Ordinanza n. 155 del 2018

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 155

ANNO 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio                LATTANZI                                        Presidente

- Aldo                    CAROSI                                               Giudice

- Marta                   CARTABIA                                               ”

- Mario Rosario      MORELLI                                                  ”

- Giancarlo             CORAGGIO                                              ”

- Silvana                 SCIARRA                                                  ”

- Daria                    de PRETIS                                                 ”

- Nicolò                  ZANON                                                     ”

- Augusto Antonio BARBERA                                                ”

- Giulio                   PROSPERETTI                                          ”

- Giovanni              AMOROSO                                               ”

- Francesco             VIGANÒ                                                   ”

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1; 12, comma 1, lettera b); e 51, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nella legge regionale n. 1/2006, nella legge regionale n. 26/2014, nella legge regionale n. 18/2007, nella legge regionale n. 9/2009, nella legge regionale n. 19/2013, nella legge regionale n. 34/2015, nella legge regionale n. 18/2015, nella legge regionale n. 3/2016, nella legge regionale n. 13/2015, nella legge regionale n. 23/2007, nella legge regionale n. 2/2016 e nella legge regionale n. 27/2012), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 19-24 agosto 2016, depositato in cancelleria il 22 agosto 2016, iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2016.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2018 il Presidente Giorgio Lattanzi, il quale, sentiti il Giudice relatore Giancarlo Coraggio, l’avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l’avvocato Daniela Iuri per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dispone sia omessa la relazione.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 19-24 agosto 2016, depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 22 agosto, iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2016, ha impugnato gli artt. 7, comma 1; 12, comma 1, lettera b); e 51, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli- Venezia Giulia 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nella legge regionale n. 1/2006, nella legge regionale n. 26/2014, nella legge regionale n. 18/2007, nella legge regionale n. 9/2009, nella legge regionale n. 19/2013, nella legge regionale n. 34/2015, nella legge regionale n. 18/2015, nella legge regionale n. 3/2016, nella legge regionale n. 13/2015, nella legge regionale n. 23/2007, nella legge regionale n. 2/2016 e nella legge regionale n. 27/2012), in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettere e) ed s), e terzo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 4, punti 1, 1-bis e 9, e 5, punti 7 e 14, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia);

che l’art. 7, comma 1, legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2016 ha sostituito l’art. 27 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), ed è impugnato nella parte in cui il novellato art. 27 prevede, al comma 1: «Nell’ambito di ciascuna Unione, i Comuni esercitano in forma associata le funzioni comunali nelle materie e attività e con le decorrenze di seguito indicate […] b) a decorrere dal 1° gennaio 2017, […] nonché almeno due tra le seguenti: […] 4) organizzazione dei servizi pubblici di interesse economico generale», e al successivo comma 3: «Nell’ambito di ciascuna Unione le funzioni nelle materie di cui alla lettera b) sono esercitate in forma associata dai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, ridotti a 5.000 se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, mediante convenzione, in modo da raggiungere la medesima soglia demografica complessiva, o, in alternativa, avvalendosi degli uffici dell’Unione»;

che l’art. 12, comma 1, lettera b), legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2016, ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 40 legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2014, che stabilisce: «Entro il 31 dicembre 2016 i Comuni facenti parte di convenzioni attuative aventi per oggetto funzioni e servizi previsti dagli articoli 26 e 27 possono mantenerle operative fino al conferimento all’Unione e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 adeguandone e integrandone il contenuto. La competenza a deliberare in ordine all’aggiornamento delle convenzioni attuative è attribuita alle Giunte comunali»;

che la difesa dello Stato censura l’art. 7, comma 1, e l’art. 12, comma 1, lettera b), legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2016, in quanto non hanno escluso il servizio idrico integrato dalle funzioni comunali da esercitare in forma associata mediante convenzione ovvero con l’avvalimento degli uffici dell’Unione, con la conseguente cessazione delle convenzioni in corso attuative del servizio, così esorbitando dalle competenze legislative attribuite alla Regione dallo statuto di autonomia, e contrastando con la disciplina adottata dallo Stato nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di ambiente e di tutela della concorrenza;

che l’art. 51, comma 2, legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2016, per l’attivazione della Centrale unica di risposta al numero unico di emergenza (NUE) 112, ha previsto che l’assunzione di personale regionale di qualifica dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, non rileva ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e di limiti assunzionali;

che ad avviso della difesa dello Stato tale disposizione esula dalla potestà legislativa regionale e lede l’art. 117, terzo comma, Cost., con riguardo ai princìpi fondamentali dettati dal legislatore statale nella materia del coordinamento della finanza pubblica, nonché il principio di eguaglianza e buon andamento dell’amministrazione;

che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si è costituita il 22 settembre 2016, deducendo l’inammissibilità e la non fondatezza del ricorso; e successivamente ha chiesto il rinvio della trattazione già fissata all’udienza pubblica del 20 giugno 2017;

che in prossimità dell’udienza pubblica del 20 giugno 2018 la Regione resistente ha prospettato l’intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito dello ius superveniens costituito dall’art. 2 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), e dall’art. 11, comma 17, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26);

che la difesa dello Stato, in sede di udienza pubblica, riconosceva che erano intervenute sopravvenienze normative con carattere satisfattivo, ma insisteva comunque nell’impugnazione non risultando se le norme regionali avessero avuto o meno attuazione;

che in proposito l’avvocatura regionale ha precisato che le norme impugnate non hanno avuto attuazione medio tempore.

