Ordinanza n. 192 del 2018

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ORDINANZA N. 192

ANNO 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio                LATTANZI                                        Presidente

- Aldo                    CAROSI                                               Giudice

- Marta                   CARTABIA                                               ”

- Mario Rosario      MORELLI                                                  ”

- Giancarlo             CORAGGIO                                              ”

- Giuliano               AMATO                                                     ”

- Silvana                 SCIARRA                                                  ”

- Nicolò                  ZANON                                                     ”

- Franco                  MODUGNO                                              ”

- Augusto Antonio BARBERA                                                ”

- Giulio                   PROSPERETTI                                          ”

- Giovanni              AMOROSO                                               ”

- Francesco             VIGANÒ                                                   ”

- Luca                     ANTONINI                                                ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, ultimo comma (recte: comma 4), della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), introdotto dall’art. 33 della legge della Regione Toscana 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011», promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione seconda, nel procedimento vertente tra Antonio Errichiello e la Regione Toscana, nonché Equitalia servizi di riscossione spa, con ordinanza del 2 maggio 2017, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro la Regione Toscana ed Equitalia servizi di riscossione spa − Agenzia Riscossione Napoli, per l’annullamento di una cartella esattoriale emessa per mancato pagamento della tassa automobilistica, che il ricorrente assumeva non dovuta, in quanto relativa a periodo in cui l’autovettura di sua proprietà era gravata da fermo amministrativo, l’adita Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione seconda, premessane la rilevanza, ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, ultimo comma (recte: comma 4), della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto all’originario testo normativo dall’art. 33 della legge della Regione Toscana 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011», e per il quale, con riferimento ai titoli per la sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, «la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributario»;

che, secondo la rimettente, la disposizione denunciata contrasterebbe con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione – in relazione all’art. 5, comma 37, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 – e con l’art. 119, secondo comma, Cost. E ciò per le medesime ragioni per le quali la sentenza di questa Corte n. 288 del 2012 (le cui motivazioni il giudice a quo fa proprie) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di altra norma regionale, ritenuta di analogo contenuto (art. 10 della legge della Regione Marche 28 dicembre 2011, n. 28, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della Regione (Legge finanziaria 2012)»;

che, in questo giudizio incidentale, si è costituita la Regione Toscana, eccependo l’inammissibilità o la non fondatezza dell’odierna questione, in quanto identica a quella dichiarata non fondata con sentenza n. 47 del 2017.

Considerato che, effettivamente, con la sentenza n. 47 del 2017 (di cui non tiene conto la rimettente), questa Corte ha già dichiarato «non fondata [identica] questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), aggiunto dall’art. 33 della legge della medesima Regione 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011», sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione»;

che, in detta decisione, questa Corte ha, infatti, chiarito come il “fermo amministrativo” – al quale è correlata l’esenzione dal pagamento del tributo prevista dall’art. 5, comma 37, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), come convertito, nella legge 28 febbraio 1982, n. 53, e cui identicamente si riferiva, escludendo l’esenzione stessa, la disposizione della Regione Marche caducata dalla sentenza n. 288 del 2012 – sia diverso dal cosiddetto “fermo fiscale”. Atteso anche che a quest’ultimo «non poteva evidentemente riferirsi la norma di esenzione del 1982, in quanto solo successivamente il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, ha introdotto detta diversa ipotesi di fermo, all’interno dell’art. (91-bis, poi rifluito nell’art.) 86, del d.P.R. n. 602 del 1973, come misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione conseguente a violazione di norme del codice della strada»;

che l’esclusione della sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel periodo di fermo della vettura disposto dall’agente della riscossione – quale propriamente prevista dal censurato art. 8-quater della legge reg. Toscana n. 49 del 2003 – «non si pone, dunque, in contrasto con la esenzione dal tributo (nella diversa ipotesi di fermo disposto dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria) prevista, in via di eccezione, dal d.l. n. 953 del 1982, e rientra, invece, nella regola – innovativamente introdotta dallo stesso – che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo» (sentenza n. 47 del 2017) ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo (usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio);

che, rispetto a tali motivazioni, alcuna replica né alcun argomento di segno contrario si rinviene nella ordinanza in esame;

che la questione sollevata dalla rimettente è, pertanto, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), introdotto dall’art. 33 della legge della Regione Toscana 14 luglio 2012, n. 35, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011», sollevata, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, sezione seconda, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2018.