, il ricorrente avesse in concreto la possibilità di far valere il proprio credito nell’ambito di una procedura concorsuale.
2.2.– La questione formulata in relazione all’art. 3 Cost. sarebbe, comunque, infondata, dal momento che la disposizione censurata attuerebbe un «ragionevole bilanciamento tra gli interessi dello Stato, a tutela delle finalità pubblicistiche proprie del procedimento di prevenzione, e quelli, valutati recessivi, dei creditori, tutelati solo in presenza di determinate condizioni»; bilanciamento attuato, in concreto, mediante l’individuazione di «un limite temporale certo e uguale per tutti, individuato nel compimento di attività, anche giudiziali, atte a vincolare un determinato bene antecedentemente al decreto di sequestro».
Infondata sarebbe parimenti la questione prospettata con riferimento all’art. 41 Cost., la cui motivazione apparirebbe «eccessivamente generica e non ancorata alla fattispecie concreta».
Considerato in diritto
1.– La Corte di Cassazione, sezione prima penale, con ordinanza del 2 agosto 2017, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», in riferimento agli artt. 3 e 41, primo comma, della Costituzione.
Ad avviso del rimettente, la disposizione censurata – consentendo alle sole categorie di creditori ivi indicate il soddisfacimento del proprio credito sui beni del proprio debitore sottoposti a confisca di prevenzione – discriminerebbe i restanti creditori in buona fede, sacrificando irragionevolmente il loro diritto di credito rispetto all’interesse statale ad assicurare l’effettività della misura di prevenzione; con conseguente violazione di entrambi i parametri costituzionali evocati.
2.– L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità delle questioni, per difetto di motivazione sulla loro rilevanza nel giudizio a quo. Il rimettente non avrebbe, infatti, chiarito se l’impresa artigiana debitrice, i cui beni erano stati sottoposti a confisca di prevenzione, potesse essere comunque assoggettata a fallimento, e se – pertanto – il ricorrente avesse in concreto la possibilità di vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie in quella sede.
L’eccezione è infondata.
La giurisprudenza di legittimità ha, invero, stabilito che il divieto, stabilito dall’art. 1, comma 194, della legge n. 228 del 2012, di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni confiscati all’esito di procedimenti di prevenzione conclusi o ancora pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) non comporta altresì il divieto per il creditore di proporre istanza di fallimento nei confronti dell’impresa i cui beni siano stati integralmente sottoposti a confisca di prevenzione (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 17 ottobre 2013, n. 49821).
Cionondimeno, anche laddove si ipotizzasse che nel caso concreto l’impresa debitrice – i cui beni sono stati nel frattempo confiscati nella loro totalità – ancora esista a tutt’oggi, e che essa sia assoggettabile a fallimento nonostante la sua natura di impresa artigiana, con conseguente possibilità per il creditore ricorrente di presentare istanza di fallimento nei suoi confronti, le chances di soddisfacimento (anche solo parziali) delle ragioni creditorie resterebbero condizionate all’effettiva apertura di una procedura concorsuale, a sua volta subordinata a una situazione di insolvenza dell’impresa che potrebbe, evidentemente, non sussistere nel caso concreto.
Di qui l’interesse concreto e attuale del creditore a essere, invece, ammesso – previa dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata – alla speciale procedura di liquidazione dei crediti disciplinata dall’art. 1, commi 194 e seguenti, della legge n. 228 del 2012, a prescindere dalla sua eventuale facoltà di presentare istanza di fallimento dell’impresa debitrice.
3.– Nel merito, le questioni sono fondate, in relazione all’art. 3 Cost.
3.1.– Le questioni oggi all’esame ripropongono a questa Corte la tematica della tutela dei terzi creditori rispetto al sequestro e alla confisca di prevenzione: tematica già ampiamente analizzata dalla sentenza n. 94 del 2015, alla cui dettagliata ricostruzione storica conviene qui semplicemente rinviare.