Considerato che occorre valutare se sussistano le condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere riguardo all’impugnazione degli artt. 7, comma 1; 12, comma 1, lettera b); e 51, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nella legge regionale n. 1/2006, nella legge regionale n. 26/2014, nella legge regionale n. 18/2007, nella legge regionale n. 9/2009, nella legge regionale n. 19/2013, nella legge regionale n. 34/2015, nella legge regionale n. 18/2015, nella legge regionale n. 3/2016, nella legge regionale n. 13/2015, nella legge regionale n. 23/2007, nella legge regionale n. 2/2016 e nella legge regionale n. 27/2012);

che secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte «la materia del contendere cessa solo se lo ius superveniens ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate con il ricorso e se le disposizioni censurate non hanno avuto medio tempore applicazione» (tra le molte, le sentenze n. 68 e n. 5 del 2018; nello stesso senso, sentenze n. 33 e n. 8 del 2017);

che l’art. 2 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 2017, n. 9 (Funzioni onorifiche delle soppresse Province e altre norme in materia di enti locali, Centrale unica di committenza regionale, personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, trasporti e infrastrutture), ha sostituito il comma 3 dell’art. 27 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), prevedendo, per quanto qui rileva, che: «Nell’ambito di ciascuna Unione […] le funzioni nelle materie di cui al comma 1, lettera b), possono essere esercitate in forma singola dai Comuni turistici di cui all’articolo 13, comma 3, e dai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ridotti a 5.000 se appartenuti a Comunità montane. I restanti Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1, lettera b), avvalendosi degli uffici dell’Unione oppure mediante convenzione in modo da raggiungere la medesima soglia demografica richiesta per l’esercizio delle funzioni in forma singola»;

che tale modifica normativa, di per sé, non soddisferebbe la doglianza della difesa dello Stato, in quanto non esclude il servizio idrico integrato dall’esercizio delle relative funzioni comunali in forma associata;

che, tuttavia, ancor prima della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2017, richiamata dalla Regione autonoma nella memoria, l’art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alla L.R. n. 11/1988, alla L.R. n. 18/2005, alla L.R. n. 7/2008, alla L.R. n. 9/2009, alla L.R. n. 5/2012, alla L.R. n. 26/2014, alla L.R. n. 13/2015, alla L.R. n. 18/2015 e alla L.R. n. 10/2016), ha apportato all’art. 27 legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2014, come sostituito dall’art. 7, comma 1, legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2016, la seguente modifica: «al punto 4) della lettera b) del comma 1 dopo le parole “di interesse economico generale” sono aggiunte le seguenti: “, ferme restando le discipline di settore, ivi comprese quelle relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”»;

che tale ius superveniens ha espressamente previsto che tra i servizi di interesse pubblico generale che i Comuni esercitano in forma associata non vanno ricompresi quelli disciplinati da specifiche normative di settore, come il servizio idrico integrato, che è disciplinato dalla legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani);

che la novella, da ultimo indicata, pertanto, è satisfattiva delle doglianze prospettate dalla difesa dello Stato, ed a tal fine è stata adottata dal legislatore regionale come risulta dalla relazione illustrativa al relativo disegno di legge;

che lo ius superveniens ha carattere satisfattivo anche in ordine all’impugnazione del comma 3 del richiamato art. 27, come novellato dall’art. 7, comma 1, legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2016, nonché dell’art. 12, comma 1, lettera b), di quest’ultima legge, poiché gli stessi sono stati censurati in quanto connessi all’esercizio in forma associata anche delle funzioni comunali relative al servizio idrico integrato;

che con l’abrogazione dell’art. 51, comma 2, legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2016, disposta dall’art. 11, comma 17, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), il legislatore regionale si è adeguato ai rilievi governativi;

che la difesa regionale ha dedotto nell’udienza pubblica che le norme impugnate non hanno avuto medio tempore attuazione, e ciò trova riscontro, peraltro, nella indicazione della data del 31 dicembre 2016 − successiva all’entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2016 − come termine per mantenere operative le convenzioni in atto fino al conferimento all’Unione delle funzioni comunali da esercitare in forma associata di cui all’art. 27 legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 2014, di tal ché la modifica delle modalità di esercizio delle suddette funzioni non coincideva con l’entrata in vigore delle norme impugnate;

che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, 12; comma 1, lettera b); e 51, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 28 giugno 2016, n. 10 (Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nella legge regionale n. 1/2006, nella legge regionale n. 26/2014, nella legge regionale n. 18/2007, nella legge regionale n. 9/2009, nella legge regionale n. 19/2013, nella legge regionale n. 34/2015, nella legge regionale n. 18/2015, nella legge regionale n. 3/2016, nella legge regionale n. 13/2015, nella legge regionale n. 23/2007, nella legge regionale n. 2/2016 e nella legge regionale n. 27/2012), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018.