Sentenza n. 21 del 2019

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ORDINANZA N. 21

ANNO 2019

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall’art. 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in combinato disposto con l’art. 27, comma 4, del medesimo decreto legislativo, promosso dalla Corte di appello di Milano, nel procedimento vertente tra AAT spa in liquidazione e concordato preventivo (già Aster Associate Termoimpianti spa) e la Cooperativa Muratori & Cementisti (CMC) di Ravenna, con ordinanza del 17 luglio 2017, iscritta al n. 166 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di costituzione dell’AAT spa in liquidazione e concordato preventivo (già Aster Associate Termoimpianti spa) e della Cooperativa Muratori & Cementisti (CMC) di Ravenna, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 2019 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.

Ritenuto che la Corte di appello di Milano, nel corso del giudizio indicato in epigrafe, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall’art. 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in combinato disposto con l’art. 27, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nell’interpretazione, che ritiene costituire «diritto vivente», enunciata dalle sentenze della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 9341, n. 9285 e n. 9284 del 9 maggio 2016;

che, ad avviso del rimettente, alla stregua dell’interpretazione indicata dalle menzionate sentenze, il mutato regime di impugnabilità del lodo non sarebbe applicabile ai giudizi arbitrali promossi dopo il 2 marzo 2006, se azionati in forza di convenzioni di arbitrato stipulate prima della riforma, e sarebbe da escludere la possibilità di una diversa interpretazione, costituzionalmente orientata, della norma censurata, in quanto le citate sentenze delle sezioni unite della Corte di cassazione hanno, ad avviso del rimettente, i requisiti per essere qualificate “diritto vivente”, come tale non suscettibile di diversa interpretazione, fatto salvo il sindacato di costituzionalità;

che, dopo aver motivato in punto di rilevanza delle questioni, il giudice a quo evidenzia che la norma risultante dall’interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., per violazione del principio di uguaglianza, comportando una disparità di trattamento tra situazioni analoghe, in quanto a coloro che hanno, comunque, proposto domanda di arbitrato dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, verrebbe applicato un diverso regime processuale, a seconda che la clausola compromissoria sia stata stipulata prima o dopo di tale data, nonostante la nuova disciplina assuma rilievo solo sul piano processuale, non incidendo in alcun modo sulla validità e sul contenuto della clausola compromissoria su cui la domanda di arbitrato è fondata;

che, inoltre, ad avviso del giudice a quo, la norma che scaturisce dall’intervento delle sezioni unite si porrebbe in contrasto anche con l’art. 24 Cost., non essendo necessaria per porre rimedio a una menomazione del diritto di difesa, e con l’art. 41 Cost., poiché la norma censurata, consentendo l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto anche nei casi in cui le parti non abbiano previsto espressamente tale possibilità successivamente all’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, violerebbe il principio dell’autonomia privata e della libertà contrattuale;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituita la Cooperativa Muratori & Cementisti (CMC) di Ravenna, parte nel giudizio a quo, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, alla stregua di argomentazioni adesive ai contenuti dell’ordinanza di rimessione;

che, nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituita pure AAT spa in liquidazione e concordato preventivo (già Aster Associate Termoimpianti spa), parte del giudizio principale, che ha concluso per l’inammissibilità e la non fondatezza delle questioni sollevate, sostenendo, tra l’altro, che le pronunzie adottate dalla Corte di cassazione a sezioni unite forniscono proprio una lettura costituzionalmente orientata delle norme impugnate;

che è altresì intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza delle questioni, osservando che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice rimettente, l’orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di cassazione offre un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, consentendo alle parti che, alla luce del precedente regime, non avevano inserito nella convenzione di arbitrato alcuna specifica clausola per consentire l’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, di non essere private di tale facoltà in conseguenza delle modifiche apportate nel 2006 dal legislatore al terzo comma dell’art. 829 cod. proc. civ., che, capovolgendo la regola previgente, hanno escluso l’impugnazione del lodo arbitrale per la violazione delle regole di diritto, tranne i casi in cui la legge o le parti lo prevedano espressamente;

che, nella imminenza della camera di consiglio, la difesa della Cooperativa Muratori & Cementisti (CMC) di Ravenna ha depositato una ulteriore memoria, ribadendo le conclusioni già rassegnate nel senso della fondatezza delle questioni;

che, nella imminenza della camera di consiglio, la difesa di AAT spa in liquidazione e concordato preventivo (già Aster Associate Termoimpianti spa) ha pure depositato una ulteriore memoria, in cui ribadisce le proprie conclusioni di inammissibilità e non fondatezza delle questioni sollevate dalla Corte di appello di Milano, richiamando quanto già deciso da questa Corte con la sentenza n. 13 del 2018.

Considerato che la Corte di appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall’art. 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in combinato disposto con l’art. 27, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nell’interpretazione, che ritiene costituire «diritto vivente», enunciata dalle sentenze della Corte di cassazione, sezioni unite, n. 9341, n. 9285 e n. 9284 del 9 maggio 2016;

che la lamentata lesione dell’art. 24 Cost., benché prospettata nel dispositivo dell’ordinanza di rimessione, non trova alcun chiaro supporto di motivazione nel corpo dell’ordinanza stessa, essendosi limitato il giudice a quo a sottolineare che «la norma che scaturisce dall’intervento delle Sezioni Unite non è necessaria per porre rimedio a una menomazione del diritto di difesa, per avere il regime del 2006 precluso alle parti la facoltà di esercitare il diritto di difesa e di azione. Alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale sull’art. 24, e dei principi cardine del nostro ordinamento, l’inviolabilità del diritto di difesa, è posta a presidio della necessità di “assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio” (si veda, tra tutte, la sentenza n. 18/1992)»;

che, pertanto, mancando ogni motivazione in ordine alle ragioni della detta censura, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile in riferimento a tale parametro;

che, pertanto, le questioni vanno esaminate nel merito solo in riferimento ai parametri per i quali il rimettente ha addotto una motivazione, ossia quelli relativi agli artt. 3 e 41 Cost.;

che, peraltro, in relazione a tali parametri, il giudice a quo non prospetta argomenti differenti ed ulteriori rispetto a quelli già dedotti con l’ordinanza del 16 dicembre 2016 (r.o. n. 61 del 2017), di contenuto identico a quella in esame, pronunciata dallo stesso collegio rimettente della Corte di appello di Milano, e per cui questa Corte ha dichiarato non fondate le questioni con la sentenza n. 13 del 2018;

che, pertanto, le questioni, con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 829, terzo comma, del codice di procedura civile, come sostituito dall’art. 24 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), in combinato disposto con l’art. 27, comma 4, del medesimo decreto legislativo, sollevata, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l’ordinanza in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, in combinato disposto con l’art. 27, comma 4, del medesimo decreto legislativo, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dalla Corte di appello di Milano con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2019.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 febbraio 2019.