Basti qui rammentare che la disciplina in questa sede censurata è stata introdotta dal legislatore successivamente all’emanazione del d.lgs. n. 159 del 2011, che regola in modo organico le modalità di tutela dei diritti dei terzi suscettibili di essere pregiudicati dall’esecuzione dei provvedimenti di prevenzione, con riferimento esclusivo – però – ai procedimenti di prevenzione avviati successivamente alla sua entrata in vigore. La disciplina di cui ai commi 194 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, che in questa sede viene in considerazione, è stata dunque adottata al fine di regolare la tutela dei diritti dei terzi in relazione a tutti i procedimenti ai quali ancora non si applica, ratione temporis, il predetto d.lgs. n. 159 del 2011.
Con la citata sentenza n. 94 del 2015, la disposizione oggi all’esame – l’art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012 – era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per contrasto con l’art. 36 Cost., «nella parte in cui non include tra i creditori che sono soddisfatti nei limiti e con le modalità ivi indicati anche i titolari di crediti da lavoro subordinato». Questa Corte aveva in effetti ritenuto che la disposizione censurata, escludendo i crediti da lavoro da ogni possibilità di soddisfazione sui beni confiscati del debitore, comportasse un radicale e irreparabile sacrificio dell’interesse dei lavoratori, non giustificato dall’esigenza di assicurare la tutela del contrapposto interesse sotteso alle misure patrimoniali, ricollegabile a esigenze di ordine e sicurezza pubblica, pure anch’esse – in astratto – costituzionalmente rilevanti. E ciò, in particolare, «nell’ipotesi di confisca “totalizzante”, la quale investa, cioè […] l’intero patrimonio del datore di lavoro […]. In simili evenienze, il lavoratore perde, in pratica, ogni prospettiva di ottenere il pagamento dei propri crediti tanto dal debitore (che non ha più mezzi), quanto dallo Stato, cui sono devoluti i beni confiscati» (sentenza n. 94 del 2015).
In quell’occasione, la Corte aveva altresì rilevato che «[l]a disciplina censurata non può essere […] giustificata in una prospettiva di bilanciamento con l’interesse sotteso alle misure di prevenzione patrimoniali, ricollegabile ad esigenze di ordine e sicurezza pubblica anch’esse costituzionalmente rilevanti. Nella specie, in effetti, non di bilanciamento si tratta, “ma di un sacrificio puro e semplice” dell’interesse contrapposto (sentenza n. 317 del 2009)»; aggiungendo che «[i]l bilanciamento – come detto – è quello espresso, nell’ambito della normativa “a regime”, dalle previsioni limitative recate dall’art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011, volte ad impedire che la tutela si estenda a soggetti lato sensu “conniventi” con l’attività illecita del proposto o di reimpiego dei suoi proventi, o a crediti simulati o artificiosamente creati, ovvero ancora a casi nei quali è possibile aggredire utilmente il residuo patrimonio del debitore: previsioni peraltro valevoli – in virtù dello specifico richiamo operato dall’art. 1, comma 200, primo periodo, della legge n. 228 del 2012 (da ritenere comprensivo del requisito della certa anteriorità del credito rispetto al sequestro) – anche nell’ambito della disciplina transitoria relativa ai procedimenti di prevenzione pendenti, che qui interessa».
3.2.– Analoghe considerazioni possono peraltro ripetersi, sotto il diverso angolo visuale dell’art. 3 Cost. che qui viene in considerazione, per la generalità dei crediti non compresi nell’elenco tassativo contenuto nella disposizione censurata, e diversi da quelli aventi origine in un contratto di lavoro subordinato, ai quali unicamente fa riferimento la sentenza n. 94 del 2015.
Non sussiste, infatti, alcuna ragione plausibile per sancire l’irreparabile sacrificio dei diritti della generalità dei creditori di buona fede, a fronte di provvedimenti di sequestro o di confisca che abbiano attinto il loro debitore; né di discriminare la loro posizione rispetto a quelle sole oggi salvaguardate dalla disposizione censurata.
