Ordinanza n. 165 del 2018

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 165

ANNO 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio                LATTANZI                                        Presidente

- Aldo                    CAROSI                                               Giudice

- Marta                   CARTABIA                                               ”

- Mario Rosario      MORELLI                                                  ”

- Giancarlo             CORAGGIO                                              ”

- Giuliano               AMATO                                                     ”

- Silvana                 SCIARRA                                                  ”

- Daria                    de PRETIS                                                 ”

- Nicolò                  ZANON                                                     ”

- Augusto Antonio BARBERA                                                ”

- Giulio                   PROSPERETTI                                          ”

- Giovanni              AMOROSO                                               ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della deliberazione della Giunta regionale del Veneto 13 marzo 2018, n. 306/DRG, recante: «Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 8 di iniziativa popolare relativo a “Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre”. Indizione della consultazione referendaria per domenica 30 settembre 2018 ed approvazione del quesito referendario», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’11-15 maggio 2018, depositato in cancelleria il 21 maggio 2018, iscritto al n. 2 del registro conflitti tra enti 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nella camera di consiglio del 17 luglio 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, con il ricorso in epigrafe, conflitto di attribuzione contro la Regione Veneto per l’annullamento, previa sospensiva, della deliberazione 13 marzo 2018, n. 306/DRG, della Giunta di detta Regione, recante «Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 8 di iniziativa popolare relativo a “Suddivisione del Comune di Venezia nei due Comuni autonomi di Venezia e Mestre”. Indizione della consultazione referendaria per domenica 30 settembre 2018 ed approvazione del quesito referendario», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 27 del 16 marzo 2018, ritenuta invasiva della sfera di competenza attribuita allo Stato, in riferimento ai parametri fissati negli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), e 133 della Costituzione, in relazione all’art. 1, commi 19 e 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nonché in relazione all’art. 1 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 (Statuto del Veneto) e agli artt. 2 e 10 dello statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 in data 20 gennaio 2016;

che infatti, secondo il ricorrente, la suddetta deliberazione «esprime[rebbe] in modo chiaro e inequivoco la pretesa della Regione di intervenire sul territorio del comune capoluogo della Città metropolitana […], interferendo con le attribuzioni statali sugli organi della Città metropolitana», poiché il comma 22 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014 «prevede […] una ipotesi esclusiva di modifica di quel territorio mediante un procedimento che, nel caso in cui si intenda eleggere direttamente il sindaco e il consiglio metropolitano, affida al comune capoluogo l’iniziativa di articolare il territorio del Comune capoluogo in più comuni» (circostanza, quest’ultima, nella specie non verificatasi, stante, anzi, la netta opposizione ad una tale opzione da parte del Comune di Venezia, che ne ha, a sua volta, impugnato i provvedimenti attuativi innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto);

che il proposto conflitto – precisa ancora il ricorrente – non pone «in discussione la possibilità di devolvere – in via generale – la materia della modificazione delle circoscrizioni comunali alla competenza regionale, ai sensi dell’articolo 133, secondo comma, della Costituzione, come recepito nell’ordinamento regionale dalla legge regionale n. 25 del 1992», muove bensì dal rilievo che, «nel caso di specie, come negli altri casi in cui si verta in materia di separazione territoriale del Comune-capoluogo metropolitano, il titolo di competenza legislativa è quello statale, ai sensi degli articoli 114, 117, secondo comma, lettera p), e 133 della Costituzione, e la relativa disciplina va quindi individuata nelle previsioni di cui alla legge n. 56 del 2014». Il che troverebbe conferma anche nelle previsioni statutarie (art. 2, comma 2, dello statuto della Città metropolitana di Venezia), a tenore delle quali «[l]e variazioni del territorio metropolitano sono regolate dalla Costituzione e dalla legge dello Stato», oltre che nello statuto della stessa Regione Veneto, laddove, all’art. 1, sancisce che Venezia, Città metropolitana, è il capoluogo del Veneto;

che ciò, dunque, radicherebbe l’“attualità” della lesione delle prerogative statuali che il Governo ha interesse a rimuovere e la «sussistenza del tono costituzionale del conflitto»;

che la Regione Veneto, costituitasi con atto depositato il 18 giugno 2018, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del conflitto, in quanto il deliberato referendum consultivo ricadrebbe comunque nella sua competenza legislativa e amministrativa, anche ai sensi dell’art. 1, comma 22, della legge n. 56 del 2014, con la conseguenza che le controversie relative alla sua regolarità non potrebbero costituire oggetto di conflitto tra Stato e Regione. E perché difetterebbe, a suo avviso, l’attualità della lesione denunciata, costituendo quel referendum non altro che una fase interna al procedimento di eventuale approvazione della legge regionale di variazione delle circoscrizioni comunali, cui andrebbero in prosieguo riservate le prospettate censure di illegittimità costituzionale;

che, nel merito, la resistente ha poi prospettato che l’interpretazione più corretta del comma 22 dell’art. 1 della legge n. 56 del 2014 sia quella per cui esso «regol[i] solo una particolarissima specie di cambiamento dei confini (cioè l’articolazione territoriale in occasione del passaggio all’elezione a suffragio universale degli organi di governo metropolitano), mentre si disinteress[i] di tutte le altre fattispecie di mutamento dei confini che sono ricompresi nella previsione di cui all’art. 133, comma secondo della Costituzione». E, in subordine, ha chiesto che – ove non si condivida una siffatta esegesi del citato comma 22 (quella, cioè, di una «doppia via per la modifica territoriale dei comuni capoluogo di città metropolitana») – questa Corte sollevi avanti a sé la questione di legittimità costituzionale del comma stesso, per contrasto con gli artt. 3 e 133, secondo comma, Cost., e «valuti» altresì, l’eccezione di illegittimità costituzionale del precedente comma 19 del predetto art. 1 della legge n. 56 del 2014, in riferimento ai medesimi artt. 3 e 133, secondo comma, oltreché all’art. 1, Cost.

Considerato che, con atto depositato per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato il 6 luglio 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri – dopo aver premesso che, «a seguito di nuova valutazione del merito della vicenda, il Consiglio dei Ministri, all’esito dell’esame svolto nella seduta del 2 luglio 2018, ha ritenuto non sussistere più l’interesse alla coltivazione del ricorso» per conflitto avverso la riferita deliberazione della Regione Veneto − ha rinunciato al ricorso;

che, con delibera adottata nella medesima data del 6 luglio 2018, depositata il 13 luglio successivo, la Regione Veneto ha accettato la rinunzia;

che ciò comporta l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2018.