Ordinanza n. 144 del 2018

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ORDINANZA N. 144

ANNO 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-      Giorgio            LATTANZI                Presidente

-      Aldo    CAROSI                                Giudice

-      Marta  CARTABIA                          ”

-      Mario Rosario MORELLI                 ”

-      Giancarlo        CORAGGIO              ”

-      Giuliano          AMATO                     ”

-      Silvana            SCIARRA                 ”

-      Daria   de PRETIS                             ”

-      Nicolò ZANON                                 ”

-      Franco MODUGNO                          ”

-      Augusto Antonio        BARBERA    ”

-      Giulio PROSPERETTI                     ”

-      Giovanni         AMOROSO               ”

-      Francesco        VIGANÒ                   ”

ha pronunciato la seguente

 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera d), della legge della Regione Lombardia 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso, notificato il 28 luglio-1° agosto 2017, depositato in cancelleria il 4 agosto 2017, iscritto al n. 54 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nella camera di consiglio dell’8 maggio 2018 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.

 

 

Ritenuto che, con ricorso depositato il 4 agosto 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera d), della legge della Regione Lombardia 26 maggio 2017, n. 15 (Legge di semplificazione 2017), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all’art. 10, commi 7, 8 e 10, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

che la norma regionale impugnata ha modificato l’art. 40 della legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria), prevedendo che le attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia si possono svolgere nei trenta giorni antecedenti all’apertura della caccia;

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale previsione sarebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché la competenza legislativa regionale in materia di caccia deve svolgersi nel rispetto delle prescrizioni statali poste a presidio dell’ambiente e dell’ecosistema;

che, in particolare, i principi generali in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema sono stabiliti, a livello nazionale, dalla legge n. 157 del 1992;

che l’art. 10 della legge n. 157 del 1992 impone alle Province di adottare il piano faunistico-venatorio, indicando le zone e i periodi per l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani, anche su fauna selvatica naturale, e prevede che le Regioni attuino la pianificazione faunistico-venatoria, secondo i criteri definiti dall’Istituto nazionale di fauna selvatica (INFS), oggi sostituito dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

che l’ISPRA, nei pareri rilasciati alle Regioni, ha prescritto il mese di settembre quale periodo inziale dell’addestramento dei cani da caccia, poiché prima di tale periodo l’attività di addestramento comporterebbe un fattore di disturbo, potenzialmente in grado di determinare una mortalità aggiuntiva delle popolazioni faunistiche interessate;

che, invece, la legge regionale impugnata ha regolamentato in via diretta l’attività di allenamento dei cani da caccia, interponendosi allo strumento amministrativo costituito dal piano faunistico-venatorio, imposto dal legislatore nazionale, e ha consentito l’allenamento e l’addestramento dei cani nei trenta giorni antecedenti all’apertura della caccia, rendendo in tal modo possibile, qualora il dies a quo dell’apertura della caccia sia fissato prima dell’inizio del mese di ottobre, la deroga al parere dell’ISPRA, che esclude lo svolgimento dell’allenamento e dell’addestramento prima del mese di settembre;

che la Regione resistente, nel costituirsi in giudizio, ha dichiarato che la norma impugnata è stata abrogata dalla sopravvenuta legge della Regione Lombardia 10 agosto 2017, n. 22 (Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) e non ha mai avuto applicazione.

Considerato che, con atto notificato il 7-11 dicembre 2017 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 18 dicembre 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 22 novembre 2017, in considerazione dell’intervenuta abrogazione della disposizione impugnata e del conseguente venir meno «delle motivazioni oggetto di ricorso»;

che la Regione Lombardia in data 14 marzo 2018 ha depositato la deliberazione n. 7873 con cui la Giunta regionale, nella seduta del 26 febbraio 2018, ha accettato la rinuncia;

che, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 maggio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2018.