Ciò vale, in particolare, per il requisito alternativo stabilito dal comma 198, a tenore del quale il soddisfacimento dei creditori non ipotecari è subordinato alla circostanza che essi abbiano trascritto un pignoramento, ovvero che siano intervenuti nell’esecuzione iniziata da altro creditore, nell’uno e nell’altro caso in data anteriore alla trascrizione del sequestro di prevenzione. Tale disciplina, infatti, fa discendere un effetto radicalmente preclusivo della possibilità di ottenere il soddisfacimento del proprio credito dal mancato esperimento di un’azione esecutiva che un creditore effettivamente in buona fede potrebbe, in relazione al momento di insorgenza del credito, non aver avuto ancora la possibilità di promuovere o, comunque, non avendo ragione di sospettare l’imminente apertura di un procedimento di prevenzione a carico del proprio debitore, potrebbe non avere ancora promosso.
La giusta esigenza di evitare manovre collusive con il debitore sottoposto a procedimento di prevenzione – manovre in ipotesi finalizzate a porre in salvo una parte dei suoi beni dalla prospettiva del sequestro e della successiva confisca – può infatti essere soddisfatta attraverso la verifica, espressamente richiesta al tribunale dal successivo comma 200 dell’art. 1 censurato, delle condizioni già imposte in via generale dall’art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011 per il soddisfacimento dei diritti di credito dei terzi.
Fra tali condizioni spiccano, in particolare, la necessità che il credito, o il diritto reale di garanzia, abbiano data certa anteriore al sequestro, che l’escussione del restante patrimonio sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito (salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione sui beni sequestrati), e che il credito non sia strumentale all’attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità; buona fede che, ai sensi dell’art. 52, comma 3, del decreto legislativo medesimo, dovrà essere valutata dal tribunale tenendo conto «delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi».
Se tali condizioni sono state considerate dal legislatore del 2011 sufficienti a evitare il rischio di manovre collusive in relazione a qualsiasi tipologia di credito, non si vede perché, con riferimento ai soli procedimenti di prevenzione iniziati anteriormente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2011, il legislatore del 2012 abbia invece fissato criteri più restrittivi, tali da escludere la grande maggioranza dei creditori in buona fede da ogni effettiva possibilità di soddisfacimento dei propri diritti: conseguenza, quest’ultima, direttamente discendente dal generale divieto, posto dall’art. 1, comma 194, della legge n. 228 del 2012, di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni confiscati all’esito di procedimenti di prevenzione.
Il radicale sacrificio dell’interesse di un creditore che abbia acquisito il proprio diritto confidando, in buona fede, nel futuro adempimento da parte del debitore, pur in presenza delle condizioni ritenute idonee a evitare condotte collusive dall’art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011, si risolve, allora, in una restrizione sproporzionata – in quanto eccessiva rispetto al pur legittimo scopo antielusivo perseguito – del diritto patrimoniale del creditore medesimo, in violazione dell’art. 3 Cost. Garanzia costituzionale, quest’ultima, posta in causa altresì – sotto differente profilo – dalla segnalata irragionevole disparità di trattamento tra i creditori ai quali il comma 198 offre allo stato tutela, e tutte le restanti categorie di creditori, che da tale tutela restano escluse senza ragione plausibile.
3.3.– L’art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012 deve, conseguentemente, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 Cost., nella parte in cui limita alle specifiche categorie di creditori ivi menzionati la possibilità di ottenere soddisfacimento dei propri crediti sui beni del proprio debitore che siano stati attinti da confisca di prevenzione.
Tale risultato può essere conseguito mediante l’ablazione dalla disposizione censurata di tutti gli incisi che limitano le categorie dei creditori legittimati ad accedere allo speciale procedimento disciplinato dai commi da 194 a 206, e la conservazione della sola parte della disposizione che recita: «[i] creditori […] sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 194 a 206».
Rimarrà ferma, in particolare, la necessità di verificare caso per caso, ai sensi del comma 200, la presenza di tutte le condizioni previste dall’art. 52 del d.lgs. n. 159 del 2011 ai fini del soddisfacimento del diritto vantato da ciascun creditore.
4.– Resta assorbita la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione all’art. 41, primo comma, Cost.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», limitatamente alle parole «muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione,» e «Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che: a) prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene; b) alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti nell’esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a).».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2018.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 febbraio 2019.